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Sentenza — n. 29599/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29599/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29599/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Scarlata Orsola Stefania, nata a Caltanissetta il 21/03/1973; Avverso l'ordinanza emessa il 27/01/2021 dal Tribunale di sorveglianza di Roma; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Sentenza — n. 29599/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si deduceva, al contempo, che il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva omesso di pronunciarsi sull'istanza di sospensione della pena e sulla misura alternativa alla detenzione della semilibertà ex art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354, che erano state richieste dal condannato unitamente all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Parole chiave

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semiprigionia indennizzo per carcerazione preventiva pena residua assistenza riabilitativa domanda d'asilo di rom remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:

1) Scarlata Orsola Stefania, nata a Caltanissetta il 21/03/1973; Avverso l'ordinanza emessa il 27/01/2021 dal Tribunale di sorveglianza di Roma; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 27/01/2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava le istanze di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, che erano state richieste congiuntamente da Orsola Stefania Scarlata, in relazione alla frazione detentiva che la condannata doveva scontare per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., quantificata in un anno e venti giorni di reclusione.

2. Avverso questa ordinanza Orsola Stefania Scarlata, a mezzo dell'avv. Stefano Caponetti, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione delle misure alternative alla detenzione richieste, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del disvalore dei comportamenti criminosi per i quali la ricorrente era stata condannata e del percorso rieducativo intrapreso proficuamente dopo la condanna, su cui ci si pronunciava in termini generici e svincolati dalle emergenze processuali.

Si deduceva, al contempo, che il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva omesso di pronunciarsi sull'istanza di sospensione della pena e sulla misura alternativa alla detenzione della semilibertà ex art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354, che erano state richieste dal condannato unitamente all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Orsola Stefania Scarlata è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva il Collegio che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava le istanze di concessione dell'affidamento in prova al servizio sodale e della detenzione domiciliare, che erano state richieste da Orsola Stefania Scarlata, unitamente all'istanza di sospensione della pena e alla misura alternativa alla detenzione della semilibertà ex art. 50 Ord. pen., sulle quali ometteva di pronunziarsi.Tuttavia, nel formulare tale giudizio prognostico negativo - ferme restando le omissioni motivazionali, insuperabili, di cui si è detto - il Tribunale di sorveglianza di Roma non si confrontava né con gli elementi informativi di cui disponeva né con le deduzioni difensive, che evidenziavano l'attivazione di un percorso rieducativo adeguato rispetto al vissuto criminale della condannata, al quale ci si riferiva mediante il generico richiamo dei precedenti per truffa commessi nel 2011 e 2013.

Né, per altro verso, appare sufficiente il richiamo alle informazioni trasmesse dai Carabinieri della Stazione di Aversa il 22/01/2021, che si limitavano a fornire indicazioni sull'inidoneità del domicilio indicato dal ricorrente, dalle quali, sulla base del provvedimento impugnato, non si comprende quale fosse il tenore delle notizie comunicate dai militari aversani e per quali ragioni l'abitazione segnalata dovesse ritenersi inidonea. Ne discende che il Tribunale di sorveglianza di Roma non si confrontava, neppure per relationem, con gli elementi processuali di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti di Orsola Stefania Scarlata su una valutazione inadeguata della sua personalità e irrispettosa della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, pur non «potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602-01).

Basti, in proposito, considerare che il giudizio prognostico negativo nei confronti della ricorrente, a pagina 2 del provvedimento impugnato, veniva compendiato dal seguente, standardizzato, passaggio motivazionale, nel quale Orsola Stefania Scarlata non veniva nemmeno citata nominativamente: «Ritenuto, quindi, che il giudizio di valutazione comparativa tra la natura e gravità dei reati in espiazione e l'entità della pena comminata e da espiare e le prospettive risocializzanti a disposizione dell'istante non permette una attendibile formulazione di un favorevole pronostico sull'esito dei benefici invocati, precludendo la possibilità di ritenere oggi sussistenti i presupposti per l'ammissione a misure alternative richieste». 2.1.

Ricostruito in questi termini il percorso argomentativo seguito, non è dubitabile che il Tribunale di sorveglianza di Roma non dava conto delle modalità con cui venivano respinte le misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, sulle quali rendeva una motivazione apparente, per inquadrare la quale occorre richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di vizio della motivazione delle sentenze, la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, Vassallo, Rv. 263100-01).

Resta fermo, in ogni caso, che il Tribunale di sorveglianza di Roma ometteva di pronunciarsi sull'istanza di sospensione della pena e sulla misura alternativa alla detenzione della semilibertà ex art. 50 Ord. pen., richieste da Orsola Stefania Scarlata unitamente all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare, su cui nel giudizio di rinvio demandato da questo Collegio ci si dovrà soffermare nel rispetto dei principi che si sono enunciati. 011 vx.ct..ta 3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento della sentemea- impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono richiamati.

P.Q.M.

Annulla la—senterrza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Rom