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Sentenza — n. 30121/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30121/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30121/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza resa in data 29 settembre 2020 il GIP del Tribunale di Siracusa - quale giudice della esecuzione - ha dichiarato inammissibili per tardività / le domande di ammissione del credito proposte da Sessa Pietro e da Mirone Antonio, in riferimento al procedimento penale definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a carico di Rosario Gennaro. 1.1 In motivazione si premette che:

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 30121/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In tal senso, pur in presenza del decorso dei 180 giorni (termine indicato in via generale dalla legge di stabilità del 2012) il giudice della esecuzione avrebbe dovuto applicare la disposizione di legge di cui all'art.175 cod.proc. pen. con restituzione nel termine.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi risultano fondati, sia pure in riferimento ad una deduzione formulata solo in modo implicito. 1.1 Ad essere decisiva è, infatti, la prospettata (e incontestata) qualità soggettiva ricopeffi da Sessa Pietro, vittima del reato di usura oggetto di giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. .

Parole chiave

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restituzione del termine scaduto soddisfacimento del credito recupero di crediti retrocessione di credito offesa al credito assunzione di debito
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile SESSA PIETRO nato a ROSOLINI il 06/01/1963 nel procedimento a carico di: GENNARO ROSARIO nato a ROSOLINI il 22/05/1944 avverso l'ordinanza del 29/09/2020 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; ,--, — lette/serrtite le conclusioni del PG 7€ - PiLick:c;Ji..t.n e"...0- i (1-4Z- ..,tit_t( ye—Le ?-o ote CUL /

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 29 settembre 2020 il GIP del Tribunale di Siracusa - quale giudice della esecuzione - ha dichiarato inammissibili per tardività / le domande di ammissione del credito proposte da Sessa Pietro e da Mirone Antonio, in riferimento al procedimento penale definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a carico di Rosario Gennaro. 1.1 In motivazione si premette che:

a) la decisione di patteggiamento, in relazione al reato di usura, è divenuta definitiva il 22.2.2011;

b) Sessa Pietro è la persona offesa del reato di usura;

c) i beni riferibili a Rosario Gennaro sono stati oggetto di confisca;

d) in sede civile, Sessa Pietro ha ottenuto il risarcimento del danno per 438.946,00 euro più spese con distrazione in favore del difensore avv. Mirone . Tanto premesso, il GIP osserva che la domanda di tutela del credito (derivante dalla decisione civile in tema di risarcimento del danno) è, in ogni caso, assoggettata al termine di decadenza previsto dalla legge di stabilità del 2012. Anche facendo riferimento, come dies a quo, alla decisione additiva (per i crediti chirografari) emessa dalla Corte Costituzionale in data 27 febbraio del 2019, numero 26, il termine è inutilmente spirato.

2. Avverso detta ordinanza hanno proposto distinti atti di ricorso Sessa Pietro e l'avv. Mirone Antonio, con sostanziale comunanza di motivi. 2.1 Si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Sessa Pietro è pacificamente la vittima del reato di usta, che non ha potuto esercitare l'azione civile nel processo penale in virtù della intervenuta definizione con il rito del patteggiannento. Si afferma che la domanda di tutela del credito, nel frattempo accertato e quantificato in sede civile, era da ritenersi ammissibile in quanto divenuta proponibile solo dopo la pubblicazione della decisione Corte Cost. n. 26 del 2019.

In tal senso, pur in presenza del decorso dei 180 giorni (termine indicato in via generale dalla legge di stabilità del 2012) il giudice della esecuzione avrebbe dovuto applicare la disposizione di legge di cui all'art.175 cod.proc. pen. con restituzione nel termine.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi risultano fondati, sia pure in riferimento ad una deduzione formulata solo in modo implicito. 1.1 Ad essere decisiva è, infatti, la prospettata (e incontestata) qualità soggettiva ricopeffi da Sessa Pietro, vittima del reato di usura oggetto di giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. .

2. Ed invero, la statuizione di confisca risulta emessa, quantomeno in riferimento all'immobile sito in Rosolini, Piazza Garibaldi n.35, ai sensi dell'art.644 u.co. cod.pen. . Tale aspetto, non considerato dal giudice della esecuzione, muta radicalmente la condizione giuridica del credito risarcitorio, separatamente quantificato. Ed invero, è la stessa previsione di legge ad anteporre - in tal caso - il diritto della persona offesa ad ottenere il risarcimento del danno, rispetto alla applicazione della misura di sicurezza patrimoniale : è sempre ordinata la confisca, 'salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno'.

Viene dunque formulata una riserva espressa, nel senso che il patrimonio riferibile al soggetto condannato, nella misura in cui corrisponda al valore degli interessi usurari è sottratto ex lege alla confisca ed è destinato alle restituzioni e al rusarcimento del danno. In tale dimensione, il fatto che la decisione emessa in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti abbia previsto la confisca integrale dei beni (con applicazione mista dell'art.644 e dell'art. 12 sexies 1.356 del 1992, attuale art.240 bis cod.pen.) con passaggio in giudicato prima della pronunzia emessa in favore del Sessa ( e del Mirone quanto alle spese) nn può ritenersi di ostacolo, rispetto alla prioritaria soddifazione della pretesa risarcitoria della vittima del reato. 2.1 Si tratta, pertanto, di un ambito sottratto ex lege alla particolare disciplina della tutela del credito disciplinato dalla legge di stabilità del 2012, con necessaria verifica della sola estinzione per prescrizione (ove eccepita) ma non della decadenza.

Le considerazioni sin qui esposte conducono all'annullamento con rinvio della decisione impugnata, come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Siracusa. Così deciso il 14.5.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente