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Sentenza — n. 30021/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal order granting time extension for contumacious judgment appeal due to flawed irreperibility decree.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30021/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Milan Court of Appeal's order granting Likaj Artur time to appeal a second judgment, while upholding the denial for a first judgment. The lower court had granted the extension for the 2009 verdict because the defendant allegedly lacked knowledge of the proceedings, but rejected it for the 2000 verdict where he fled and abandoned drugs. The Cassation court found the lower court erred in relying on the defendant's police evasion as proof of knowledge for the 2009 case, citing the requirement for formal summons notice. Furthermore, the court identified a procedural flaw in the 2004 irreperibility decree, noting it was based on incomplete searches, which invalidated the subsequent notifications and necessitated a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 175, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 159, cod. proc. pen.: For time extension requests regarding contumacious judgments, actual knowledge requires a formal summons, not mere awareness of preliminary investigations; additionally, irreperibility decrees based on incomplete searches are null and void, invalidating all subsequent notifications.

Parole chiave

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contumacious judgment time extension appeal irreperibility decree formal summons notice procedural nullity search completeness knowledge requirement partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 175, comma 2, cod. proc. pen.
Vale sul punto il principio di diritto stabilito dalle Sezioni unite, per il quale "ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n.
Art. 159, cod. proc. pen.
Il decreto di irreperibilità fu adottato in violazione dei criteri e delle necessarie ricerche previste dall'art. 159 cod.
Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Quel che ora si rileva, tenendo conto che ove "sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 159 cod. proc. pen
Il decreto di irreperibilità fu adottato in violazione dei criteri e delle necessarie ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen., da qui l'illegittimità della notifica presso il difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti successivi.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Rv. 275716
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092
Sez. 5, n. 44374 del 20/06/2014, Rv. 262112
pen., derivando, diversamente, la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e delle conseguenti notificazioni, se, attinenti alla citazione dell'imputato" - Sez. 5, n. 44374 del 20/06/2014, Rv. 262112 -.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIKAJ ARTUR nato il 09/06/1973 avverso l'ordinanza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette/ssot4e le conclusioni del PG To- \ \•enr~lee\1/4 N•1° Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano - in funzione di giudice dell'esecuzione e in accoglimento della richiesta di Likaj Artur ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente in ragione della data di emissione della sentenza - ha dichiarato la non esecutività nei suoi confronti della sentenza della Corte di appello di Milano del 24 giugno 2009, divenuta formalmente definitiva il 7 novembre 2009, con conseguente restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Milano il 6 luglio 2006.

Ha contestualmente rigettato l'altra analoga domanda proposta da Likaj Artur, pur essa ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente, con riferimento alla sentenza emessa dal Tribunale di Milano del 23 febbraio 2000, definitiva il 31 dicembre 2001, di condanna alla pena di anni sedici di reclusione e lire trecento milioni di multa, ritenuta correttamente confluita in un giudicato eseguibile.

2. La Corte di appello ha preliminarmente osservato che l'imputato è stato giudicato in entrambi i casi in contumacia, con notifiche effettuate presso il difensore d'ufficio, dopo la verifica, in entrambi i casi, dell'impossibilità di reperirlo personalmente. Nel procedimento in cui poi è stata emessa la sentenza della Corte di appello di Milano del 24 giugno 2009, fu emesso decreto di irreperibilità; nell'altro in cui fu emessa la sentenza del Tribunale di Milano del 23 febbraio 2000 l'imputato rimase latitante. Per i fatti di tale ultimo procedimento il richiedente riuscì ad evitare l'arresto sottraendosi al tentativo della polizia giudiziaria di fermarlo, ed è certo che in quell'occasione si accorse dell'intervento degli operanti perché si dette alla fuga procedendo a forte velocità anche contromano e poi, dopo l'impatto con l'autovettura, proseguendo la fuga a piedi, abbandonando nell'autovettura un sacchetto contenente 18 panetti di eroina.

La misura cautelare, successivamente disposta, è rimasta ineseguita malgrado le adeguate ricerche e quindi il richiedente è stato dichiarato latitante con atto del 13 aprile 1999. Non è allora dubbio che si sia sottratto volontariamente al procedimento e non vi è dunque spazio per l'accoglimento della richiesta di restituzione nel termine. Per l'altro procedimento, invece, non v'è prova che il richiedente conoscesse o avesse contezza dell'esistenza dello stesso, infine conclusosi con la sentenza della Corte di appello di Milano del 24 giugno 2009.

