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Sentenza — n. 30025/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls lower court order for missing translation preventing appeal terms from running. The court held that the lower court erred in declaring the request inadmissible instead of recognizing the lack of jurisdiction due to the unexecuted translation. Consequently, the appeal terms never expired, rendering the judgment non-final and unenforceable.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30025/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation annulled the Tribunal of Prato's order declaring Chen Qi's request inadmissible. Chen argued that the final judgment of 2018 was never enforceable because it was never translated into his known language, thereby preventing the appeal period from expiring. The Court ruled that the lower judge incorrectly treated the request as a simple procedural objection rather than a jurisdictional issue arising from the lack of translation, which meant the appeal period never began.

Regesto Legislator

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Art. 670 c.p.p.; Art. 671 c.p.p.: The failure to translate a judgment into the language known to the accused prevents the appeal period from running, meaning the judgment does not become final and enforceable until the translation is executed.

Parole chiave

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omitted translation appeal period suspension non-enforceable judgment jurisdictional defect finality of judgment difficoltà linguistiche grave deficienza del procedimento all'estero impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 670 c.p.p.
Ciò posto, il Tribunale ha pure errato nell'affermazione che oggetto della richiesta fosse la restituzione nel termine per l'impugnazione, e ciò non solo perché la richiesta faceva espressamente riferimento all'art. 670 cod.
Art. 671 c.p.p.
art. 670 cod. proc. pen
Ciò posto, il Tribunale ha pure errato nell'affermazione che oggetto della richiesta fosse la restituzione nel termine per l'impugnazione, e ciò non solo perché la richiesta faceva espressamente riferimento all'art. 670 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHEN QI nato il 26/03/1982 avverso l'ordinanza del 15/02/2021 del TRIBUNALE di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUQA; lette/seatite le conclusioni del PG J\9 \ N"-- \'‘• 4\I~ Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Prato ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di Chen Qi per la restituzione nei termini al fine di proporre impugnazione contro la sentenza n. 623 del 2018 dello stesso Tribunale, emessa il 13 aprile 2018 e divenuta irrevocabile il 2 ottobre successivo, avanzata in ragione dell'omessa traduzione della stessa nella lingua nota al condannato. La competenza a provvedere è del giudice dell'impugnazione perché il giudice dell'esecuzione conosce della domanda di restituzione nel termine soltanto quando sia proposta in via subordinata alla richiesta di declaratoria di non esecutività del titolo.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Chen Qi, che ha dedotto vizio di violazione di legge. Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto verificare anzitutto se vi erano atti dai quali poter dedurre che l'imputato conoscesse la lingua italiana dato che già al momento delle indagini preliminari era emerso che l'indagato non comprendeva la lingua italiana. Operata tale verifica, si sarebbe dovuto disporre la traduzione della sentenza con successiva notificazione della stessa presso il domicilio eletto. In assenza di traduzione della sentenza, non sono mai decorsi, per il ricorrente, i termini per l'impugnazione, con la conseguenza che la sentenza non è divenuta irrevocabile 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. Si rileva preliminarmente l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità della richiesta, motivata con un ritenuto difetto di competenza cd. funzionale. Il Tribunale, ritenendo la propria incompetenza, avrebbe piuttosto dovuto dichiararla e non invece decretare l'inammissibilità della richiesta di parte.

3. Ciò posto, il Tribunale ha pure errato nell'affermazione che oggetto della richiesta fosse la restituzione nel termine per l'impugnazione, e ciò non solo perché la richiesta faceva espressamente riferimento all'art. 670 cod. proc. pen. nell'addurre specificamente la non esecutività del titolo.Lo stesso Tribunale, infatti, nel riassumere il contenuto della richiesta, ha inequivocamente prospettato una questione di non esecutività del titolo, fondata sull'assunto di parte che i termini di impugnazione della sentenza di condanna, siccome mai tradotta nella lingua nota all'imputato alloglotto, non ebbero mai a decorrere. 3.1. Il mancato decorso dei termini di impugnazione è causa impeditiva della regolare formazione di un titolo esecutivo, e proprio di questo tema il Tribunale si è occupato, al di là di ogni valutazione sulla congruità degli argomenti svolti, trattando, con il richiamo a un precedente di legittimità, dell'incidenza della omessa traduzione sulla validità della sentenza.

4. Il Tribunale ha quindi errato nell'interpretare la domanda come diretta unicamente alla restituzione nel termine per l'impugnazione, per poi omettere il necessario approfondimento circa la questione, invero dedotta, di non esecutività del titolo. Pur richiamando il corretto principio di diritto secondo cui l'omessa traduzione della sentenza non ne comporta la nullità, ma impedisce che decorrano i termini per l'impugnazione fino a quando la traduzione non sia eseguita, ove ne sia fatta richiesta o il giudice l'abbia disposta, non ha infatti verificato, come invece la domanda gli imponeva di fare, se la traduzione fosse stata disposta o richiesta, se fosse stata quindi eseguita e se, pertanto, un titolo si fosse validamente formato.

5. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Prato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Prato. Così deciso in Roma, 13 luglio 2021. Il con ler estensore I