Sentenza — n. 30016/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 7/9/2020, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Varese ha respinto l'istanza di Maurizio Giancarlo Calao di sostituzione della pena accessoria della revoca della patente di guida, a lui applicata con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 13/7/2017, irrevocabile il 25/10/2017, con quella meno grave della sospensione della patente di guida. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato la natura di sanzione amministrativa dell'applicata pena accessoria, il che impedisce di ricorrere all'art. 30, comma 4, L. n. 87 del 1953, applicabile soltanto in caso di declaratoria di incostituzionalità di norme penali incriminatrici ovvero incidenti sul trattamento sanzionatorio, qualora la fase esecutiva sia ancora in corso al momento della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30016/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato che non rientra tra i poteri del giudice dell'esecuzione modificare la statuizione della sentenza passata in giudicato relativa alla revoca della patente di guida, esulando questa dall'ambito di applicazione dell'art. 30, comma 4, Legge 11/3/1953, n.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALAO MAURIZIO GIANCARLO, nato a CASSINO il 04/04/1959 avverso l'ordinanza del 07/09/2020 del GIP TRIBUNALE di VARESEudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, PASQUALE FIMIANI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7/9/2020, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Varese ha respinto l'istanza di Maurizio Giancarlo Calao di sostituzione della pena accessoria della revoca della patente di guida, a lui applicata con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 13/7/2017, irrevocabile il 25/10/2017, con quella meno grave della sospensione della patente di guida. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato la natura di sanzione amministrativa dell'applicata pena accessoria, il che impedisce di ricorrere all'art. 30, comma 4, L. n. 87 del 1953, applicabile soltanto in caso di declaratoria di incostituzionalità di norme penali incriminatrici ovvero incidenti sul trattamento sanzionatorio, qualora la fase esecutiva sia ancora in corso al momento della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Nel caso di specie, invece, opera il generale principio posto dall'art. 30, comma 3, L. n. 87 del 1953, a mente del quale le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, senza possibilità di intervenire sui rapporti esauriti, qual è quello derivante dall'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, che è stata eseguita in data anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 17/4/2019.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Sabrina Demartis, lamentando - ai sensi dell'art. 606, lett.
b) ed e) cod. proc. pen. - violazione di legge, con riferimento all'art. 30, comma 4, L. n. 87 del 1953, e manifesta illogicità della motivazione. 2.1. II ricorrente illustra che con la citata sentenza il Calao aveva concor- dato la pena per il reato di omicidio stradale non aggravato dallo stato di ebbrezza o dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Era poi intervenuta la sentenza n. 88/2019 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato la illegitti- mità dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del Codice della Strada nella parte in cui non prevedeva la possibilità di applicare la sospensione della patente di guida, in alternativa alla revoca, nei casi non aggravati di omicidio stradale o lesioni stradali gravi o gravissime, di cui agli artt. 589 bis, primo comma, e 590 bis, primo comma, cod. pen.
Nel respingere l'istanza di sostituzione della sanzione accessoria della revoca con quella meno afflittiva della sospensione della patente di guida, il giudice dell'esecuzione si pone in contrasto con gli artt. 6 e 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che sanciscono il principio di legalità penale e di retroattività della legge più favorevole da estendere alle sanzioni amministrative.Invero, per la giurisprudenza della Corte EDU, la revoca o la limitazione all'utilizzo o al conseguimento della patente di guida integrano una sanzione penale (Affare Rivard c.
Svizzera del 4/1/2017; Nilson c. Svezia; Del Rio Prada c. Spagna del 21/10/2013): pertanto, la revoca della patente di guida assume la veste di una sanzione sostanzialmente penale, specialmente quando sia collegata alla commissione di un reato ed applicata all'esito di un processo penale. Nel caso di specie, l'applicazione della più grave sanzione accessoria, laddove essa è alternativa alla sospensione, comprime essenzialmente i diritti costituzionali del Calao, di professione autotrasportatore e quindi impedito al lavoro per il termine di un quinquennio prima di potere nuovamente conseguire il titolo abilitativo. 2.2.
Il ricorrente, dunque, prospetta la rilevanza di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, L. n. 87 del 1953 nella parte in cui non consente al giudice dell'esecuzione di rideterminare la sanzione ammi- nistrativa accessoria in sede esecutiva, nonostante l'applicazione di essa sia demandata al giudice penale, e sia già stata riconosciuta la incostituzionalità della esclusiva applicazione della revoca nelle ipotesi non aggravate di omicidio stradale e di lesioni stradali. I parametri della proposta questione di costituzionalità sono la violazione del principio di uguaglianza, per l'impossibilità di impedire la perdurante efficacia di una sanzione già dichiarata costituzionalmente illegittima, la libertà di impresa ed il diritto al lavoro, avendo il Calao perso il suo lavoro a causa dell'applicazione della revoca della patente.
Invero le garanzie pattizie di cui agli arti. 6 e 7 della CEDU devono estendersi anche alla fase di esecuzione della pena ed alla determinazione della durata della sanzione accessoria.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato che non rientra tra i poteri del giudice dell'esecuzione modificare la statuizione della sentenza passata in giudicato relativa alla revoca della patente di guida, esulando questa dall'ambito di applicazione dell'art. 30, comma 4, Legge 11/3/1953, n.
87.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
2. Si segnala che all'epoca della deliberazione della presente sentenza, l'orientamento di questa Corte di legittimità era nel senso indicato in vari arresti (Sez. 1, n. 1634 del 13/12/2019, dep. 2020, Coppola, Rv. 277911; Sez. 1, n. 1804 del 14/11/2019, dep. 2020, Gentile, Rv. 278182), che avevano negato la modificabilità in sede esecutiva della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida correlata alla condanna per i delitti di cui agli artt.589-bis e 590-bis cod. pen., anche nel caso di condotte suscettibili, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, di dar luogo, in sede di cognizione, alla più mite sanzione della sospensione, rilevando che non rientrava tra i poteri del giudice dell'esecuzione modificare la statuizione della sentenza dì condanna passata in giudicato relativa alla suddetta revoca, esulando questa dall'ambito di applicazione dell'art. 30, comma 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87. 2.1.
Tale interpretazione è stata travolta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 16/4/2021, successiva alla presente decisione, che ha invece dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). 2.2.
Costituendo tale declaratoria di incostituzionalità un novum soprav- venuto alla decisione, che iconsenOrà al rico -ente di riproporre l'incidente di tbaTt, iin.(44.0 tt" ,k410 esecuzione, allo stato si-r-i~e-i.FricoCo", con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 19 marzo 2021 Il