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Sentenza — n. 30123/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30123/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30123/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COSTANTINI GIULIANO nato a TAGLIACOZZO il 09/01/1947 avverso l'ordinanza del 21/09/2020 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sapt-ite le conclusioni del PG L . dm_ LQ- c...43)—t. ci-ti 9)-0 pot t ct. C c-,3 .. 4..dì 04.0. IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 21 settembre 2020 il GIP del Tribunale di Milano - quale giudice della esecuzione - ha dichiarato inammissibile, per genericità dei contenuti, la domanda introdotta da Costantini Giuliano.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 30123/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Costantini Giuliano. 2.1 Il ricorrente, in sintesi, evidenzia che oltre alla domanda di riconoscimento della continuazione, ritenuta carente di specificità, era stata sollecitata l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art.78 cod.pen., aspetto su cui il giudice dell'esecuzione non sì è per nulla pronunziato.

Parole chiave

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limiti legali limiti dell'aggravio esecuzione delle pene e delle misure riesame dell'entità pena detenzione eccessiva contravvenzione
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COSTANTINI GIULIANO nato a TAGLIACOZZO il 09/01/1947 avverso l'ordinanza del 21/09/2020 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sapt-ite le conclusioni del PG L . dm_ LQ- c...43)—t. ci-ti 9)-0 pot t ct. C c-,3 .. 4..dì 04.0. IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 21 settembre 2020 il GIP del Tribunale di Milano - quale giudice della esecuzione - ha dichiarato inammissibile, per genericità dei contenuti, la domanda introdotta da Costantini Giuliano.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Costantini Giuliano. 2.1 Il ricorrente, in sintesi, evidenzia che oltre alla domanda di riconoscimento della continuazione, ritenuta carente di specificità, era stata sollecitata l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art.78 cod.pen., aspetto su cui il giudice dell'esecuzione non sì è per nulla pronunziato.

3. Il ricorso è fondato. 3.1 Nella domanda introduttiva i! Costantini, oltre a chiedere (in modo effettivamente generico) il riconoscimento della continuazione aveva sollecitato - rispetto ad un decreto di cumulo in esecuzione - l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art.78 cod.pen. . Su tale punto della domanda vi è omissione di pronunzia, il che determina l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al GIP del Tribunale di Milano per nuovo giudizio. Così deciso il 14 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Adriano Iasillo DEPOk:,›