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Sentenza — n. 29820/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court resolves jurisdictional conflict in transnational tax fraud case, assigning competence to Pisa based on defendant residence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29820/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the admissibility of a negative jurisdictional conflict between Milan and Pisa regarding a transnational tax fraud case. While the Milan judge argued competence should lie where the fraudulent invoices were issued, the Court found the defendant companies and their administrators were based in Pisa. Consequently, the Court ruled that jurisdiction belongs to the Pisa judge because the criminal organization's planning and ideation occurred where the illegal companies operated and the defendants resided.

Regesto Legislator

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Art. 12, 16, 8 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 3 legge n. 146 del 2006; Art. 2 comma 2 d.lgs. n. 74 del 2000; Art. 18 comma 2 d.lgs. n. 74 del 2000; In cases of transnational criminal associations involving tax fraud, territorial jurisdiction is determined by the location where the organization's planning and ideation occurred, which corresponds to the domicile of the companies and the residence of the de facto administrators, rather than the location of satellite offenses or the first issuance of fraudulent documents.

Parole chiave

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conflict of jurisdiction transnational criminal association tax fraud evasion territorial competence criminal organization planning negative jurisdictional conflict de facto administrators competenza transfrontaliera

Disposizioni normative citate

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Art. 12, 16, 8 comma 3 cod. proc. pen.
Tra essi sussiste, pacificamente, un'ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett.
Art. 3 legge n. 146 del 2006
pen.) con l'aggravante della transnazionalità (art. 3, legge n.
Art. 2 comma 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Art. 18 comma 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Fattispecie dichiarativa, quella ora indicata, che, ai sensi dell'art. 18, comma 2, d.lgs., n.
Art. 32 comma 2 cod. proc. pen.
Alla luce di quanto precede, deve, quindi, ritenersi che il conflitto negativo di competenza debba essere risolto nel senso di affermare la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, al quale vanno, dunque, trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod.
art. 416 cod. pen
Si è già osservato che ai vari imputati sono stati contestati un'ipotesi associativa (art. 416 cod. pen.), aggravata ex art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 36088 del 17/7/2019, Violi
Sez. 6, n. 49995 del 15/9/2017, D'Amato
272185; Sez. 6, n. 49995 del 15/9/2017, D'Amato, Rv.
Sez. 1, n. 17353 del 9/4/2009, Antoci
271585; Sez. 1, n. 17353 del 9/4/2009, Antoci, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA nel conflitto di competenza tra il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, e il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, nel procedimento nei confronti di Bastiani Giuseppe + 21, proposto con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 11/1/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo che si dichiari la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 11/1/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha proposto conflitto negativo di competenza nel procedimento penale iscritto nei confronti di Giuseppe Bastiani e altri, indagati per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di frodi JuV fiscali (art. 416 cod. pen.) con l'aggravante della transnazionalità (art. 3, legge n. 146 del 2006), nonché per i reati satellite commessi da alcune delle società coinvolte nelle operazioni illecite, consistenti nella emissione di fatture per operazioni inesistenti e nella mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, con conseguente evasione di imposta (artt. 2, 5 e 8, d.lgs. n. 74 del 2000).

2. Detto conflitto è stato sollevato in considerazione del fatto che, con ordinanza in data 28/10/2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, investito di una richiesta di sequestro preventivo, aveva declinato la propria competenza, indicando nell'Ufficio milanese quello competente per la decisione sulla richiesta, atteso che il primo luogo in cui l'associazione si era manifestata, operativamente, doveva individuarsi in quello della emissione delle fatture per operazioni inesistenti da parte di una società, la Biotre S.r.I., avente sede a Milano. Nondimeno, secondo il Giudice remittente, tale decisione si porrebbe in contrasto con le norme processuali in materia di competenza per territorio e, in particolare, con gli artt. 12, 16 e 8, comma 3, cod. proc. pen., in base ai quali la competenza dovrebbe essere individuata con riferimento al luogo in cui erano domiciliati gli amministratori di fatto delle società coinvolte nelle operazioni illecite e in cui avevano sede legale le società medesime.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del proposto conflitto di competenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto di due giudici, formalmente manifestato, a conoscere dello stesso procedimento, appare insuperabile senza l'intervento della Corte di cassazione, la quale, in subiecta materia, è chiamata a pronunciarsi quale giudice del fatto.

