Italian Supreme Court dismisses appeal regarding attempted murder vs aggravated injuries due to lack of proof for intent to kill.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared inadmissible an appeal challenging a conviction for aggravated injuries instead of attempted murder. The prosecution argued the defendant's knife attacks were clearly intended to cause death, while the lower courts found insufficient evidence of the specific intent to kill (animus necandi). The Court rejected the appeal because the Court of Cassation cannot re-evaluate the evidence or propose alternative factual assessments reserved for the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the evidence or propose alternative factual assessments reserved for the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: JALAL IMAD nato il 28/09/1998 — POReeeo - avverso la sentenza del 19/09/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA Lette le conclusioni scritte della dott.ssa Elisabetta Ceniccola, Sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione che ha chiesto dichiarasi inammissibile il ricorso. La trattazione avviene in forma scritta e a distanza.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 19/9/2019 la Corte d'appello di Torino confermava la decisione del Tribunale di Alessandria, ufficio del Giudice per le indagini preliminari, relativa al tentato omicidio commesso da Jalal Imad nei confronti di Giotta Riccardo. Si contestava all'imputato di aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte della persona offesa, perché, armato di coltello con lama di 20-25 cm, dopo una colluttazione con la persona offesa, sferrava due fendenti, uno al torace e l'altro alla gamba. Il gesto derivava dal cane della persona offesa che si era avvicinato troppo a Jalal Imad.
Le pugnalate determinavano la perdita dei sensi di Giotta Riccardo che era ricoverato d'urgenza, con prognosi riservata e pericolo di vita, essendo state inferte le ferite in modo potenzialmente letale, risultando idonee a ledere il cuore e i polmoni. Oltre all'aggravante del motivo futile, si contestava la contravvenzione del porto illegale fuori dall'abitazione di uno strumento da taglio. I fatti si verificavano a Novi Ligure, per strada, il 24/1/2018. Il Giudice per le indagini preliminari riqualificava il tentato omicidio nel delitto di lesioni personali aggravate, dall'uso dell'arma e dal futile motivo e, ritenuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti anzidette, lo condannava alla pena di anni due di reclusione.
La Corte d'appello di Torino confermava la decisione anzidetta, che era impugnata dall'imputato e dal pubblico ministero. Il primo giudice aveva ricostruito i fatti in termini conformi alla prospettazione d'accusa, ma aveva ritenuto che non si versasse al cospetto di un tentato omicidio, perché nella specie, difettava la prova del cd. animus necandi. Aveva osservato che l'impossibilità di stabilire le dimensioni del coltello e il particolare che l'imputato avesse sferrato due soli fendenti (pur essendosi dato a fuga immediata), in uno ai distretti corporei, tra loro distanti, attinti dal gesto lesivo, non fossero indicatori univocamente espressivi di una volontà finalizzata all'omicidio.
La Corte d'appello, nel pronunciare sulle impugnazioni proposte dall'imputato e dal pubblico ministero, le riteneva infondate.Il pubblico ministero, osserva il giudice di secondo grado, non aveva tenuto conto delle risultanze investigative e aveva confuso il concetto di gravità dell'offesa con l'intento omicidiario. La dottoressa Bottaro Paola Carolina, di turno al pronto soccorso, riferiva che il fendente al torace aveva perforato l'intero muscolo retto. Erroneamente, pertanto, il pubblico ministero senza conoscere l'arma utilizzata e senza eseguire una consulenza tecnica, aveva sostenuto che l'atto era stato idoneo e diretto a uccidere, perché avente forza necessaria a forare uno dei muscoli più spessi dell'organismo umano.
Non condivisibile a giudizio della Corte d'appello era la conclusione della maggiore credibilità della dichiarazione della persona offesa, non costituitasi parte civile. Giotta Riccardo, infatti, aveva rammentato che, dopo una colluttazione, l'aggressore si era di poco allontanato, indietreggiando e tornando con le mani in tasca; aveva, indi, estratto un coltello con cui aveva assestato i colpi al petto e alla gamba, scappando via. La lama vista era di dimensioni notevoli e si aggirava intorno ai 20-25 cm. Gli amici di Giotta avevano reso dichiarazioni di sensibile diversità.
Crisafulli ricordava solo di un litigio e dell'allontanamento dell'imputato, mentre Giotta si teneva la parte alta dello stomaco con la mano e Chahbouni Ismail aveva parlato di due liti. La prima, lieve, con allontanamento dell'imputato e la seconda coi discussione di maggiore animosità. L'imputato, al contrario, aveva raccontato di una lite con Giotta. Costui lo aveva colpito con una testata al labbro facendolo cadere. Indi, aveva continuato a sferrare pugni in viso; solo a quel punto aveva sferrato il fendente. Il coltello era a lama corta di circa 7 cm e lo stava usando per tagliare il suo panino.
