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Sentenza — n. 31169/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming prescription due to recidiva, ruling it must be counted for limitation periods.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31169/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's claim that the crime had expired due to prescription. The defense argued that a plea agreement and statutory caps on recidiva penalties should shorten the limitation period, while the prosecution contended the contested recidiva must be fully applied. The court ruled that for calculating prescription limits, the contested recidiva must be counted regardless of its equivalence to mitigating circumstances in sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 3, cod. pen.; Art. 99, ultimo comma, cod. pen.: The contested recidiva must be counted for the calculation of the prescription period, irrespective of its subvaluation or equivalence to mitigating circumstances in the sentencing judgment.

Parole chiave

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prescription period recidiva qualificata limitation of actions penal code inadmissible appeal sentencing equivalence criminal procedure riduzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157, comma 3, cod. pen.
In materia, l'esegesi di legittimità è nel senso che la recidiva reiterata qualificata, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod.
Art. 99, ultimo comma, cod. pen.
Invero, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 99 cod.
Art. 161, secondo comma, cod. pen.
pen., ed ulteriormente di due terzi per l'interruzione prevista dall'art. 161, secondo comma, cod. pen. nel caso di recidiva qualificata.
Art. 442, n. 2, nuovo cod. proc. pen.
Con il secondo motivo di impugnazione, si deduce violazione di legge con riferimento all'art. 442 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
Rileva il ricorrente che l'accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
e all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 99 cod. pen
Invero, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 99 cod. pen., "in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo".
art. 442 cod. proc. pen
Con il secondo motivo di impugnazione, si deduce violazione di legge con riferimento all'art. 442 cod. proc. pen., per non essere stata calibrata la prescrizione alla pena applicata nella sentenza, con la decurtazione del terzo per il rito abbreviato.
art. 69 cod. pen
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè e altro
Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico
Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi
abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv.
Sez. 6, n. 971 del 06/11/1990, dep. 1991, Sforza e altri
(Sez. 6, n. 971 del 06/11/1990, dep. 1991, Sforza e altri, Rv.
Corte Costituzionale n. 186/2000
pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAZZONE RAFFAELE, nato a ZAPPONETA (FG) il 23/08/1953 avverso la sentenza del 11/03/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, ASSUNTA COCOMELLO, tempestivamente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per estinzione dei reati per prescrizione; lette le conclusioni scritte dell'avv. ROCCO MANGINO, difensore di fiducia dell'imputato, il quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza per essere i reati estinti per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'11/3/2019, la Corte di appello di Bari riformava la sentenza del GUP del Tribunale di Foggia in data 8/3/2011 che aveva condan- nato Raffaele Mazzone ed Antonio Mazzone per i reati di cui alle imputazioni, dichiarando la prescrizione di quelli ascritti al secondo, nonché la prescrizione del reato ex art. 30 L. n. 157 del 1992 ascritto a Raffaele Mazzone; nei confronti di quest'ultimo, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena per i residui delitti - detenzione e porto di due fucili da caccia di origine delittuosa - veniva rideterminata in un anno e cinque mesi di reclusione ed C 500 di multa; fatti accertati in Zapponeta il giorno 8/3/2010, con recidiva reiterata e specifica per Raffaele Mazzone (il quale aveva conseguito le circostanze attenuanti generiche equivalenti a detta recidiva).

Invero, la Corte territoriale ha osservato che la contestata recidiva qualificata non consentiva di dichiarare estinti per prescrizione i residui delitti a carico di Raffaele Mazzone, "comportando un notevole prolungamento del termine necessario a prescrivere".

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Raffaele Mazzone, avv. Rocco Mangino, lamentando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, con riferimento agli artt. 157 e 99, ultimo comma, cod. pen. e all'art. 129 cod. proc. pen. 2.1. Rileva il ricorrente che l'accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. non implica rinuncia alla prescrizione dei reati, nella specie verificatasi nonostante la ritenuta recidiva. Invero, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 99 cod. pen., "in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo".

Nel caso del ricorrente, dal certificato penale si evince che - detratte le pene inflitte per reati abrogati - il cumulo delle pene riportate dal Mazzone ammonta a mesi otto di reclusione. Pertanto, al computo ordinario della prescrizione va aggiunto - a causa della recidiva dell'odierno ricorrente - l'ulteriore periodo di mesi otto, sicché la causa estintiva risulta maturata per la prescrizione della ricettazione del primo fucile al 26/6/2017 (prescrizione ordinaria: 26/10/2016) e per quella del secondo fucile al 16/5/2014 (prescrizione ordinaria: 16/9/2013).

In relazione ai reati di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo il calcolo deve attuarsi con riguardo alla prescrizione intermedia, per cui dalla data della sentenza di primo grado (8/3/2011) a quella del decreto di citazione a giudizio per il processo di appello (28/10/2018) è trascorso un lasso di tempo di anni 7 mesi 7 giorni 20, maggiore di quello necessario a prescrivere detti reati.Il risultato non muta valutando il termine dalla data di commissione dei reati a quella del decreto di citazione per il giudizio di appello, essendo trascorsi più di anni 8 mesi 11 giorni 13 (intervallo tra detti termini), necessari a prescrivere. 2.2.

Con il secondo motivo di impugnazione, si deduce violazione di legge con riferimento all'art. 442 cod. proc. pen., per non essere stata calibrata la prescrizione alla pena applicata nella sentenza, con la decurtazione del terzo per il rito abbreviato. 2.3. In data 30/3/2020 sono state trasmesse digitalmente note difensive; in data 6/4/2020 è pervenuta a mezzo posta una ulteriore memoria difensiva; infine, in data 23/2/2021 il difensore del Mazzone ha inoltrato conclusioni scritte in cui ha ribadito le argomentazioni del ricorso, chiedendone l'accoglimento.

3. Il Procuratore generale ha depositato tempestiva requisitoria scritta (trattandosi di processo passibile di trattazione in tale forma, in mancanza di espressa richiesta di una delle parti della discussione orale, a tenore dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020), chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, per essere maturata la prescrizione dei reati ascritti a Raffaele Mazzone. Invero, dal calcolo della pena riportato in sentenza non emerge che la recidiva abbia influito sulla quantità della stessa, sicché il termine della prescrizione risulta essere già decorso al momento della decisione, analogamente al coimputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non avendo considerato che il riconoscimento della recidiva reiterata e specifica aveva determinato, ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., un aumento di due terzi della base di pena su cui calcolare il corso della prescrizione. In materia, l'esegesi di legittimità è nel senso che la recidiva reiterata qualificata, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721: in motivazione, la Corte ha chiarito che una diversa interpretazione rimetterebbe al giudice la scelta della rilevanza da attribuire alla recidiva qualificata caso per caso, contraddicendo il principio costituzionale di tassatività).1.1.

Nel caso specifico, si aggiunge la particolarità che il primo aumento, sul termine base della prescrizione, non può essere sviluppato interamente, poiché le precedenti condanne riportate dal Mazzone (escluse le pene inflitte per reati depenalizzati) ammontano complessivamente a mesi otto di reclusione. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di prescrizione, per determinare la durata del termine nel caso in cui sia stata contestata ed appli- cata la recidiva reiterata e specifica bisogna fare riferimento all'aumento massimo di pena previsto dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 99, con il limite, però, fissato dall'art. 99, comma sesto, cod. pen. (Sez. 5, n. 44099 del 24/09/2019, Graniello, Rv. 277607: fattispecie in cui l'aumento del termine di prescrizione per un soggetto recidivo specifico è stato individuato in anni due, per essere stato l'imputato condannato in precedenza ad una pena di anni due di reclusione).

Ciò non toglie che l'aumento per la proroga per gli atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., deve comunque calcolarsi nella misura di due terzi della pena-base come determinata. Pertanto, per la ricettazione di arma il tempo necessario a prescrivere si attesta in anni 14 mesi 5 e giorni 10, secondo il seguente calcolo: la pena di otto anni di reclusione va aumentata di otto mesi per effetto dell'art. 99, ultimo comma, cod. pen., ed ulteriormente di due terzi per l'interruzione prevista dall'art. 161, secondo comma, cod. pen. nel caso di recidiva qualificata.

La ricettazione del fucile Benelli, sottratto il 26 ottobre 2006, si sarebbe prescritta soltanto il 6 aprile 2021, mentre nessun rilievo ha in questa sede la ricettazione del fucile Beretta, in quanto l'impugnata sentenza non l'ha tenuto in considerazione, avendo calcolato la pena con esclusivo riferimento alla prima arma - determinandola nel minimo di anni due di reclusione ed € 600 di multa - ed aumentandola a titolo di continuazione soltanto per i reati di detenzione e porto di arma comune da sparo. 1.2. Quanto ai delitti di detenzione e porto di arma comune da sparo, non si è verificata alcuna prescrizione intermedia.

Tra la sentenza di primo grado, emessa in data 8/3/2011, e quella del decreto di citazione a giudizio per il processo di appello (28/10/2018) è trascorso un lasso di tempo di anni sette mesi sette giorni venti. Il termine base di prescrizione per detti reati - dovendosi sempre tenere conto della recidiva qualificata, sia pure nei limiti imposti dall'art. 99, ultimo comma, cod. pen. - è, rispettivamente, di sei anni ed otto mesi per la detenzione di arma, e di sette anni e quattro mesi per il porto (in entrambi i casi, calcolato l'aumento di otto mesi per la recidiva).

Tali termini, aumentati di due terzi ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., conducono nel primo caso a undici anni un mese e cinque giorni, e nel secondo caso a dodici anni due mesi e venti giorni, periodi superiori all'intervallo tra la sentenza di primo grado ed il decreto di citazione a giudizio per il processo di appello.

2. Contrariamente all'assunto del Procuratore generale, si rileva che la recidiva qualificata è stata ritenuta ed applicata dai giudici di merito, tanto da porla in bilanciamento con le riconosciute attenuanti generiche e da esplicare concreti effetti sul trattamento sanzionatorio nel senso di avere paralizzato, con il giudizio di equivalenza, l'effetto alleviatore di dette circostanze attenuanti (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè e altro, Rv. 247841). Nell'esegesi di legittimità, invero, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente (Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899), poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059).

3. Manifestamente infondata è la censura di violazione di legge con riferi- mento all'art. 442 cod. proc. pen., per non essere stata calibrata la prescrizione alla pena applicata nella sentenza, comprensiva della decurtazione del terzo per il rito abbreviato. È invero risalente l'insegnamento per cui la diminuzione di un terzo della pena sancita per il rito abbreviato dall'art. 442 n. 2 nuovo cod. proc. pen. non dà luogo ad una circostanza attenuante di natura sostanziale capace di incidere nel calcolo del massimo della pena ai fini del termine di prescrizione del reato ai sensi dell'art. 157 cod. pen. (Sez. 6, n. 971 del 06/11/1990, dep. 1991, Sforza e altri, Rv. 186260).

4. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle amm