La dichiarazione di irreperibilità fatta in quel procedimento è da ritenersi correttamente operata. Da qui l'accoglimento della richiesta di restituzione nel termine.3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Likaj Artur, che ha articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha fatto discendere l'esecutività della sentenza, e quindi la non applicabilità della richiesta di restituzione nel termine, dalla sola dichiarazione di latitanza, ritenuta correttamente effettuata.

L'assunto è contrario al pressoché unanime orientamento di legittimità perché la dichiarazione di latitanza non costituisce di per sé elemento idoneo ad escludere la mancata incolpevole conoscenza del procedimento e la rinuncia ad impugnare il provvedimento, di.cui il ricorrente ignorava certamente l'esistenza. 3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento all'erronea dichiarazione di irreperibilità effettuata nel procedimento conclusosi con la sentenza della Corte di appello di Milano del 24 giugno 2009, rispetto al quale è stata disposta la restituzione nel termine per l'impugnazione.

Il decreto di irreperibilità fu adottato in violazione dei criteri e delle necessarie ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen., da qui l'illegittimità della notifica presso il difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti successivi. La Corte di appello ha omesso ogni accertamento sul punto, che avrebbe invece imposto la regressione del procedimento alla fase dell'udienza preliminare.

4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio per nuovo esame con riferimento alla sentenza del Tribunale di Milano del 23 febbraio 2000, e la dichiarazione di inammissibilità nel resto. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. In ordine al primo motivo si rileva che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'avvenuta dichiarazione di latitanza dell'imputato, assistito da un difensore d'ufficio, non costituisce, di per sé, elemento idoneo ad escludere la mancata incolpevole conoscenza del procedimento - Sez. 1, n. 17338 del 21/01/2021, Rv. 281218; cfr., anche, Sez. 6, n. 14743 del 29/01/2018, Rv. 272654; Sez. 6, n. 19219 del 02/03/2017, Rv. 270029 -. Altro è stato, invece, affermato per il caso in cui il condannato latitante sia stato assistito da un difensore di fiducia, domiciliatario eletto, "... posto che la perdurante esistenza del rapporto di difesa fiduciaria costituisce fatto di per sè idoneo a provarne l'effettiva conoscenza della pendenza del procedimento e del provvedimento, salvo che non risulti una comunicazione al giudice della avvenuta interruzione di ogni rapporto fra il legale e l'assistito e della rinuncia del primo ad impugnare" - Sez. 3, n. 15760 del 16/03/2016, Rv. 266583 -.

Occorre, infatti, incentrare l'attenzione sul dato processuale della citazione per il giudizio, a poco rilevando valutazioni, come quelle contenute nell'ordinanza impugnata, su comportamenti tenuti in fasi anticipate del procedimento, che non hanno la forza di fondare presunzioni di conoscenza dell'effettiva instaurazione del processo e quindi di una consapevole e volontaria rinuncia a prendervi parte. Vale sul punto il principio di diritto stabilito dalle Sezioni unite, per il quale "ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza" - Sez.

U, n. 28912 del 28/02/2019, Rv. 275716 -. Il Tribunale ha quindi errato nel dare decisivo rilievo al comportamento dell'imputato al momento del controllo di polizia, appunto perché talmente lontano dai successivi sviluppi processuali da non poter dare conto dell'affermazione che questi ebbe effettiva conoscenza dell'addebito come contenuto nella domanda di giudizio.

3. In ordine al secondo motivo si osserva che il Tribunale ha omesso ogni accertamento sulla legittimità della dichiarazione di irreperibilità, fondamento della ritualità delle notifiche degli atti, ivi compreso il provvedimento di citazione a giudizio, successivamente compiute. Non ha esaminato, seppure la richiesta fosse anche in tal senso, se il decreto di irreperibilità fu emesso all'esito di ricerche complete. Quel che ora si rileva, tenendo conto che ove "sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c)- cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali..." - Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092 - è che il decreto di irreperibilità del 28 febbraio 2004 ha dato atto di ricerche esaurienti, ma al fascicolo risulta soltanto un verbale di vane ricerche del 26 marzo 1999, che ha attestato l'esito infruttuoso di ricerche presso "i luoghi abitualmente frequentati dal Licaj Artur... nonché quelli abitualmente frequentati da cittadini extracomunitari di origine albanese". Occorre allora verificare se il decreto di irreperibilità fu emesso all'esito di rinnovate e complete ricerche, tenendo presente il principio di diritto per il quale "le ricerche necessarie ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., derivando, diversamente, la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e delle conseguenti notificazioni, se, attinenti alla citazione dell'imputato" - Sez. 5, n. 44374 del 20/06/2014, Rv. 262112 -. 4 L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, 13 luglio 2021.