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Sentenza — n. 29821/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court rejects appeal on custody duration, ruling it resumes after procedural regression.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29821/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal by Luan Vrapi against a Bari court order regarding his pre-trial detention. Vrapi argued that the detention period should be calculated from his arrest date, not the date of a procedural regression, citing specific Supreme Court precedents. The Court rejected this, stating that the detention term resumes after any procedural regression, including appeals, and since the year-and-a-half limit had not expired, the original order stood.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 303 comma 2 c.p.p.; Art. 304 comma 6 c.p.p.: The term for pre-trial detention resumes upon any procedural regression, including appeals, and the detention period calculated from arrest remains valid if the statutory limit has not expired.

Parole chiave

Generato dall'IA
pre-trial detention duration procedural regression appeal term calculation custody in prison Italian criminal procedure ritardo ingiustificato dell'azione penale indennizzo per carcerazione preventiva sospensione di pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 303 comma 2 c.p.p.
a) erronea applicazione di legge processuale penale in relazione all'art. 303 comma 1, lett.
Art. 304 comma 6 c.p.p.
art. 310 cod.proc.pen
art. 604 c.p
art. 23 c.p
604 c.p.p., o nel caso in cui rileva l'incompetenza del giudice di primo grado, nei casi di cui all'art. 23 c.p.p.» (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. 1 n. 15892/2015
Cass. sez. 6 n. 34204/2014
Cass. sez. 1 n. 33121/2011
Cass. Sez. Un. n. 13/1991
Pg in proc. Morabito
13 del 18/06/1991, Pg in proc. Morabito, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VRAPI LUAN nato il 26/01/1973 avverso l'ordinanza del 01/10/2020 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI; lette/sentite le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA Il P.G. chiede il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato SCALVI GIANBATTISTA LUDOVICO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1.Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Bari, costituito ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., rigettava l'appello proposto da Luan Vrapi avverso l'ordinanza del 5 febbraio 2020, con la quale la Corte d'assise d'appello di Bari aveva rigettato l'istanza volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere per decorrenza dei termini di fase, applicatagli in relazione all'omicidio di Hiso Telaray ed al ferimento di Simon Telaray, attinti da colpi di arma da fuoco in un podere del foggiano.

2. Ricorre per cassazione Vrapi, a mezzo del difensore, avv.to Giovanbattista Scalvi, che deduce:

a) erronea applicazione di legge processuale penale in relazione all'art. 303 comma 1, lett.

c) n. 3 c.p.p. ed all'art. 303 co. 2 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione. La tesi difensiva, basata sui principi affermati da Cass., sez. 1, n. 15892 del 2015, per la quale il termine di fase tra la sentenza di primo e quella di secondo grado deve decorrere dalla data dell'arresto di Vrapi, è stata respinta in conformità a diverso indirizzo espresso da Cass. sez. 6, n. 34204 del 2014, per il quale l'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. comprenderebbe nella dizione "altra causa" anche la restituzione nel termine per impugnare. La motivazione è manifestamente illogica per avere preso in esame soltanto la sentenza di legittimità n. 33121 del 2011, pronunciata in caso diverso dal presente, per avere affermato che la regressione del procedimento rilevante ai sensi dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen.

è quella che si verifica da un grado ad altro del giudizio di cognizione, non riferibile al caso della restituzione nel termine per impugnare, come affermato dalla sentenza n. 15892 del 2015, ed al riguardo si chiede di rimettere la questione alla decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte.

b) Erronea applicazione della legge processuale penale in relazione agli artt. 303, comma 1, lett.

c) n. 3 cod. proc. pen. e 303, comma 2, cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in riferimento alle ragioni rappresentate nella memoria difensiva, con la quale, richiamando quanto stabilito nella sentenza Cass. n. 15892 del 16/12/2014, si era sostenuto che il momento di decorrenza della misura custodiale andava individuato nella data dell'arresto del prevenuto e non in quella di emissione del provvedimento restitutorio e che il periodo di detenzione intercorrente tra l'arresto e la restituzione nel termine doveva essere considerato come espiato a titolo di custodia cautelare. Nessuno degli argomenti sviluppati dalla difesa è stato preso in esame dal Tribunale, che non ha risolto l'interrogativo su quale titolo si giustifica la detenzione di Vrapi tra il 25 marzo 2018, data dell'arresto in Albania, ed il 25 novembre 2019, data del provvedimento restitutorio. 3.Su richiesta della difesa, formulata ai sensi dell'art. 23 del D.I. n. 137 del 2020, all'odierna udienza si è proceduto alla trattazione orale del procedimento.

