Sentenza — n. 29597/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABDELMEGUID ELSAYED SAID ALI nato il 22/10/1981 avverso il decreto del 23/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/saRt-ite le conclusioni del PG 1,< ›oxAsz 2 ' e_re-os ot...0 }ti c-0)-t4.3 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con provvedimento emesso in data 23 giugno 2020 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma ha dichiarato, de plano, la inammissibilità della domanda dì applicazione di misure alternative introdotta da Abdelmeguid Elsayed Said Ali . La ragione della inammissibilità viene così individuata: « la mancata indicazione di un domicilio ove eseguire la misura si sostanzia nell'assenza di una delle condizioni di legge ai sensi dell'art.666, comma 2, c.p.p.». Viene, inoltre, fatto riferimento alla impossibilità di attivare, per tale ragione, la procedura semplificata di cui all'art,678 co.1 ter cod.proc.pen. .
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 29597/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Abdelmeguid Elsayed Said Ali, deducendo erronea applicazione delle disposizioni regolatrici, con articolare riferimento a quanto previsto dall'art. 666 e dall'art. 678 co.1 ter cod.proc.pen. . 2.1 In sintesi, il ricorrente evidenzia che : - in sede di istanza era stata allegata nomina difensiva con rituale elezione di domicilio, da intendersi anche come luogo ove espiare la pena; • le posteriori verifiche, effettuate in sede di procedimento semplificato ex art.678 co.1 ter cod.proc.pen., hanno dato luogo ad una erronea considerazione di irreperibilità dell'istante, non assistita da ricerche idonee.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABDELMEGUID ELSAYED SAID ALI nato il 22/10/1981 avverso il decreto del 23/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/saRt-ite le conclusioni del PG 1,< ›oxAsz 2 ' e_re-os ot...0 }ti c-0)-t4.3 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con provvedimento emesso in data 23 giugno 2020 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma ha dichiarato, de plano, la inammissibilità della domanda dì applicazione di misure alternative introdotta da Abdelmeguid Elsayed Said Ali . La ragione della inammissibilità viene così individuata: « la mancata indicazione di un domicilio ove eseguire la misura si sostanzia nell'assenza di una delle condizioni di legge ai sensi dell'art.666, comma 2, c.p.p.». Viene, inoltre, fatto riferimento alla impossibilità di attivare, per tale ragione, la procedura semplificata di cui all'art,678 co.1 ter cod.proc.pen. .
2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Abdelmeguid Elsayed Said Ali, deducendo erronea applicazione delle disposizioni regolatrici, con articolare riferimento a quanto previsto dall'art. 666 e dall'art. 678 co.1 ter cod.proc.pen. . 2.1 In sintesi, il ricorrente evidenzia che : - in sede di istanza era stata allegata nomina difensiva con rituale elezione di domicilio, da intendersi anche come luogo ove espiare la pena; • le posteriori verifiche, effettuate in sede di procedimento semplificato ex art.678 co.1 ter cod.proc.pen., hanno dato luogo ad una erronea considerazione di irreperibilità dell'istante, non assistita da ricerche idonee.
3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 In fatto, non vi è dubbio alcuno circa l'avvenuto deposito, in sede di istanza, di una formale elezione di domicilio, come si può constatare dagli atti allegati al ricorso. Ciò esclude l'applicazione della particolare ipotesi di inammissibilità della domanda prevista dall'art.677 co.2 bis cod.proc.pen., neanche evocata nel provvedimento impugnato. 3.2 Ciò posto, la decisione impugnata compie riferimento - in rapporto alla impossibilità di attivare la procedura semplificata - ad una sostanziale inidoneità del domicilio eletto, che al più avrebbe consentito di procedere in contraddittorio con notifica al difensore, ma che non può ritenersi causa di inammissibilità della domanda. Va pertanto disposto l'annullamento dei provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma . Così deciso il 11 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi MariaStefania omassi DEPOS: TATA IN CANCELLEJ,JA 2 8 LUG