Sentenza — n. 30014/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 22/4/2020, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Busto Arsizio ha respinto l'istanza di Doriana Dolores Cozzi di sostituzione della pena accessoria della revoca della patente di guida, a lei applicata con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 7/11/2017, con quella meno grave della sospensione della patente di guida. Il giudice dell'esecuzione ha motivato per relationem, richiamando "l'articolato parere formulato dal Procuratore della Repubblica", costituente parte integrante dell'ordinanza, trattandosi di considerazioni condivisibili: si conclude che la pronuncia - da intendersi la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019 - avrà valore solo per il futuro, sicché non è possibile rideterminare la sanzione amministrativa applicata con sentenza passata in giudicato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30014/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si deduce violazione ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione ed all'art. 133 cod. pen. La ricorrente ritiene che, rigettando l'istanza di sostituzione della sanzione accessoria della revoca con quella meno afflittiva della sospensione della patente di guida, il giudice dell'esecuzione si pone in contrasto con gli indicati parametri costituzionali, in particolare: il principio generale di uguaglianza e quelli speci- ficamente riferiti all'ambito penale, quali il principio di legalità della pena, di personalità della responsabilità e della finalità rieducativa della sanzione, dettati dagli artt. 25 e 27 Cost.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COZZI DORIANA DOLORES, nata a CERRO MAGGIORE il 13/09/1952 avverso l'ordinanza del 22/04/2019 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, TOMASO EPIDENDIO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22/4/2020, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Busto Arsizio ha respinto l'istanza di Doriana Dolores Cozzi di sostituzione della pena accessoria della revoca della patente di guida, a lei applicata con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 7/11/2017, con quella meno grave della sospensione della patente di guida. Il giudice dell'esecuzione ha motivato per relationem, richiamando "l'articolato parere formulato dal Procuratore della Repubblica", costituente parte integrante dell'ordinanza, trattandosi di considerazioni condivisibili: si conclude che la pronuncia - da intendersi la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019 - avrà valore solo per il futuro, sicché non è possibile rideterminare la sanzione amministrativa applicata con sentenza passata in giudicato.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della condannata, avv. Davide Toscani, lamentando - ai sensi dell'art. 606, lett.
b) cod. proc. pen. - i seguenti profili di violazione di legge. 2.1. Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., per omessa esplicitazione dell'apparato argomentativo del provvedimento, tale da renderlo privo di motivazione. L'ordinanza impugnata non assolve all'obbligo di motivazione, nemmeno richiamando la tipologia per relationem, in quanto non vi è stata alcuna autonoma valutazione del giudice, essendosi il giudice dell'esecuzione limitato a richiamare il parere del Procuratore della Repubblica, qualificandolo parte integrante dell'atto. 2.2.
Si deduce violazione ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione ed all'art. 133 cod. pen. La ricorrente ritiene che, rigettando l'istanza di sostituzione della sanzione accessoria della revoca con quella meno afflittiva della sospensione della patente di guida, il giudice dell'esecuzione si pone in contrasto con gli indicati parametri costituzionali, in particolare: il principio generale di uguaglianza e quelli speci- ficamente riferiti all'ambito penale, quali il principio di legalità della pena, di personalità della responsabilità e della finalità rieducativa della sanzione, dettati dagli artt. 25 e 27 Cost.
Invero, l'intervento costituzionale attuato con la sentenza n. 88/2019 ha escluso l'automatismo qualitativo della sanzione amministrativa accessoria riferita alla patente di guida in determinate fattispecie, ripristinando anche in tale settore (come già era avvenuto per le pene accessorie dei reati fallimentari, con riguardo al profilo dosimetrico, con sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018) l'esigenza di individualizzazione e proporzione della sanzione accessoria, alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.2.3. Con l'ultimo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applica- zione dell'art. 30 L. n. 87 del 1953.
Detta norma stabilisce che le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Ciò ha efficacia - per i rapporti giuridici sorti anteriormente - purché ancora pendenti e quindi non esauriti. Nel caso di specie, l'ordinanza prefettizia di revoca della patente di guida è stata impugnata dalla ricorrente dinanzi al Giudice di Pace, ed il relativo giudizio di opposizione è tuttora pendente, sicché l'atto amministrativo è sospeso e l'intervenuta declara- toria di incostituzionalità del secondo comma, quarto periodo, dell'art. 222 C.d.S. ben può spiegare effetti retroattivi anche in relazione alla sanzione accessoria comminata alla Cozzi e non ancora divenuta stabile, così da non potersi ritenere un effetto esaurito della sentenza di patteggiamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. Il primo motivo censura la struttura motivazionale seguita dal giudice dell'esecuzione, il quale, motivando per relationem, non ha espresso alcuna valutazione critica delle argomentazioni del parere del Pubblico ministero al quale ha inteso richiamarsi. In termini generali, l'esegesi di legittimità è nel senso che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari può ritenersi assolto 'per relationem", mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma non anche quando si faccia rinvio a documenti complessi e contenenti aspetti valutativi, soprattutto se la decisione riformi o modifichi precedenti decisioni assunte dallo stesso organo o da altro organo giudiziario (Sez. 5, n. 24460 del 08/02/2019, Foffo, Rv. 276770;
Sez. 3, n. 12464 del 04/03/2010, P.M. in proc. C. e altri, Rv. 246465). Tuttavia, se nel caso in esame il giudice non ha sviluppato autonome valutazioni, la riferita condivisibiiità delle considerazioni dei Pubblico ministero è pur sempre una traccia che chiarisce l'orientamento del giudicante in forma adesiva al parere di tale organo, peraltro senza tralasciare che nelle questioni di diritto non conta il percorso motivazionale quanto la correttezza della decisione.
2. Quanto alle censure di "merito", si segnala che all'epoca della delibe- razione della presente sentenza, l'orientamento di questa Corte di legittimità era nel senso indicato in vari arresti (Sez. 1, n. 1634 del 13/12/2019, dep. 2020, Coppola, Rv. 277911; Sez. 1, n. 1804 del 14/11/2019, dep. 2020, Gentile, Rv. 278182), che avevano negato la modificabilità in sede esecutiva della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida correlata alla condanna per i delitti di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., anche nel caso di condotte suscettibili, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, di dar luogo, in sede di cognizione, alla più mite sanzione della sospensione, rilevando che non rientrava tra i poteri del giudice dell'esecuzione modificare la statuizione della sentenza di condanna passata in giudicato relativa alla suddetta revoca, esulando questa dall'ambito di applicazione dell'art. 30, comma 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87. 2.1.
Tale interpretazione è stata travolta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 16/4/2021, successiva alla presente decisione, che ha invece dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). 2.2.
Costituendo tale declaratoria di incostituzionalità un novum soprav- venuto alla decisione, che onsenXirà alla ricprrente di riproporre l'incidente di te,T o "uv. Uero lux esecuzione, allo stato • "i rico o, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Co