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Sentenza — n. 29822/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows revocation of suspended sentence when new crime occurs within five years, even if new sentence is also suspended.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29822/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Tribunal of Agrigento's order revoking the conditional suspension of Marco Inguanta's sentence. The defense argued that the execution judge could not revoke the first suspension because the second judge knew of the prior conviction, and that the cumulative sentence did not exceed the two-year limit. The court rejected these claims, establishing that the execution judge must revoke the suspension if a new crime occurs within five years, regardless of whether the new sentence is also suspended or stays under the cumulative limit.

Regesto Legislator

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Art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.; Art. 163, cod. pen.; When a new crime is committed within five years of a suspended sentence, the execution judge must revoke the suspension, even if the new sentence is also suspended and the cumulative term remains under two years.

Parole chiave

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conditional suspension revocation five year period execution judge obligation cumulative sentence limit new crime within five years Art. 168 cod. pen. suspended sentence revocation revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.
Se, come appena osservato, nei casi previsti dall'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve necessariamente disporre la revoca, tale obbligo ricorre soltanto quando la seconda pena non sia stata anch'essa sospesa condizionalmente (Sez.
Art. 163, cod. pen.
Diversamente da quanto parrebbe opinare la difesa, anche qualora la pena inflitta con la seconda condanna non superi, cumulata con quella inflitta con la prima pena che aveva disposto la sospensione condizionale, il limite di pena stabilito dall'art. 163 cod.
Art. 164, ultimo comma, cod. pen.
Con la pronuncia richiamata dal ricorrente, le Sezioni unite hanno affermato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza pronunciata in data 11/3/1999 ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Davide Casà, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.
art. 163 cod. pen
Diversamente da quanto parrebbe opinare la difesa, anche qualora la pena inflitta con la seconda condanna non superi, cumulata con quella inflitta con la prima pena che aveva disposto la sospensione condizionale, il limite di pena stabilito dall'art. 163 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, Longo
A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, Longo, Rv.
Sez. 1, n. 11612 del 25/2/2021, Ahmetovic
pen., tale circostanza non solo non impedisce la revoca, ma, al contrario, comporta che quest'ultima deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione ove il delitto oggetto della seconda condanna sia stato commesso nel quinquennio (così Sez. 1, n. 11612 del 25/2/2021, Ahmetovic, Rv.
Sez. 1, n. 14853 del 12/2/2020, Jandoubi
anche Sez. 1, n. 14853 del 12/2/2020, Jandoubi, Rv.
Sez. 1, n. 24639 del 27/5/2015, Badanac
pen., il giudice dell'esecuzione deve necessariamente disporre la revoca, tale obbligo ricorre soltanto quando la seconda pena non sia stata anch'essa sospesa condizionalmente (Sez. 1, n. 24639 del 27/5/2015, Badanac, Rv.
Sez. 1, n. 8465 del 27/1/2009, Safranovych
263973 - 01; Sez. 1, n. 8465 del 27/1/2009, Safranovych, Rv.
Sez. 1, n. 12388 del 14/12/2000, Scialò
Sez. 6, n. 501 del 22/2/1993, Grandolfo
218453 - 01; Sez. 6, n. 501 del 22/2/1993, Grandolfo, Rv.
Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, Petrucci
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Inguanta Marco, nato a Agrigento il 25/11/1980, avverso l'ordinanza del Tribunale di Agrigento in data 12/11/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 11/3/1999 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., definitiva il 21/9/1999, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento applicò a Marco Inguanta la pena, condizionalmente sospesa, di 3 mesi di reclusione e di 1.400 euro di multa in relazione ai delitti di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (fatti accertati in Agrigento in data 11/1/1999). Con sentenza in data 20/4/2004, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento gli applicò, sempre su richiesta delle parti, la ulteriore pena, anch'essa condizionalmente sospesa, di 1 anno e 4 mesi di reclusione e di 4.000 euro di multa, in relazione al delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (fatto commesso in Agrigento in data 10/6/2002). 1.1.

A seguito di istanza del Pubblico ministero, il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto, con ordinanza in data 12/11/2020, la revoca della sospensione condizionale accordata con la prima delle due sentenze (pronunciata in data 11/3/1999 e definitiva il 21/9/1999), ritenendo sussistenti i presupposti indicati dall'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. Ciò in quanto Inguanta aveva commesso il secondo reato, della stessa indole del primo, nei cinque anni successivi alla precedente condanna, condizionalmente sospesa.