4. Con memoria pervenuta in data 9 giugno 2021, la difesa ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e non merita dunque accoglimento. 1.1 presupposti in punto di fatto della vicenda cautelare portata alla cognizione di questa Corte sono pacifici e riassunti nel provvedimento impugnato come segue: -in data 24 novembre 1999 il G.i.p. del Tribunale di Foggia emetteva ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere a carico del ricorrente per omicidio e tentato o omicidio, ma il provvedimento non aveva ricevuto esecuzione per la latitanza del destinatario; -il processo intentato a carico di Vrapi era celebrato nella sua contumacia ed era definito con sentenza di condanna, emessa dalla Corte d'Assise di Foggia in data 24 novembre 2009, irrevocabile il 12 febbraio 2014; -il 20 marzo 2014 la Procura generale presso la Corte di appello di Bari emetteva ordine di esecuzione ed il 25 marzo 2018 Vrapi era tratto in arresto in Albania nell'ambito del procedimento di riconoscimento della sentenza di condanna, pronunciata dall'Autorità giudiziaria italiana, riconosciuta con sentenza del 26 giugno 2018; -il 20 luglio 2018 Vrapi proponeva istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza della Corte di Assise di Foggia, richiesta accolta con ordinanza del 25 novembre 2019, che dichiarava la non esecutività della sentenza del 24 novembre 2009 e ordinava la scarcerazione del condannato. 1.1 Tanto premesso, il Tribunale del riesame di Bari ha ritenuto che, avvenuta la regressione del procedimento penale a carico di Vrapi a seguito dell'accoglimento della sua richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna contumaciale, la decorrenza del termine di durata della misura custodiale, applicatagli quando egli era stato tratto in arresto dall'Autorità albanese nell'ambito del procedimento per il riconoscimento della predetta sentenza di condanna, andava fissata al 25 novembre 2019, ossia nel momento dell'emissione del provvedimento di restituzione nel termine, secondo quanto previsto dall'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., sicché il termine di fase, pari ad un anno e sei mesi, non era ancora decorso al momento della propria decisione.

La soluzione offerta dai giudici cautelari merita conferma. 1.2 La tesi difensiva contrasta l'interpretazione dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., offerta nell'ordinanza impugnata, perchè assume che, quando la disposizione menziona accanto all'annullamento con rinvio da parte della corte di cassazione "altra causa" di regressione del procedimento ad una fase o ad un grado di giudizio diversi, intende riferirsi alla riapertura dello stesso processo di cognizione e non al passaggio dalla fase di esecuzione a quella di cognizione. 1.3. L'art. 303, comma 2, con specifico riferimento ai termini di durata della custodia cautelare, stabilisce:

« nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca ad una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono dì nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento». 1.3.1. La formulazione letterale della norma contiene un'elencazione di tipo esemplificativo delle situazioni processuali che danno luogo al passaggio del processo ad un grado o ad una fase diversa, poiché, accomuna le ipotesi dell'annullamento con rinvio disposto dalla corte di cassazione e della declaratoria di nullità delle sentenze, ad ogni ulteriore "causa" che investa "altro giudice".

La scelta lessicale da parte del legislatore di termini generici ed onnicomprensivi quali appunto quelli da ultimo citati, nonché il riferimento ad una fase o ad un grado di giudizio diversi da quello cui il rapporto processuale era già approdato giustificano l'opinione, già espressa dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale l'art. 303, comma 2, riguarda «qualunque altra decisione in grado di determinare il regresso del processo a fase o grado di giudizio diversi, senza alcuna distinzione, compresa la sentenza del giudice di appello nelle ipotesi di cui all'art. 604 c.p.p., o nel caso in cui rileva l'incompetenza del giudice di primo grado, nei casi di cui all'art. 23 c.p.p.» (Sez. 6, n. 76 del 14/01/1993, Mascolo, Rv. 193545).