Le lesioni descritte dall'imputato erano documentate dalle foto in atti che mostravano la lacerazione nella parte interna delle labbra e un sensibile gonfiore, oltre a una abrasione alla tempia destra e una ecchimosi allo zigomo destro. Si trattava di lesioni confermate anche da Prato Angelo, medico chiamato dai carabinieri e intervenuto nell'immediato. Riteneva la Corte d'appello che vi era stata una colluttazione e che Giotta avesse duramente colpito al volto l'imputato. Costui aveva perciò reagito col coltello. Non si era, pertanto, trattato di una tipica aggressione "a freddo", ma di colpi sferrati in un'unica colluttazione.
La vittima non era, dunque, credibile quando aveva sostenuto che l'imputato nascondeva il coltello con lama lunga 20-25 cm., nella tasca anteriore dei jeans.La presenza di due soli fendenti era, poi, rilevante ai fini della ricostruzione dell'elemento soggettivo. Invero, se l'imputato avesse avuto la disponibilità di un coltello con lama piccola e avesse' voluto uccidere Giotta avrebbe colpito più volte. Eguale, azione avrebbe posto in essere se avesse avuto un coltello di grosse dimensioni. La fuga poi sarebbe risultata un elemento neutro. Sui colpi sferrati, si è affermato come essi dimostrassero solo che uno dei due fendenti era stato frutto di errore e, in particolare, quello assestato alla gamba nella concitazione della lite.
Si trattava, dunque, di un colpo incompatibile con l'aggressione frontale e fredda descritta dalla vittima. Sul distretto corporeo attinto dal fendente la Corte territoriale riteneva, ancora, che pur essendo un'area in cui vi erano organi vitali, non si sarebbe potuto inferire dal gesto il dolo di omicidio, perché quegli organi dovevano essere effettivamente colpiti, affinché potesse configurasi il delitto di specie. Chi avrebbe inteso uccidere, colpendo il tronco, lo avrebbe fatto affondando la lama il più possibile e, soprattutto, avrebbe tentato di colpire di nuovo.
Da quanto premesso si riteneva che il colpo assestato all'addome fosse astrattamente idoneo a provocare la morte, ma che non vi fosse prova del dolo, neppure in forma eventuale o alternativa. Esaminando l'impugnazione dell'imputato escludeva la Corte territoriale la possibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza. Ciò per la presenza di un precedente specifico che rendeva evidente la pericolosità sociale. La gravità del fatto, in ragione della natura della lesione, escludeva ulteriori riduzioni della pena.
2. Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero e deduce quanto segue. 2.1 Gli argomenti a fondamento del ricorso sono riportati nei soli limiti necessari alla motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Ha osservato il procuratore impugnante come non fosse necessario valutare l'arma utilizzata, quanto l'atto posto in essere, essendosi accertato che almeno il primo fendente, per la lacerazione toracica e la distanza di 1,5 cm da cuore e polmone, avesse posto Giotta in pericolo di vita. La Corte d'appello era stata contraddittoria quando aveva richiamato e riconosciuto l'anzidetto pericolo, ricorrendo alla dichiarazione della teste Botta ro.
Quel fendente in prossimità del cuore lungi dall'escludere il dolo d'omicidio lo rendeva concreto e lo supportava, in ipotesi, anche come dolo alternativo. Da ciò discendeva che anche un solo fendente ben indirizzato, come nel caso di specie, fosse caratterizzato da dolo alternativo che il primo giudice aveva erroneamente negato. 2.2 Violazione degli articoli 42, 582 e 585 cod. pen. con riguardo al mancato riconoscimento del dolo alternativo e dalla mancata qualificazione del fatto come tentato omicidio. La valutazione operata era incongrua rispetto ai dati probatori e al ritenuto fatto di lesioni aggravate.
Già nella prima impugnazione il P.M. presso la Procura della Repubblica di Alessandria aveva valorizzato il contesto nel quale era avvenuta l'azione; il numero e la direzione dei colpi e il tipo di arma. I colpi erano stati inferti nell'ambito di una colluttazione ed erano sorretti dall'intento di "colpire", elemento che avrebbe dovuto indurre alla qualificazione del dolo. Il numero e la direzione dei fendenti, anche nella sentenza impugnata, preludeva all'affermazione dell'esistenza di una volontà omicida. In maniera erronea il Giudice aveva ritenuto la sola volontà di ledere.
Questa impostazione trascurava di considerare che anche un solo colpo ben indirizzato potesse essere letale e quindi manifestare l'anzidetto animus necandi. L'imputato, al contrario, aveva erroneamente ritenuto la Corte territoriale, non era nella condizione, nel momento di brandire il colpo, sia di apprezzarne la profondità, sia di valutare il numero di fendenti da sferrare per provocare la morte. Questo dato, in fatto, supportava viepiù l'argomento del dolo alternativo avendo egli agito indifferentemente con volontà di produrre due risultati paritari.