2. Si è già osservato che ai vari imputati sono stati contestati un'ipotesi associativa (art. 416 cod. pen.), aggravata ex art. 3, legge n. 146 del 2006, e vari reati satellite di natura fiscale (artt. 2, 5 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000). Tra essi sussiste, pacificamente, un'ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., considerato che i reati fiscali costituiscono attuazione del programma associativo, sono verosimilmente riconducibili, alla stregua delle acquisizioni allo stato disponibili, a un medesimo disegno criminoso, sono attribuiti agli stessi indagati, atteso che i promotori o, comunque, gli organizzatori dell'associazione per delinquere (come Giuseppe Bastiani, Leonardo Sgai, Maurizio Boldrini e Fabio Mambrini) agivano quali amministratori di fatto delle società utilizzate per la realizzazione delle frodi fiscali.Ne consegue che deve trovare applicazione al caso di specie l'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., il quale impone di determinare, al fine della individuazione del giudice territorialmente competente, il luogo di consumazione del delitto più grave; delitto che va certamente ravvisato in quello di cui all'art. 416 cod. pen., avuto riguardo al più elevato massimo edittale previsto per tale fattispecie. 2.1.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel caso dei reati associativi la competenza per territorio si determina con riferimento al luogo in cui si svolgono la programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, assumendo a tal fine rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (Sez. 6, n. 4118 del 10/1/2018, Piccolo, Rv. 272185; Sez. 6, n. 49995 del 15/9/2017, D'Amato, Rv. 271585;

Sez. 3, n. 35578 del 21/4/2016, Bilali, Rv. 257635; Sez. 4, n. 16666 del 31/3/2016, Cosmo, Rv. 266744; Sez. 2, n. 50338 del 3/12/2015, Signoretta, Rv. 265282) ed essendo irrilevante il luogo di commissione dei singoli reati riferibili all'associazione. Conclusioni che valgono, a maggior ragione, quando ci si trova di fronte a una associazione transnazionale ai sensi dell'art. 3, legge n. 146 del 2006, attiva su un vasto territorio nazionale ed estero, rispetto alla quale la competenza territoriale, in assenza di elementi di certezza processuale, non può che essere individuata sulla base del luogo in cui si siano concretizzate le attività di ideazione e di programmazione dell'organizzazione (Sez. 1, n. 36088 del 17/7/2019, Violi, non massimata;

Sez. 6, n. 49995 del 15/9/2017, D'Amato, Rv. 271585; Sez. 1, n. 17353 del 9/4/2009, Antoci, Rv. 243566).

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che la premessa dalla quale ha tratto le mosse il Giudice pisano, ovvero che l'associazione si fosse manifestata operativamente, per la prima volta, a Milano (luogo in cui aveva sede legale la Biotre S.r.I., prima società che avrebbe emesso delle fatture per operazioni inesistenti), non risulta allo stato riscontrata, considerato che la predetta società, pur avendo formalmente sede nella città lombarda, era in realtà inesistente, non essendo stata acquisita, dalla Guardia di finanza, alcuna documentazione amministrativa o contabile alla stessa riferibile.

Né può, in ogni caso, condividersi, come già osservato, che la mera commissione di un reato satellite in un determinato luogo sia ex se indicativa del fatto che ivi sia, altresì, avvenuta la programmazione e ideazione delle attività dell'associazione. Al contrario, avendo sede, nel circondario pisano, le società coinvolte nelle operazioni illecite, e risiedendo nella città toscana gli indagati, individuati come amministratori di fatto delle stesse, deve ritenersi, quantomeno allo stato del procedimento, che il luogo in cui era avvenuta la programmazione e ideazione delle attività illecite sia proprio quello in cui le società operavano e ove risiedevano le figure che ne gestivano, di fatto, le attività.

Fermo restando che, come condivisibilmente osservato dall'ordinanza di rimessione, quand'anche si ritenesse, alla stregua dei cennati elementi di fatto, che il luogo di consumazione del reato associativo non sia determinabile, la competenza per territorio sarebbe comunque da rinvenire in capo all'autorità giudiziaria toscana in ragione della sua competenza sul reato di cui all'art. 2, comma 2, d.lgs., n. 74 del 2000, descritto al capo 4) della rubrica, commesso per primo tra quelli che, in via gradata, si configurano come più gravi tra quelli contestati.

Fattispecie dichiarativa, quella ora indicata, che, ai sensi dell'art. 18, comma 2, d.lgs., n. 74 del 2000, deve ritenersi commessa nel luogo in cui la società G.B. S.r.I., che per prima aveva annotato una fattura inesistente nei propri registri Iva, aveva il domicilio fiscale, da identificarsi, a sua volta, in quello in cui essa aveva la propria sede legale (da individuarsi in Pisa).

4. Alla luce di quanto precede, deve, quindi, ritenersi che il conflitto negativo di competenza debba essere risolto nel senso di affermare la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, al quale vanno, dunque, trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. PER QUESTI MOTIVI Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Pisa cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in data 25/6/202