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Sentenza — n. 30011/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against illegal re-entry conviction for using false documents and recent expulsion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30011/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Nurija Ahmetovic inadmissible, upholding his conviction for illegal re-entry into Italy. Ahmetovic argued that the evidence was incongruous and that the court failed to explicitly justify applying recidivism rules to his older criminal records from 1995 and 1999. The court rejected these claims, ruling that the evidence clearly demonstrated his illegal return using a false document shortly after expulsion, which objectively necessitated the application of recidivism provisions under Italian law.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 13, d.lgs. 28 luglio 1998, n. 286; Art. 99, comma 4, cod. pen.: The court's failure to explicitly detail the specific reasons for applying recidivism to older offenses does not render the judgment inadmissible if the decision is logically supported by the overall assessment of the illicit conduct's disvalue and the immediacy of the re-entry following expulsion.

Parole chiave

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illegal re-entry recidivism application false documents foreigner expulsion evidence incongruity judicial motivation Cassazione Roma recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 13, d.lgs. 28 luglio 1998, n. 286
Art. 99, comma 4, cod. pen.
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:

1) Ahmetovic Nurija, nato il 04/10/1961; Avverso la sentenza emessa il 07/01/2020 dalla Corte di appello di Milano; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; ot4 t. 23 ,e , e h . Ak lezoira2, auee, Lette le.Torieli- del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 07/01/2020 la Corte di appello di Milano confermava la decisione di primo grado, pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 02/07/2018, con cui Nurija Ahmetovic, all'esito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 28 luglio 1998, n. 286, accertato a Milano il 10/04/2018. I fatti di reato sono incontroversi e riguardano il rientro in Italia di Ahmetovic, avvenuto dopo che l'imputato era stato espulso dal territorio italiano ed era stato accompagnato in Serbia, con volo diretto del 26/05/2017.

2. Avverso la sentenza di appello Nurija Ahmetovic, a mezzo dell'avv. Antonio D'Amelio, ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'incongruità del compendio probatorio acquisito, che si riteneva inidoneo alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame non aveva esplicitato le ragioni che imponevano il riconoscimento della recidiva contestata, pur essendo i precedenti di Ahmetovic notevolmente datati, risalendo al 1995 e al 1999.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Nurija Ahmetovic è inammissibile.

2. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, conseguenti all'incongruità del compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito, ritenuto inidoneo alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di Ahmetovic. La Corte di appello di Milano, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nell'immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole ad Ahmetovic, essendo incontroverso che il ricorrente, dopo essere stato espulso dal territorio italiano con provvedimento del Questore di Imperia del 23/05/2017 ed essere stato accompagnato in Serbia, con volo diretto del 26/05/2017, rientrava illegalmente in Italia.Lo stesso imputato, del resto, nell'interrogatorio reso il 10/04/2018, ammetteva di essere stato accompagnato in Serbia con un volo aereo e di essere consapevole che non poteva rientrare in Italia, pur giustificando il suo rientro per ragioni, meramente asserite, di tutela della sua incolumità fisica.

Il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di Nurija Ahmetovic, pertanto, discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti di reato, tenuto conto delle connotazioni della condotta illecita e delle modalità con cui si svolgeva il controllo di polizia dal quale traeva origine il presente procedimento. Queste ragioni inducono a ritenere inammissibile il primo motivo di ricorso.

3. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, conseguenti al fatto che la decisione in esame non aveva esplicitato le ragioni che imponevano il riconoscimento della recidiva contestata, pur essendo i precedenti dell'imputato notevolmente datati, risalendo al 1995 e al 1999. Osserva il Collegio che la pena irrogata ad Ahmetovic è suffragata dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Milano, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, del delitto ascritto al ricorrente, affermando che il riconoscimento della recidiva si imponeva, ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen., per l'elevato disvalore della condotta illecita, corroborato dal fatto che il rientro in Italia era avvenuto «meno di un anno dopo l'espulsione dello straniero, e per di più con l'uso di un documento falso [...] per eludere i controlli di frontiera [...]». Queste ragioni inducono a ritenere inammissibile il secondo motivo di ricorso.

4. Il ricorso di Nurija Ahmetovic, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mende. Così deciso il 13/07/2021. Il Consigl