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Sentenza — n. 31172/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31172/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31172/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 12/6/2019 la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Gela in data 4/7/2018, che aveva condannato Francesco Antonio Cammarata per il reato di cui all'art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011, per avere violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, imposta con decreto n. 75/2013 RMP del 10/2/2016 del Tribunale di Caltanissetta, in particolare: non veniva trovato nell'abitazione alle ore 5.10 del giorno 14/3/2016. La Corte territoriale osservava che la misura di prevenzione era stata revocata per sopravvenuta carenza di pericolosità sociale del Cammarata, dunque per mancanza di attualità al momento dell'esecuzione, e non per radicale difetto di elementi asseveranti siffatta pericolosità già all'atto della originaria decisione applicativa.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31172/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il decreto impositivo della misura di prevenzione in esame, emesso il 10/2/2016, è successivo (di ben nove anni) alla rilevata cessazione della pericolosità sociale, così manifestandosi il difetto genetico di tale provvedimento, per originaria assenza di pericolosità sociale. • 3. Il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta in cui si conclude nel senso dell'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, dovendosi assolvere l'imputato per insussistenza del fatto.

Parole chiave

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assenza di persecuzione condizioni della detenzione preventiva permesso di promuovere un procedimento penale revoca della sospensione condizionale allontanamento nonostante motivi di salute infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMMARATA FRANCESCO ANTONIO, nato a GELA il 27/02/1959 avverso la sentenza del 12/06/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, LUIGI BIRRITTERI, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/6/2019 la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Gela in data 4/7/2018, che aveva condannato Francesco Antonio Cammarata per il reato di cui all'art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011, per avere violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, imposta con decreto n. 75/2013 RMP del 10/2/2016 del Tribunale di Caltanissetta, in particolare: non veniva trovato nell'abitazione alle ore 5.10 del giorno 14/3/2016. La Corte territoriale osservava che la misura di prevenzione era stata revocata per sopravvenuta carenza di pericolosità sociale del Cammarata, dunque per mancanza di attualità al momento dell'esecuzione, e non per radicale difetto di elementi asseveranti siffatta pericolosità già all'atto della originaria decisione applicativa.

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Antonio Gagliano, deducendo a motivi di impugnazione l'inosser- vanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011, ed il correlato vizio di motivazione. Si deduce violazione di legge in relazione alla fattispecie incriminatrice, in quanto con decreto della Corte di appello di Caltanissetta in data 6/9/2018 la misura di prevenzione imposta al Cammarata era stata revocata per mancanza di manifestazioni di pericolosità sociale successive al 2007, così riconoscendosi l'assenza dell'attualità della pericolosità sociale del proposto.

Il decreto impositivo della misura di prevenzione in esame, emesso il 10/2/2016, è successivo (di ben nove anni) alla rilevata cessazione della pericolosità sociale, così manifestandosi il difetto genetico di tale provvedimento, per originaria assenza di pericolosità sociale. • 3. Il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta in cui si conclude nel senso dell'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, dovendosi assolvere l'imputato per insussistenza del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Come ha osservato il Procuratore generale, la sentenza impugnata ha erroneamente considerato ininfluente la revoca della misura di prevenzione in ordine alla rilevanza penale del fatto.In termini generali ed astratti, la revoca è istituto che determina la cessa- zione ex nunc degli effetti giuridici di un atto, trattandosi di un provvedimento con efficacia costitutiva. L'esegesi di legittimità è nel senso che, in tema di misure di prevenzione, l'annullamento o la revoca del decreto di sottoposizione alla misura opera ex tunc laddove dichiari la mancanza di pericolosità sociale all'epoca dell'adozione, mentre ha efficacia ex nunc quando consegua a situazioni sopraggiunte che facciano venir meno la pericolosità sociale del prevenuto (Sez. 6, n. 20566 del 09/05/2019, Coppola, Rv. 275753).

In tale prospettiva, si è affermato che la revoca del decreto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale non esclude la sussistenza ab origine degli elementi in base ai quali la misura è stata adottata, con la conseguenza che non comporta la cessazione retroattiva degli effetti del provvedimento applicativo e quindi non rende penal- mente irrilevanti le condotte di inosservanza degli obblighi tenute dal proposto anteriormente alla revoca (Sez. 5, n. 17352 del 20/01/2020, Maiello). Tuttavia, onde verificare l'applicabilità dei richiamati principi al caso in esame, si evidenzia che la revoca - attuata con decreto della Corte di appello di Caltanissetta in data 6/9/2018 - è stata disposta per difetto genetico della misura di prevenzione, considerato che l'accertata assenza di pericolosità sociale del Cammarata è stata attestata al 2007 e, dunque, ad epoca ben precedente l'applicazione della misura stessa, imposta dal 10/2/2016.

In una fattispecie analoga, questa Corte aveva già affermato che la revoca del decreto di sotto- posizione ad una misura di prevenzione, pronunciata dal giudice per difetto origi- nario di pericolosità sociale, rende penalmente irrilevante con efficacia ex tunc i comportamenti di inosservanza agli obblighi, con la conseguente immediata declaratoria, ex art. 129 cod. proc. pen., di assoluzione per l'insussistenza del fatto (Sez. 1, n. 44601 del 11/11/2008, Pagano, Rv. 241911; conforme Sez. 6, n. 45868 del 15/05/2012, Meligeni, Rv. 253982). Ne consegue che la misura applicata con decreto n. 75/2013 RMP del 10/2/2016 del Tribunale di Caltanissetta risultava ab origine priva del requisito dell'attualità della pericolosità sociale del proposto, così dovendosi riconoscere che il Cammarata non avrebbe dovuto essere sottoposto alla misura di preven- zione personale e, dunque, la contestata violazione deve ritenersi penalmente irrilevante.

2. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ed il ricorrente va assolto perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste. Così deciso il giorno 13 aprile 2