Sentenza — n. 30012/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADiame Alex, nato il 05/01/1994; Avverso la sentenza emessa il 13/12/2019 dal Giudice di Pace di Lecce; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; 4, fpf, 3 .4,0 2020 t, Lette le conclusioni Wel Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 30012/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In questa cornice, la doglianza, così come prospettata dalla difesa del ricorrente, appare connotata da genericità, atteso che, ai fini della sussistenza del giustificato motivo, idoneo a escludere la configurabilità del reato contestato a Diame ex art. 14, comma 5-ter, T.U. imm., non era sufficiente il richiamo alla situazione di disagio economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante, che non poteva essere valutata isolatamente, ma solo in correlazione ad altre situazioni ostative, che dovevano essere quantomeno prospettate dall'imputato.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:
1) Diame Alex, nato il 05/01/1994; Avverso la sentenza emessa il 13/12/2019 dal Giudice di Pace di Lecce; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; 4, fpf, 3 .4,0 2020 t, Lette le conclusioni Wel Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 13/12/2019 il Giudice di Pace di Lecce giudicava Alex Diame colpevole del reato ascrittogli ex art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 28 luglio 1998, n 286, accertato a Lecce il 29/06/2019, condannando l'imputato alla pena di 10.000,00 euro di ammenda. I fatti di reato appaiono, nella loro consistenza materiale, incontroversi, riguardando la permanenza illegale dell'imputato nel territorio italiano nonostante l'ordine di espulsione emesso dal Questore di Lecce il 14/05/2019.
2. Avverso questa sentenza Alex Diame, a mezzo dell'avv. Diego Cisternino, ricorreva per cassazione, deducendo quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dell'insussistenza di una causa di forza maggiore che legittimasse Diame a restare in Italia, su cui il Giudice di Pace di Lecce si era espresso in termini apodittici e svincolati dalle emergenze processuali.
Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il giudizio di colpevolezza dell'imputato era stato formulato sebbene la fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-ter, T.U. imm. risultasse in contrasto con la direttiva 2008/115/CE del 12 febbraio 2008, alla quale lo Stato italiano avrebbe dovuto conformarsi, inderogabilmente, entro il termine del 24/10/2010. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dell'insussistenza del nulla osta prescritto dall'art. 13, comma 3, T.U. imm., a pena di nullità, per l'espulsione dello straniero.
Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistente l'elemento soggettivo del reato contestato a Diame. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Alex Diame è infondato.2. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dell'insussistenza di una causa di forza maggiore che legittimasse Diame a restare in Italia, su cui il Giudice di Pace di Lecce si era espresso in termini apodittici e svincolati dalle emergenze processuali. Osserva il Collegio che la fattispecie dell'art. 14, comma 5-ter, T.U. imm. postula in capo allo straniero il requisito della possibilità di agire, che risulta esplicitato dalla formula dell'insussistenza di un giustificato motivo per l'inottemperanza dell'ordine di allontanamento dello straniero dal territorio italiano.
Ne consegue che il riferimento all'assenza di un giustificato motivo contribuisce a delineare la tipicità del reato contestato a Diame, atteggiandosi a elemento costitutivo della fattispecie, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 35707 del 14/06/2019, Aibangbee, Rv. 276810-01; Sez. 1, n. 55 dell'01/12/2010, Vucitrna, Rv. 249494-01). Deve, inoltre, rilevarsi che il carattere flessibile della clausola prevista dall'art. 14, comma 5-ter, T.U. imm. si giustifica con l'impossibilità di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a giustificare l'inosservanza del precetto e - come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza 18 dicembre 2003, n. 5 - rispetta il principio di tassatività e determinatezza, escludendo la rilevanza penale delle ipotesi in cui l'ordine appaia inesigibile.
Occorre, pertanto, avere riguardo a situazioni ostative di particolare rilevanza, che devono emergere nel caso concreto, incidendo sulla stessa possibilità, soggettiva e oggettiva, di adempiere all'intimazione, escludendola ovvero rendendola estremamente difficoltosa. Sul punto, per meglio inquadrare la clausola del giustificato motivo richiamata dalla fattispecie in esame, si ritiene utile richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini dell'individuazione del giustificato motivo che esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, T.U. innm., il «giudice deve fare riferimento al caso concreto e alla condizione del cittadino extracomunitario, da apprezzare in tutti i profili idonei a rendere inesigibile, ovvero difficoltoso o pericoloso, anche soggettivamente, il comportamento collaborativo richiesto dalla norma» (Sez. 1, n. 3959 del 13/07/2015, Ech Charrady, Rv. 264936-01).
In questa cornice, la doglianza, così come prospettata dalla difesa del ricorrente, appare connotata da genericità, atteso che, ai fini della sussistenza del giustificato motivo, idoneo a escludere la configurabilità del reato contestato a Diame ex art. 14, comma 5-ter, T.U. imm., non era sufficiente il richiamo alla situazione di disagio economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante, che non poteva essere valutata isolatamente, ma solo in correlazione ad altre situazioni ostative, che dovevano essere quantomeno prospettate dall'imputato.