Frutto di contraddizione era il passaggio della motivazione che aveva indicato come erroneo il colpo inferto alla gamba. Ciò perché lo stesso giudice assumeva implicitamente che il fendente fosse diretto al torace e avesse per caso durante la colluttazione colpito la gamba anzidetta. Anche questo elemento sosteneva il dolo alternativo. La dottoressa Bottaro era, invero, teste che supportava la tesi descritta, sia per il tipo di ferita, sia per il particolare sviluppo del muscolo retto leso dal fendente, che solo per la caratteristica anzidetta aveva impedito una penetrazione di profondità maggiore con effetto esiziale.
Ancora, il distretto corporeo era elemento rilevante per la ricostruzione operata.Quanto le dimensioni del coltello, problematica legata alla necessità di appurarne la lunghezza, si trattava di un argomento privo di decisività. Ciò perché, pur alla luce della sua importanza nel caso di specie,vi erano ulteriori e molteplici dati probatori che sorreggevano la volontà di uccidere o quella alternativamente rivolta a produrre lesioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto, rimettendo, per più versi, valutazioni di merito, finalizzate a ottenere dalla Corte di legittimità una decisione diversa da quella assunta. Le doglianze sviluppate sono soggette ai noti limiti del giudizio di legittimità in materia. La Corte di Cassazione non ha, invero, alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore della valutazione probatoria), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione all'elemento psicologico, ritenuto dai giudici di merito.
Entrambi i profili involgono apprezzamenti riservati al giudice territoriale. Il controllo di legittimità resta, pertanto, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni, rispetto al fine giustificativo e alla conclusione raggiunta. Da quanto premesso discende che, in materia di prova, la valutazione delle fonti rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito, sfuggendo a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici.
Non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di ricostruzione dei fatti, ritenuto preferibile o una diversa interpretazione del materiale conoscitivo che si adatti, secondo il ricorrente, con maggiore coerenza rispetto al quadro istruttorio scrutinato. La denuncia e il conseguente ricorso di legittimità sono ammissibili solo se le censure riportano l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge ovvero l'indicazione puntuale di illogicità della motivazione del provvedimento che appaiono manifeste, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, esulando dal giudizio della Suprema Corte sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti, sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (cfr., tra le altre, Sez.
U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, n. m.; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460)./(A 2. Il ricorrente espressamente propone motivi di censura che afferma di aver già sottoposto al giudizio della Corte d'appello, relativi alla qualificazione del fatto, essendo stata esclusa la contestazione di omicidio tentato ed essendo stata ritenuta quella di lesioni aggravate. Premesso di non condividere la conclusione raggiunta, sia in primo che secondo grado, prospetta la violazione degli artt. 43, 582 e 585 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento del dolo d'omicidio, neppure nella forma di dolo cd. alternativo.
Il primo argomento a sostegno del motivo di ricorso sviluppa una diversa lettura dei dati istruttori, giungendo ad ammettere una valutazione alternativa, in sostanza, rispetto a quella già posta in essere dalla Corte territoriale. In questa logica si riprendono nozioni di medicina legale e di anatomia che non sono affatto risolutive ed elaborando la natura e la tipologia di ferita si sviluppano versioni ricostruttive diverse da quella eseguita dal giudice di merito, così devolvendo al Giudice di legittimità una possibile ponderazione alternativa che si ritiene maggiormente plausibile.
Le argomentazioni a sostegno risultano, pertanto, inammissibili, poiché si risolvono in motivi non ammessi. Quanto al tema della qualificazione giuridica dell'elemento psicologico e del fatto tipico ritenuto deve ritenersi che ugualmente il ricorso sia infondato. La Corte territoriale ha dato esattamente conto delle ragioni che hanno indotto a ritenere non sussistente il dolo nella forma dell'animus necandi o in quella del dolo cd alternativo e ha esplicitato le ragioni poste a fondamento della decisione di escludere il dolo d'omicidio. Sul punto si indica che, da un lato, un'azione volta a produrre l'evento morte, sia pur in chiave alternativa, avrebbe richiesto il gesto di sferrare più colpi alla vittima e, dall'altro, si spiega che anche là dove la lama del coltello, non rinvenuto tra i reperti, fosse stata di dimensioni inferiori a quelle indicate dalla persona offesa ciò avrebbe viepiù imposto di affondare i colpi in misura maggiore anche reiterando l'azione lesiva.
Il fatto che l'imputato non avesse agito con scopo siffatto e la possibile reazione all'azione della vittima stessa, che aveva colpito assestando un colpo con la testa al labbro dell'imputato, erano elementi ulteriori che inducevano la conclusione di una qualificazione giuridica, piuttosto, rivolta a recuperare la fattispecie al delitto ritenuto di lesioni aggravate. La spiegazione non sconta nessun profilo di illogicità e, pur non condividendo il ricorrente la motivazione resa, il ricorso in parte qua va ritenuto infondato e va respinto. Questa Corte ha spiegato che attraverso lo strumento dell'impugnazione di legittimità non è possibile proporre una valutazione diversa del risultato della prova, trattandosi di scrutinio che è riservato al Giudice di merito e che, in difetto di vizi manifesti di contraddittorietà o di illogicità, resiste anch