Sentenza — n. 30017/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 2/7/2020, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha accolto l'istanza di accertamento in via incidentale della collaborazione con la giustizia (nelle forme della collaborazione impossibile o irrilevante) avanzata da Roberto Angelo Agostino Lucchini, ed ha invece rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 0.P., o di detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 ter, O.P.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30017/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 47 0.P., o di detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 ter, O.P.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUCCHINI ROBERTO ANGELO AGOSTINO, nato a SOMAGLIA il 21/12/1949 avverso l'ordinanza del 02/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, DOMENICO SECCIA, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 2/7/2020, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha accolto l'istanza di accertamento in via incidentale della collaborazione con la giustizia (nelle forme della collaborazione impossibile o irrilevante) avanzata da Roberto Angelo Agostino Lucchini, ed ha invece rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 0.P., o di detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 ter, O.P.
2. Avverso l'ordinanza avevano proposto ricorso per cassazione i difensori del Lucchini, avv.ti Alessandro Ricci e Valentina Alberta, indicando a motivi di impugnazione profili di violazione di legge e di vizio argomentativo, con riguardo all'affidamento in prova al servizio sociale ed alla sua idoneità risocializzante pur in assenza di progetti lavorativi o di volontariato; era stata anche sollecitata la proposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 ter, comma 1 O.P. nella parte in cui esclude l'applicabilità alle pene per ì reati elencati nell'art. 4 bis 0.P. nel caso di collaborazione con la giustizia inutile ovvero impossibile.
3. Nelle more della trattazione del ricorso, il condannato ha fatto per- venire rituale rinuncia all'impugnazione, con dichiarazione del 15/3/2021, recepita dall'Ufficio matricola della Casa Circondariale di Napoli - Poggioreale. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen.
4. A tale pronuncia segue la condanna alle spese del procedimento e al versamento della equa somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza dì profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento a favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 19 marzo 2021 Il Consigliere estenso