L'imputato, invero, non adempiva ai suoi oneri di allegazione, con la conseguenza che non può dolersi dell'omessa valutazione di condizioni ostative, non avendo fornito alcuna indicazione, sia pure minima, su tali, meramente asserite, preclusioni (Sez. 1, n. 47191 del 27/04/2016, Abdelkassem, Rv. 268212-01; Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008, Niang, Rv. 241016-01). Né, per altro verso, Diame forniva elementi idonei a consentire di valutare positivamente i suoi comportamenti, nell'arco temporale compreso tra l'ordine di allontanamento e il controllo di polizia che lo riguardava; tra questi comportamenti occorre richiamare, a titolo esemplificativo, l'essersi attivato per procurarsi un documento valido per l'espatrio e per farsi anticipare le somme necessarie al rimpatrio.
Queste ragioni inducono a ritenere infondato il primo motivo di ricorso.
3. Deve ritenersi inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il giudizio di colpevolezza dell'imputato era stato formulato sebbene la fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-ter, T.U. imm. risultasse in contrasto con la direttiva 2008/115/CE del 12 febbraio 2008, alla quale lo Stato italiano avrebbe dovuto conformarsi, inderogabilmente, entro il termine del 24/10/2010. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo non tiene conto del fatto che la nuova formulazione del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, T.U. imm., così come contestata ad Alex Diame, non si pone in una linea di continuità normativa con la precedente fattispecie, non più vigente nell'ordinamento italiano, dando luogo a una nuova incriminazione applicabile solo ai fatti verificatisi dopo l'entrata in vigore della normativa in questione.
Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In materia di reati concernenti l'immigrazione, la nuova formulazione del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotta dall'art. 3 del d.l. n. 89 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 129 del 2011, è conforme alla direttiva 2008/115/CE (cd. direttiva rimpatri), come interpretata dalla pronuncia della Corte di giustizia del 28 aprile 2011 nel caso El Dridi, consistendo in una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore, che comporta l'applicazione di una pena pecuniaria, e non costituendo intralcio alla finalità primaria della direttiva di agevolare l'uscita dal territorio nazionale degli stranieri privi di valido titolo di permanenza» (Sez. 1, n. 25533 del 27/03/2018, Rosca, Rv. 273047-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 36363 del 26/05/2016, Mmamanaj, Rv. 268253-01).
Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile il secondo motivo di ricorso.
4. Deve ritenersi inammissibile il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dell'insussistenza del nulla osta prescritto dall'art. 13, comma 3, T.U. imm., a pena di nullità, per l'espulsione dello straniero. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo non tiene conto della sequenza procedimentale prevista per il rilascio del nulla osta dell'autorità giudiziaria all'espulsione dello straniero irregolare, che è disciplinato dall'art. 13, comma 3, T.U. imm., a tenore del quale il «nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta».
Si aggiunga che il nulla osta dell'autorità giudiziaria, formatosi ex art. 13, comma 3, T.U. imm., non è autonomamente impugnabile da parte dell'imputato, svolgendo tale atto una funzione meramente accessoria rispetto al decreto di espulsione dello straniero irregolare, rendendo, anche sotto questo profilo, destituita di fondamento la censura difensiva (Sez. 4, n. 21580 del 06/05/2016, Arapi, Rv. 266849-01; Sez. 1, n. 26650 del 26/06/2008, Lamsanes, Rv. 240878- 01). Queste ragioni inducono a ritenere inammissibile il terzo motivo di ricorso.
5. Parimenti inammissibile deve ritenersi il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistente l'elemento soggettivo del reato contestato ad Alex Diame. L'inammissibilità della censura difensiva discende dal fatto che, nel giudizio di appello, il ricorrente non aveva sollevato contestazioni specifiche sull'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, T.U. imm., con la conseguenza che la doglianza risulta proposta in violazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.Si tenga, in ogni caso, presente che la motivazione della decisione impugnata sull'elemento soggettivo del reato, individuato nella scelta consapevole di Diame di non ottemperare all'ordine emesso dal Questore di Lecce, appare congrua, tenuto conto delle modalità con cui la condotta illecita veniva accertata dal personale della Questura di Lecce.
Appaiono, pertanto, condivisibili le conclusioni alle quali giungeva il Giudice di Pace di Lecce, che, nel passaggio motivazione esplicitato a pagina 3 della sentenza impugnata, evidenziava: «Sussiste [..] l'elemento soggettivo del reato, da individuarsi nella coscienza e volontà di non ottemperare all'ordine ricevuto, espressamente contenuto nel provvedimento del Questore [...]». Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del quarto motivo di ricorso.
6. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Alex Diame deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e cond