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Sentenza — n. 30118/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30118/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30118/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PRELIPCEAN TEOFIL nato il 06/09/1983 avverso l'ordinanza del 09/07/2020 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG P teo,e ;-1A-3 , 61.-e-k_ n CLAD c,a_e_t ci-V ..,3 M't t- .---0 d-e4 .)-t C__0) ' i IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 9 luglio 2020 il Tribunale di Genova - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda (congiunta) di applicazione della continuazione tra più episodi criminosi giudicati in diverse sentenze di patteggiamento. 1.1 In particolare, giova precisare che :

Regesto Legislator

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art. 81 c.p, art. 81 cod.pen; Sentenza — n. 30118/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) . Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato. 3.2 La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è - per natura - indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.

Parole chiave

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tentato furto porto abusivo di armi atto preparatorio non punibile arma personale pericolo di traffico di stupefacenti esplosivi e articoli pirotecnici

Disposizioni normative citate

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art. 81 c.p
Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati.
art. 81 cod.pen
mantiene il potere di apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto di cui all'art. 81 cod.pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PRELIPCEAN TEOFIL nato il 06/09/1983 avverso l'ordinanza del 09/07/2020 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG P teo,e ;-1A-3 , 61.-e-k_ n CLAD c,a_e_t ci-V ..,3 M't t- .---0 d-e4 .)-t C__0) ' i IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 9 luglio 2020 il Tribunale di Genova - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda (congiunta) di applicazione della continuazione tra più episodi criminosi giudicati in diverse sentenze di patteggiamento. 1.1 In particolare, giova precisare che :

a) su accordo delle parti, Prelipcean Teofil ha prospettato l'applicazione in sede esecutiva della continuazione tra più episodi di furto (tra maggio e luglio 2015) e un episodio di tentato furto aggravato e porto di un coltello (già unificati in continuazione);

b) il giudice della esecuzione ha ritenuto che il più recente fatto giudicato non potesse ritenersi espressivo di un medesimo disegno criminoso con i furti commessi in epoca precedente, ricollegati alla appartenenza di una associazione per delinquere, essenzialmente in ragione della impossibilità di ritenere preventivato ab initio il porto del coltello.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Prelipcean Teofil deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Si sottolinea in premessa che, ai sensi dell'art.188 disp.att. c.p.p., la domanda ha ottenuto il consenso del Pubblico Ministero. Si rappresenta, nel merito, che la decisione reiettiva valorizza in modo improprio l'avvenuto riconoscimento - in una delle sentenze - del vincolo della continuazione tra un tentato furto ed il porto del coltello, arrivando ad affermare che non può riconoscersi la deliberazione unitaria in rapporto ad episodi di furto antecedenti e non caratterizzati dalla presenza dell'arma bianca. In ciò sarebbero stati mal interpretati alcuni arresti di questa Corte di legittimità. Si ribadisce che l'intera serie di condotte, al di là delle specifiche modalità realizzative, era frutto di una deliberazione unitaria e copre un ristretto arco temporale.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire - ove rinvenuti - la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso. Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez.

I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) . Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato. 3.2 La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è - per natura - indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.

Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati. Ma al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.

Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838). 3.3 Tali principi sono stati di recente ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez.

Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. 3.4 Ciò posto, nel caso in esame va rilevato che :

a) il giudice della esecuzione, pure a fronte di accordo tra le parti ex art. 188 disp.att. mantiene il potere di apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto di cui all'art. 81 cod.pen. (v. Sez. I n. 41312 del 18.6.2015), il che giustifica l'eventuale diniego;

b) tuttavia nel caso di specie la metodologìa seguita per pervenire al diniego non risulta corretta sul piano logico e giuridico. Ciò perché ad essere rilevante - per quanto detto in precedenza - è la valutazione dell'atteggiamento progettuale e finalistico riconoscibile (o meno) nel primo reato della serie, con riferimento al disegno complessivo. Il fatto che in una specifica occasione il ricorrente si sia servito di un coltello (o lo abbia comunque portato) non elide l'eventuale comunanza progettuale con il reato di furto e non può essere - in quanto tale - di ostacolo al riconoscimento della continuazione. Va pertanto rimessa la valutazione nuovamente al giudice del merito, previo annullamento della decisione impugnata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gen