Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 30125/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30125/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30125/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONINI ADAMO nato a SASSUOLO il 19/10/1974 avverso l'ordinanza del 13/01/2021 del TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/se~ le conclusioni del PG etx ;_e oto._( /1_ ••••• IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 13 gennaio 2021 il Tribunale di Modena - in procedura esecutiva - ha dichiarato inammissibile la domanda introdotta da Bonini Adamo, tesa ad ottenere la declaratoria di inefficacia di una confisca emessa in sede di prevenzione patrimoniale (Decreto Tribunale Modena del 28 luglio 2017, confermato dalla Corte di Appello di Bologna il 25 luglio 2019, divenuto irrevocabile). In particolare, secondo la difesa del Bonini la decisione di secondo grado sarebbe intervenuta oltre il termine di efficacia di cui all'art.27 co.6 d.lgs. n.159 del 2011. 1.1 D Tribunale, nel dichiarare la inammissibilità della domanda, realizza una doppia motbvazione:

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 30125/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo la difesa l'avvenuto decorso del termine di durata della confisca di primo grado priva la Corte di Appello del potere di decidere, sicchè si tratterebbe di un vizio che sopravvive alla irrevocabilità. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio del procedimento in riferimento alla avvenuta adozione del modello semplificato (de plano) di cui all'art.666 co.2 cod.proc.pen. con riferimento alla seconda ratio decidendi. Si evidenzia che non poteva dirsi manifestamente infondata la domanda nel merito e che, in ogni caso, la dimensione normativa descritta dall'art.666 co.2 cod.proc.pen. non include la manifesta infondatezza.

Parole chiave

Generato dall'IA
perenzione dell'esecuzione della decisione decadenza legale impugnazione di decisioni amministrative adempimento dei presupposti legali diritto di ottenere una decisione durata ragionevole del procedimento
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONINI ADAMO nato a SASSUOLO il 19/10/1974 avverso l'ordinanza del 13/01/2021 del TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/se~ le conclusioni del PG etx ;_e oto._( /1_ ••••• IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 13 gennaio 2021 il Tribunale di Modena - in procedura esecutiva - ha dichiarato inammissibile la domanda introdotta da Bonini Adamo, tesa ad ottenere la declaratoria di inefficacia di una confisca emessa in sede di prevenzione patrimoniale (Decreto Tribunale Modena del 28 luglio 2017, confermato dalla Corte di Appello di Bologna il 25 luglio 2019, divenuto irrevocabile). In particolare, secondo la difesa del Bonini la decisione di secondo grado sarebbe intervenuta oltre il termine di efficacia di cui all'art.27 co.6 d.lgs. n.159 del 2011. 1.1 D Tribunale, nel dichiarare la inammissibilità della domanda, realizza una doppia motbvazione:

a) in primis si afferma che la questione del termine di durata del sequestro/confisca di primo grado è questione in rito, che non sopravvive al giudicato;

b) in ogni caso si ritiene, valutando il merito, che il termine di durata di cui all'art.27 co.6 non fosse integralmente decorso all'atto della decisione di secondo grado.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Bonini Adamo. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento in riferimento alla avvenuta adozione del modello semplificato (de plano) di cui all'art.666 co.2 cod.proc.pen., per erronea individuazione della preclusione rappresentata dal giudicato. Si evidenzia come la scelta di procedere de plano da un lato ha determinato la assenza di contraddittorio tecnico, dall'altro ha mal individuato l'esistenza della preclusione.

Secondo la difesa l'avvenuto decorso del termine di durata della confisca di primo grado priva la Corte di Appello del potere di decidere, sicchè si tratterebbe di un vizio che sopravvive alla irrevocabilità. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio del procedimento in riferimento alla avvenuta adozione del modello semplificato (de plano) di cui all'art.666 co.2 cod.proc.pen. con riferimento alla seconda ratio decidendi. Si evidenzia che non poteva dirsi manifestamente infondata la domanda nel merito e che, in ogni caso, la dimensione normativa descritta dall'art.666 co.2 cod.proc.pen. non include la manifesta infondatezza.

Andava pertanto trattata la procedura esecutiva secondo il modello ordinario di cui all'art.670 cod.proc.pen. .2.3 Gli argomenti esposti nell' atto di ricroso sono stati ulteriormente approfonditi con memoria scritta del 8 luglio 2021, anche in replica ai contenuti della requisitoria scritta del Procuratore Generale.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Ad essere decisiva - ed assorbente - è la prima ratio decidendi esposta dal Tribunale. Ed invero, è esatto affermare che l'adozione del modello semplificato di cui all'art.666 co.2 cod.proc.pen. è correlata alla 'evidente' assenza di un presupposto di legge cui si ricollega la domanda (o alla riproposizione della domanda già respinta). Dato che l'esercizio di tale potere determina l'assenza di contraddittorio innanzi al giudice di prima istanza, è da ritenersi che la norma sia di stretta interpretazione, dovendo trattarsi delle sole ipotesi in cui, quanto al primo profilo, la presa d'atto della assenza delle condizioni di legge non richieda nè accertamenti di tipo conoscitivo nè valutazioni discrezionali, in fatto o in diritto.

Si è pertanto affermato, con orientamento costante nella presente sede di legittimità, che tale dichiarazione di inammissibilità risulta possibile, in tal caso, solo quando facciano difetto - nella istanza - requisiti posti direttamente dalla legge, che non implichino alcuna valutazione discrezionale ( tra le altre, v. Sez. I n. 277 del 13.1.2000, rv 215368). 3.2 Nel caso in esame, pur caratterizzato da ampiezza e brillantezza di argomenti difensivi esposti nell'atto di ricorso, ad essere carente è la stessa «possibilità» di ridiscussione del giudicato, in rapporto alla dimensione processuale della questione posta con la domanda.

Va infatti rilevato che la decisione emessa in cognizione in secondo grado (Decreto C.App. Bologna del 25 luglio 2019) è stat cz gravatg_ da ricorso per cassazione, deciso con sentenza numero 12001 del 2020, emessa dalla Seconda Sezione penale di questa Corte. In quella sede nessuna questione è stata posta in riferimento al punto sollevato in sede esecutiva. Che si tratti di una questione procedimentale (v. Sez. I n. 29237 del 2016, rv 267414) non vi è dubbio alcuno, posto che la disposizione di legge (art.27 co.6 d.lgs. n.159 del 2011) è tesa a sanzionare con la perdita di efficacia (a veder bene del sequestro, posto che la confisca di primo grado non muta il regime giuridico del P-41 se~r-e--4i. sequestro, trattandosi di provvedimento esecutivo solo con la irrevocabilità) il decorso del tempo tra decisione di primo grado e decisione di secondo grado.

Nessuno dubita, tuttavia, che il giudice della prevenzione possa emettere una statuizione di confisca anche non preceduta da sequestro (v. Sez. U n. 20215 del 23.2.2017, rv 269590). Dunque la mancata formulazione, all'epoca, di un motivo di ricorso per cassazione e la formazione del 'giudicato' (il decreto di prevenzione ha natura di sentenza, v. Sez. U n. 600 del 2010, rv 245174) preclude la rivalutazione del punto in sede esecutiva (in termini generali, sul vizio del procedimento in rapporto al giudicato formale v. Sez. U n. 15498 del 2021, rv 280931), così come ritenuto nella prima parte della decisione qui impugnata.

La tenuta della prima ratio decidendi comporta, pertanto, il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il President