In altri termini, «il meccanismo della nuova decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare va ricollegato a tutti i casi di regressione o di rinvio del procedimento ad altro giudice, anche se questi ne ha avuto già cognizione», come si verifica nel caso in cui la Corte di cassazione, risolvendo un conflitto di giurisdizione o di competenza, rinvii il processo a un giudice diverso da quello che ha avuto cognizione del procedimento (Sez. 1, n. 4221 del 19/06/1997, Giacobbe, Rv. 208584; Sez. 1, n. 3972 del 05/06/1997, Esen e altri, Rv. 208584). 1.3.2.

Sul piano teleologico, si è osservato e qui si ribadisce, che, per l'applicazione della disciplina della nuova decorrenza del termine di fase della misura custodiale, rileva l'oggettiva regressione del processo che potrebbe determinare la scadenza dei termini di custodia e la scarcerazione dell'imputato con frustrazione delle esigenze che ne avevano imposto la sottoposizione a limitazione della libertà personale. La regolamentazione dettata dall'art. 303, comma 2, persegue l'obiettivo di impedire la scadenza del termine di fase e, nel contemperare gli interessi individuali dell'imputato e quelli di tutela della collettività, ha stabilito il nuovo decorso del termine di fase dal momento della decisione che comporta il regresso ed al tempo stesso ha anche imposto il duplice limite del mancato superamento del doppio di tale termine, secondo la previsione dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. e del termine massimo complessivo. 1.3.3.

Le Sezioni Unite di questa Corte si sono espresse in termini conformi. Assume rilievo per la questione in esame quanto argomentato dalla sentenza n. 13 del 18/06/1991, Pg in proc. Morabito, Rv. 187923, per la quale «"Regredire" significa retrocedere, tornare indietro, al punto di partenza, ritornare in situazione tale da dover rifare un percorso già fatto. E non è dubbio che la sentenza di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione - concerna essa una pronunzia sostanziale o processuale del giudice di appello - operi comunque il regresso del procedimento a quest'ultimo giudice, cioè ad un grado diverso del giudizio, ad uno stadio in cui il processo già era pervenuto ed in cui era già stato trattato, con necessità, pertanto, di ripercorrere un cammino già percorso.

Non il contenuto oggettivo della legge, non la logica, consentono di distinguere a seconda che - pur non dissimile l'iter - la sentenza di appello, annullata con rinvio, sia una pronunzia di condanna o una declaratoria di nullità. Quel che rileva - si ripete - non è la conclusione che il giudizio di appello abbia attinto, bensì la circostanza che questo grado sia stato vanamente esperito e debba, quindi, essere nuovamente effettuato». In seguito le Sezioni Unite con la sentenza n. 4 del 19/01/2000, Musitano, Rv. 215214, si sono nuovamente espresse, affermando:

«La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente attribuito alla disposizione ex art. 303, comma 2, l'effetto di far decorrere un nuovo termine di fase del tutto svincolato da quello già trascorso nella fase o nel grado in cui il processo è regredito, nel senso che non è stato mai posto in dubbio che la predetta norma ha la specifica funzione di far derivare dal provvedimento di annullamento o di regresso il decorso ex novo di un distinto termine, privo di qualsiasi connessione con quello della fase o del grado corrispondente, e, dunque, a questo non cumulabile» (in motivazione).

Il contemperamento di contrapposti interessi, realizzato dalla disposizione di cui all'art. 303, comma 2, ritenuto ragionevole e coerente con i principi dell'ordinamento processuale, ha giustificato anche il giudizio sulla sua piena conformità ai precetti costituzionali dettati dagli artt. 3, 13, 24 e 111 Cost. (Sez. 5, n. 3286 del 26/05/1998, Giacalone, rv. 211613; Sez. 1, n. 3677 del 19/06/1998, Todesco, rv. 211157; Sez. 6, n. 915 del 30/03/1993, Esposito, rv. 195641). 1.3.4 I superiori rilievi danno conto della legittima possibilità di interpretare il disposto dell'art. 303, comma 2, come applicabile anche nei casi in cui la ripetizione della fase processuale comporti la riapertura del giudizio di cognizione dopo la formazione del giudicato di condanna e la declaratoria della sua ineseguibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 670, comma 3, cod. proc. pen. e 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente.

