Sentenza — n. 30122/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DOVALUE S.P.A. avverso l'ordinanza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/&efaite le conclusioni del PG --Ft'-e_Z DA*, c.e-Le GR e {mit -e _extm-Ci-o otg IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 25 settembre 2020 la Corte di Appello di Torino - quale giudice della esecuzione - ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, la domanda di tutela del credito (inciso da confisca) proposta da do Value spa. 1.1 La Corte, sul punto, accoglie una eccezione preliminare del condannato, Buzzanca Daniel. Si osserva, in particolare, che la qualità di mandataria per la gestione del credito altrui, rivestita da doValue, per conto di Unicredit, può darsi per pacifica. Tuttavia si ritiene che nella domanda introduttiva doValue abbia chiesto la tutela di un credito 'proprio', lì dove il soggetto titolare del credito resta Unicredit, non essendovi stata alcuna cessione del rapporto .
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 30122/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - doValue spa, nella qualità di mandataria per la gestione del credito di Unicredit spa. 2.1 Con unico motivo, si deduce vizio di motivazione dell'impugnata ordinanza. La domanda di doValue è stata espressamente formulata nella qualità di mandataria per la gestione del credito di Unicredit SPA e gli effetti giuridici, trattandosi di mandato con rappresentanza, si producono nella sfera giuridica del mandante. Una volta riconosciuta la qualità di mandataria di doValue non poteva - pertanto- ipitizzarsi alcun difetto di legittimazione, essendo pacifica la titolarità del credito in capo ad Unicredit spa.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DOVALUE S.P.A. avverso l'ordinanza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/&efaite le conclusioni del PG --Ft'-e_Z DA*, c.e-Le GR e {mit -e _extm-Ci-o otg IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 25 settembre 2020 la Corte di Appello di Torino - quale giudice della esecuzione - ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, la domanda di tutela del credito (inciso da confisca) proposta da do Value spa. 1.1 La Corte, sul punto, accoglie una eccezione preliminare del condannato, Buzzanca Daniel. Si osserva, in particolare, che la qualità di mandataria per la gestione del credito altrui, rivestita da doValue, per conto di Unicredit, può darsi per pacifica. Tuttavia si ritiene che nella domanda introduttiva doValue abbia chiesto la tutela di un credito 'proprio', lì dove il soggetto titolare del credito resta Unicredit, non essendovi stata alcuna cessione del rapporto .
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - doValue spa, nella qualità di mandataria per la gestione del credito di Unicredit spa. 2.1 Con unico motivo, si deduce vizio di motivazione dell'impugnata ordinanza. La domanda di doValue è stata espressamente formulata nella qualità di mandataria per la gestione del credito di Unicredit SPA e gli effetti giuridici, trattandosi di mandato con rappresentanza, si producono nella sfera giuridica del mandante. Una volta riconosciuta la qualità di mandataria di doValue non poteva - pertanto- ipitizzarsi alcun difetto di legittimazione, essendo pacifica la titolarità del credito in capo ad Unicredit spa.
3. Il ricorso è fondato. 3.1 La domanda introduttiva reca chiara specificazione della qualità del soggetto istante Dovalue, prospettatasi in modo esplicito quale 'mandataria per la gestione del credito di Unicredit spa'. Al di là della imprecisa formulazione delle conclusioni, ciò che rileva è pertanto la indicazione della qualità soggettiva del soggetto che, sul piano processuale, è titolare del potere di promuovere l'azione. E' evidente, infatti, che l'esistenza del mandato per la «gestione» del credito consente al soggetto mandatario di introdurre la domanda e di determinare l'apertura del procedimento incidentale di verifica - in sede giurisdizionale - delle condizioni di legge per assicurare - o meno - tutela al diritto di credito vantato da Unicredit spa.3.2 La decisione va pertanto annullata con rinvio, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio. Così deciso il 28 maggio 2021 Il Consigliere e