2. Marco Inguanta ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Davide Casà, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 163, 164 e 168 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. Sotto un primo aspetto, il ricorso evidenzia che secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite (cita Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, Longo), non si sarebbe potuto procedere alla revoca della sospensione condizionale, dal momento che il secondo giudice era sicuramente a conoscenza della precedente condanna e che, pertanto, la seconda sospensione derivava da una valutazione, che non essendo stata impugnata dal Pubblico ministero sarebbe stata inattaccabile dal Giudice dell'esecuzione. Sotto altro profilo, il Tribunale di Agrigento avrebbe dovuto verificare se le pene inflitte con le due sentenze, cumulate, avessero superato o meno il limite dei due anni e se, dunque, in base agli artt. 163, primo comma, 164, quarto comma e 168 cod. pen., la prima sospensione avrebbe potuto non essere revocata.

In ultimo, dal momento che anche la pena inflitta per il delitto costituente causa di revoca della (prima) sospensione condizionale era stata, a sua volta, sospesa e non eccedeva il limite dei due anni, il Giudice dell'esecuzione avrebbe potuto revocare la prima sospensione soltanto ove vi fosse stata anche la revoca della seconda sospensione condizionale.

3. In data 17/5/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.2. Osserva il Collegio che il primo profilo di doglianza è manifestamente infondato. Con la pronuncia richiamata dal ricorrente, le Sezioni unite hanno affermato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, Longo, Rv. 264381 - 01). Detto principio, tuttavia, si riferisce evidentemente alla questione, affatto diversa, della revocabilità della seconda sospensione condizionale illegittimamente applicata e non alla revoca della prima sospensione, cui afferisce, invece, la pronuncia oggetto dell'odierno ricorso, donde la manifesta infondatezza della censura.

3. Quanto alle argomentazioni difensive articolate con il secondo punto, appare necessario operare una precisazione preliminare. Diversamente da quanto parrebbe opinare la difesa, anche qualora la pena inflitta con la seconda condanna non superi, cumulata con quella inflitta con la prima pena che aveva disposto la sospensione condizionale, il limite di pena stabilito dall'art. 163 cod. pen., tale circostanza non solo non impedisce la revoca, ma, al contrario, comporta che quest'ultima deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione ove il delitto oggetto della seconda condanna sia stato commesso nel quinquennio (così Sez. 1, n. 11612 del 25/2/2021, Ahmetovic, Rv. 280682 - 01, secondo cui la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione; cfr. anche Sez. 1, n. 14853 del 12/2/2020, Jandoubi, Rv. 279053 - 01).

4. E', invece, fondato il terzo profilo di doglianza. Se, come appena osservato, nei casi previsti dall'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve necessariamente disporre la revoca, tale obbligo ricorre soltanto quando la seconda pena non sia stata anch'essa sospesa condizionalmente (Sez. 1, n. 24639 del 27/5/2015, Badanac, Rv. 263973 - 01; Sez. 1, n. 8465 del 27/1/2009, Safranovych, Rv. 244398 - 01; Sez. 1, n. 12388 del 14/12/2000, dep. 2001, Scialò, Rv. 218453 - 01; Sez. 6, n. 501 del 22/2/1993, Grandolfo, Rv. 194527 - 01); oppure quando anche la seconda sospensione sia stata anch'essa revocata per effetto di una ulteriore condanna - intervenuta anche successivamente al quinquennio dall'irrevocabilità della prima condanna - non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente richiamato dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a pena sospesa (così Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, dep. 2020, Petrucci, Rv. 278980 - 01). 4.1.

Nel caso in esame, dal momento che anche la pena inflitta con la seconda sentenza, per il delitto che aveva costituito la causa di revoca della prima sospensione condizionale, era stata, a sua volta, condizionalmente sospesa e che, cumulata con la prima, non eccedeva il limite dei due anni, il ricorso deve essere accolto, essendo necessario che il Giudice dell'esecuzione sia chiamato a pronunciarsi nuovamente alla stregua dei richiamati principi di diritto.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Agrigento. PER QUESTI MOTIVI Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di