Cassation court dismisses appeal against surveillance court order denying probation and home detention for recidivist. The court rejects the claim of lack of reasoning, upholding the judge's assessment of residual social danger based on negative police information and the defendant's history of fraud and residence in a deviant environment. The decision emphasizes that alternative measures require a positive prognosis of social reintegration, which is absent when the defendant lacks legitimate employment, has a history of fraud, and resides in an area with drug trafficking and associates. The court finds the lower court's evaluation of the defendant's personality and future risk to be legally sound and not subject to re-examination by the appellate body. Consequently, the appeal is dismissed, and the appellant is ordered to pay the procedural costs. The ruling clarifies that the absence of a positive social reintegration plan and the presence of specific risk factors justify the denial of both probation and home detention under the relevant penal code provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed Antonio Castelli's appeal against the Rome Surveillance Court's order denying him probation and home detention. Castelli argued that the lower court failed to provide adequate reasoning regarding his negative personality assessment and his inability to secure a suitable residence. The court rejected these claims, stating that the Surveillance Court correctly evaluated Castelli's history of fraud, his lack of legitimate employment, and his residence in a deviant neighborhood with drug trafficking activity. The decision affirmed that the denial of alternative measures was validly motivated by the absence of a positive prognosis for social reintegration and the presence of residual social danger.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47, 47 ter c.p.; The denial of probation or home detention is validly motivated by negative information regarding the convicted person's personality and future conduct when such information demonstrates a lack of positive elements for social reintegration and a reasonable prognosis of residual social danger.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASTELLI ANTONIO, nato a MESSINA il 28/11/1955 avverso l'ordinanza del 02/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, DOMENICO SECCIA, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 2/10/2020, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare, ex artt. 47 e 47 ter 0.P., avanzate da Antonio Castelli, in quanto il condannato non svolge alcuna attività lavorativa lecita, né altrimenti risocializzante, su di lui sono state raccolte informazioni negative quanto alla sua propensione alle truffe (vendita di unità immobiliari inesistenti), nonché si trova attualmente agli arresti domiciliari nel quartiere di Torbellamonaca in uno stabile abitato da pregiudicati ed antistante una delle piazze di spaccio di stupefacenti.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Castelli, avv. Antonio Di Cicco, indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge, con riferimento agli artt. 47 e 47 ter 0.P., ed il correlato vizio di motivazione, in ciascuna delle tre espressioni tipizzate. 2.1 D ricorrente denuncia che il Tribunale di Sorveglianza abbia fondato il giudizio negativo sulla personalità del Castelli richiamando la gravità del fatto per cui è stato condannato, senza considerare la successiva evoluzione, caratteriz- zata dall'ottimo comportamento nel lungo periodo presofferto in regime di arresti domiciliari (dal marzo 2015 all'ottobre 2020).
Gli arresti domiciliari furono concessi dal giudice della cognizione, e - benché non vincolato - il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto motivare le ragioni della sua contraria determina- zione. Tale motivazione è completamente assente. 2.2. Quanto al rilievo sull'inidoneità del domicilio, il ricorrente evidenzia che per ben due volte gli era stata respinta l'istanza di variazione del domicilio (prima a Gualdo Tadino poi a Pomezia), oltre al fatto di essere stato condannato per truffa e non per violazione della disciplina sugli stupefacenti; rileva altresì che la finalità della misura alternativa della detenzione domiciliare non è quella tesa alla risocializzazione, bensì all'alleggerimento della popolazione carceraria, potendo infatti essere concessa anche quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. Va rilevato in termini generali che attraverso le misure alternative alla detenzione, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce della osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di Sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza (soprattutto con riferimento all'art. 47 0.P., ma con sostanziali analogie anche per l'art. 47 ter 0.P.) nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali, nelle pendenze processuali, nelle informazioni di polizia, ma anche, con eguale rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio- familiare operata dalle strutture carcerarie di osservazione, poiché in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, a termini dell'art. 27 Cost. 1.2.
Ciò premesso, l'ordinanza impugnata resiste alle censure, in quanto ha dato puntualmente conto degli elementi dì criticità che inibiscono una pro- gnosi di sicuro indirizzamento dell'istante al reinserimento sociale; così, a fronte di una pericolosità sociale non irrilevante, sviluppata in specie nel settore delle truffe immobiliari, ma ulteriormente espressa dalle pur risalenti pendenze per associazione a delinquere, riciclaggio ed altri reati contro il patrimonio, unita alla mancanza di attività lavorativa lecita o altrimenti risocializzante, il Tribunale di sorveglianza ha reputato assente una reale prospettiva risocializzante. 1.3.
Questa Corte ha ripetutamente chiarito che nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, deve pervenirsi ad una valutazione di fronteggiabilità della pericolosità sociale residua con gli strumenti dell'istituto indicato. In tal senso assumono rilievo elementi quali - esemplificativamente - la condotta anteatta e quella recente dell'interessato, la sussistenza di nuove denunzie, la pendenza di procedimenti penali, la frequentazione dì soggetti pregiudicati e di ambiti malavitosi o la mancanza di revisione critica della condotta, che ben possono valutarsi ai fini della formulazione di una prognosi sul comportamento futuro del condannato e sul ragionevole esito del beneficio.
Di tali parametri il Tribunale di sorveglianza di Roma ha fatto un uso corretto, per quanto sintetico, valutando il pregresso comportamento del ricorrente (in termini di condotta di vita e di commissione di reati), nonché la permanenza del Castelli in un contesto deviante - ad onta delle richieste dell'interessato di mutare domicilio, ma sempre propo- nendo sistemazioni rivelatesi inadeguate, a seguito dell'istruttoria svolta - che invero trova conferma nel dato che il ricorrente è nuovamente sottoposto a misura cautelare. Del resto, poiché non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma al contrario devono sussistere elementi positivi sulla base dei quali il giudice possa ragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo, appare evidente che - in relazione agli obiettivi di rieducazione e di prevenzione propri dell'istituto - la reiezione dell'istanza di affidamento può considerarsi validamente motivata anche sulla sola base delle informazioni fornite dagli organi di polizia o dai servizi sociali o da quelli di osservazione, quando da esse, invece che elementi certi del genere anzidetto, il giudice tragga - con motivazione lineare, coerente e priva di vizi logici o giuridici, come nel caso di specie - una conclusione di negativa personalità dell'istante. 1.4.
Quanto all'istanza di detenzione domiciliare, si rammenta che essa presuppone l'esclusione del pericolo di recidiva, per espresso disposto normativo (art. 47-ter, comma 1 bis, 0.P.) che richiede l'idoneità della misura ad evitare che il condannato commetta altri reati. Peraltro, anche a tale misura non è estranea la finalità di reinserimento sociale del condannato (Sez. 1, n. 28555 del 18/06/2008, Graziano, Rv. 240602; Sez. 1, n. 26806 del 27/05/2008, Nunnari, Rv. 240867). A prescindere, dunque, dalla sua pratica finalità deflattiva, essa è inibita quando vi sia una prognosi di recidiva, come nel caso in esame.
Alla stregua di questi parametri, le linee argomentative della decisione impugnata resistono alle censure formulate dal ricorrente, che si risolvono in una non consentita sollecitazione, rivolta al Giudice della legittimità, a sostituire il proprio apprezzamento di merito alla valutazione già effettuata in maniera completa e plausibile nella sede propria e quindi non ulteriormente sindacabile.
2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il gior