Cassation court dismisses appeal against prison revocation due to lack of rehabilitation progress and high criminal disvalue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of Pasquale Rondinelli's probationary release. Rondinelli argued the tribunal ignored his rehabilitation efforts and failed to verify his specific role in criminal associations, relying solely on pending investigation results. The court rejected these claims, finding his persistent refusal to rehabilitate and the high disvalue of his crimes justified the immediate revocation with retroactive effect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 176 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In cases of probationary release, if the convicted person's behavior reveals an initial lack of adherence to the resocialization program due to negative conduct and high criminal disvalue, the surveillance tribunal may legally revoke the measure with retroactive effect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ,SENTENZA Sul ricorso proposto da:
1) Rondinelli Pasquale, nato il 14/10/1980; Avverso l'ordinanza emessa il 03/12/2020 dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 03/12/2020 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro revocava, con efficacia ex tunc, il beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stato concesso a Pasquale Rondinelli con provvedimento del 12/12/2019. Il provvedimento revocatorio veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro in conseguenza della sottoposízione di Rondinelli alla misura cautelare della custodia in carcere, disposta nel procedimento penale n. 7198/15 R.G.N.R., su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, nell'ambito dell'operazione di polizia denominata "Imponimento", nella quale il ricorrente era stato coinvolto unitamente ad altri indagati. In questo procedimento penale, in particolare, l'affidato era stato sottoposto a provvedimento restrittivo per i delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso e di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, contestati all'indagato unitamente ad altri reati-fine, commessi nell'interesse di tali consorterie criminali.
2. Avverso questa ordinanza Pasquale Rondinelli, a mezzo dell'avv. Stefania Rania, ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio penitenziario concesso all'affidato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo proficuamente intrapreso dal condannato durante l'esecuzione della misura alternativa e dell'effettivo disvalore dei comportamenti criminosi del ricorrente, richiamati in termini assertivi.
Si deduceva, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro aveva formulato il suo giudizio sull'elevata pericolosità sociale di Rondinelli limitandosi a richiamare gli esiti del procedimento penale denominato "Imponimento", senza compiere alcuna verifica sul grado di coinvolgimento associativo del ricorrente nelle consorterie criminali in cui, secondo l'assunto accusatorio, era inserito. Ne era derivato un automatismo applicativo della misura revocatoria ingiustificato, non potendosi desumere dagli esiti di un procedimento penale pendente nella fase delle indagini preliminari la volontà dell'affidato di violare le prescrizioni impostegli in sede di concessione del beneficio penitenziario.
Si deduceva, al contempo, che nel provvedimento impugnato non venivano esplicitate le ragioni per le quali il beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso a Rondìnelli dovesse essere revocato con efficacia ex tunc, tenuto conto dell'incongruità del giudizio di elevata pericolosità sociale formulato dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro nei confronti del ricorrente. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Pasquale Rondínelli è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati, e vtA ic9t2rC° - 2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la revoca della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessa a Pasquale Rondinelli con provvedimento del 12/12/2019, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, tenuto conto del disvalore dei comportamenti criminosi dell'affidato, in conformità delle emergenze processuali.
Nell'ordinanza impugnata, invero, venivano correttamente valutati gli elementi processuali, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziandosi che Pasquale Rondinelli era stato arrestato nell'ambito dell'operazione di polizia denominata "Imponimento" - per i delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso e di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, contestati all'indagato unitamente a diversi altri reati-fine -, da cui emergeva l'elevata caratura criminale del ricorrente.
Questi elementi indiziari, peraltro, assumevano un rilievo ancora maggiore alla luce del fatto che i reati-fine delle organizzazioni criminali in questione erano stati commessi da Pasquale Rondinelli in epoca prossima alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, con la conseguenza che il ricorrente, secondo quanto emerso nel procedimento penale n. 7198/15 R.G.N.R., doveva ritenersi affiliato alle stesse consorterie durante l'esecuzione della misura alternativa alla detenzione di cui si controverte. Né corrisponde al vero che il giudizio di elevata pericolosità sociale del ricorrente era stato formulato dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro mediante il generico richiamo degli esiti del procedimento penale "Imponimento", senza il compimento di alcuna verifica sul grado di coinvolgimento associativo del ricorrente rispetto alle consorterie criminali in cui era inserito.
Basti, in proposito, richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 1 del provvedimento impugnato, nel quale il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro osservava che «all'interno dell'associazione a delinquere di stampo mafioso il Rondinelli, sebbene mero partecipe, aveva un ruolo di estrema importanza occupandosi dell'acquisto, custodia, manutenzione e cessione delle armi, anche da guerra, ed avendo anche commesso estorsioni per periodi protratti in danno di villaggi turistici della zona».
3. Deve, al contempo, evidenziarsi che la gravità delle condotte illecite contestate a Pasquale Rondinelli nel contesto cautelare richiamato nel paragrafo precedente rendeva evidente il suo pervicace rifiuto di ogni percorso rieducativo funzionale al suo effettivo reinserimento sociale, che imponeva la revoca del beneficio penitenziario in questione con effetto ex tunc, tenuto conto dell'elevato disvalore dei comportamenti criminosi emersi nel procedimento penale denominato "Imponimento". Né il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro appare censurabile sul piano dei poteri esercitati con riferimento alla revoca ex tunc dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso a Pasquale Rondinelli, dovendosi richiamare in proposito la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui:
«In tema di affidamento in prova al servizio sociale, qualora il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza sin dall'inizio di alcuna adesione al programma di risocializzazione, legittimamente - alla luce dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343 del 1987 - il tribunale di sorveglianza può disporre la revoca della misura con effetto "ex tunc" e, conseguentemente, determinare la pena ancora da espiare in misura corrispondente a quella originariamente inflitta» (Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, Camusso, Rv. 278178; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino, Rv. 256479-01).
4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Pasquale Rondinelli deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13