Il Collegio condivide il percorso logico-giuridico esposto nella sentenza Sez. 6, n. n. 34204 del 02/07/2014, Ursida, Rv. 260592: non soltanto il dato testuale non contiene limitazioni nel senso di pretendere il regresso a fase omogenea o ad un grado del medesimo processo di cognizione, ma la sua "ratio" è volta a preservare il mantenimento della misura cautelare, già applicata, a fronte della ripartenza del corso del processo, riferibile, dunque, anche alle situazioni in cui questo si riapra e prosegua dopo il formale passaggio in giudicato della sentenza pronunciata in contumacia nei confronti di condannato inconsapevole, che sia stato ammesso a proporvi impugnazione ed in tal modo riacquisti la condizione di imputato. 1.3.5.

Non convince, invece, l'opposta soluzione offerta da Sez. 1, n. 33121 del 14/07/2011, Gremì, Rv. 250671, ripresa da Sez. 1, n. 15892 del 16/12/2014, dep. 2015, Koubaa, Rv. 263204, secondo cui «Il termine di durata della custodia cautelare, ripristinata per effetto della regressione del processo dalla fase esecutiva alla fase di cognizione a seguito di dichiarata non esecutività della sentenza di primo grado, riprende a decorrere dalla data di pronuncia di quest'ultima e non già dalla data del provvedimento del giudice dell'esecuzione che ha disposto il regresso».

In entrambe le decisioni si è ritenuta non praticabile un'interpretazione estensiva della norma di cui all'art. 303, comma 2, laddove contiene il riferimento ad "altra causa", perché ritenuta disciplinare soltanto il processo di cognizione. Si dissente da tale impostazione che pretermette la finalità perseguita dalla norma ed ignora come la stessa disciplini ogni situazione effettuale verificatasi a seguito del regresso del procedimento, fenomeno da intendersi secondo l'ampia nozione dettata da Sezioni Unite n. 13 del 1991, Pg in proc. Morabito, sopra citata. 2.Le obiezioni mosse in ricorso, per quanto articolate, non sono condivisibili. 2.1Non giova alla difesa censurare la tesi sostenuta dal Tribunale del riesame e condivisa dal Collegio perché frutto di una distinzione, non prevista dalla legge e oggetto di arbitraria ricostruzione, tra cause ordinarie e cause straordinarie di regressione del processo e del richiamo alla nozione di "giudicato provvisorio" o sottoposto a condizione risolutiva.

Tali locuzioni, effettivamente presenti nel percorso motivazionale, della sentenza Ursida, richiamata anche dal Tribunale del riesame, sono utilizzate in senso atecnico per descrivere la situazione processuale, conseguente all'accoglimento della domanda di restituzione nel termine per impugnare, in cui il giudicato di condanna, pur formatosi, esistente ed esecutivo sino a quel momento, viene posto nel nulla e privato del carattere dell'esecutività da un intervento del giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione, che riconosca al contumace condannato senza essere stato a conoscenza del processo la facoltà di impugnazione.

Non si tratta, dunque, di nuove categorie giuridiche di creazione giurisprudenziale, ma della lettura dell'art. 303 in chiave sistematica e nella sua prospettiva finalistica. 2.2 Inoltre, la tesi difensiva non si confronta adeguatamente con il testo letterale della norma e non considera l'ampiezza della previsione della riapertura del processo col conferimento del potere ad un qualsiasi "altro giudice", identificabile, quindi, anche in quello che già aveva celebrato il giudizio di cognizione dopo il precedente esaurimento dei suoi gradi. Per le ragioni esposte non si ravvisano nemmeno i presupposti per la rimessione del processo alla decisione delle Sezioni Unite.

3. Nel caso in esame, la riapertura del processo di cognizione attualmente in corso, se ha fatto venir meno il rapporto esecutivo in atto, ha, però, ripristinato l'efficacia della misura della custodia in carcere, applicata a Vrapi sin dall'arresto in Albania secondo la tesi sostenuta anche nei precedenti giurisprudenziali richiamati in ricorso. Pertanto, sulla scorta di tale presupposto, come correttamente riscontrato dai giudici cautelari, il nuovo decorso del termine di fase, pari ad un anno e mezzo, dal 25 novembre 2019 ha comportato che alla data della decisione impugnata lo stesso non fosse interamente decorso, così come non era decorso nemmeno quello pari al suo doppio, secondo il limite prescritto dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.. Per le considerazioni svolte il ricorso va respinto con la conseguente condanna del Trasmessa copia ex art. 23 proponente al pagamento delle spese processuali. n. -I ter L. 8-8-95 n. 332 lì P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il