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Sentenza — n. 29596/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29596/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29596/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa il 10/04/2018 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, procedendo con rito abbreviato, giudicava Giuseppe Ruffano e Alessandro Ruffano colpevoli dei reati ascrittigli ex artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen., 2, 4, 7 legge 14 ottobre 1974, n. 497, commessi a San Giorgio gonico fino al 16/07/2015, condannando, il primo, alla pena di un anno, otto mesi di reclusione e 6.000,00 euro di multa, il secondo, alla pena di un anno di reclusione e 5.000,00 euro di multa.

Regesto Legislator

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art. 270 cod. proc. pen, art. 12 cod. proc. pen, art. 266 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29596/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In questa cornice, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, evidenziava che le copie informatiche depositate nel fascicolo processuale traevano origine dal procedimento principale, sopra richiamato, nel quale i decreti di autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di intercettazioni erano stati emessi ritualmente. Ne conseguiva che, nel caso di specie, non poteva farsi applicazione del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270 cod. proc. pen., in ragione del fatto che questo processo costituiva uno stralcio del procedimento penale originario, nel quale i decreti autorizzativi delle intercettazìoni controverse erano stati ritualmente emessi, come attestato dalle copie informatiche depositate in atti.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi arma personale uso delittuoso di materie esplosive oggetto pericoloso parità delle armi contrabbando di guerra

Disposizioni normative citate

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art. 270 cod. proc. pen
216206-01), è stata, da ultimo, ribadita dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen.
art. 12 cod. proc. pen
pen., che impedisce di utilizzare i risultati delle intercettazioni acquisite in procedimenti penali diversi da quelli per i quali le operazioni di ascolto sono state autorizzate, non opera con riferimento alle captazioni relative ai reati che sono connessi ex art. 12 cod. proc. pen.
art. 266 cod. proc. pen
a quelli per cui l'autorizzazione era stata originariamente concessa, a condizione che rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:

1) Ruffano Giuseppe, nato a San Giorgio Ionico il 02/04/1964;

2) Ruffano Alessandro, nato a Grottaglie il 10/04/1997; Avverso la sentenza emessa il 22/05/2019 dalla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; 'UV 23, c A Lette le conclusion del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 10/04/2018 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, procedendo con rito abbreviato, giudicava Giuseppe Ruffano e Alessandro Ruffano colpevoli dei reati ascrittigli ex artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen., 2, 4, 7 legge 14 ottobre 1974, n. 497, commessi a San Giorgio gonico fino al 16/07/2015, condannando, il primo, alla pena di un anno, otto mesi di reclusione e 6.000,00 euro di multa, il secondo, alla pena di un anno di reclusione e 5.000,00 euro di multa.

2. Con sentenza emessa il 22/05/2019 la Corte di appello di Taranto, Sezione distaccata di Taranto, pronunciandosi sulle impugnazioni degli imputati Giuseppe Ruffen° e Alessandro Ruffano, confermava la sentenza impugnata e condannava gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese processuali.

3. Da entrambe le sentenze di merito, che appaiono pienamente convergenti, emergeva che gli imputati Giuseppe Ruffano e Alessandro Ruffano, agendo in concorso tra loro, detenevano e portavano in un luogo pubblico una pistola calibro 9x21 con relativo munizionamento, che utilizzavano per svolgere l'incarico di guardiani presso un cantiere edile, affidatogli dal cognato, Franco D'Amore. Questo incarico, originariamente, era stato affidato a Giuseppe Ruffano, che aveva coinvolto nello svolgimento dell'attività di guardiania anche il figlio, Alessandro Ruffano.

I fatti di reato in contestazione si ritenevano dimostrati sulla base degli esiti delle attività di intercettazione svolte nel procedimento penale n. 3054/2014 R.G.N.R., riguardante l'omicidio di Cosimo Orlando, Carla Rosaria Fornari e Domenico Petruzzelli, in cui le captazioni erano state ritualmente autorizzate, dal quale questo processo è stato separato. Ci si riferiva, in particolare, alle intercettazioni registrate nelle date del 10/07/2015 e del 15/07/2015, citate nelle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, dalle quali si evinceva che Giuseppe Ruffano aveva verificato l'efficienza della pistola in contestazione alla presenza del figlio Alessandro Ruffano.

In questa cornice, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, evidenziava che le copie informatiche depositate nel fascicolo processuale traevano origine dal procedimento principale, sopra richiamato, nel quale i decreti di autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di intercettazioni erano stati emessi ritualmente. Ne conseguiva che, nel caso di specie, non poteva farsi applicazione del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270 cod. proc. pen., in ragione del fatto che questo processo costituiva uno stralcio del procedimento penale originario, nel quale i decreti autorizzativi delle intercettazìoni controverse erano stati ritualmente emessi, come attestato dalle copie informatiche depositate in atti.

Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi gli imputati Giuseppe Ruffano e Alessandro Ruffano venivano condannati alle pene di cui in premessa.

4. Avverso questa sentenza gli imputati Giuseppe Ruffano e Alessandro Ruffano ricorrevano con atti di impugnazione separati, che appaiono meritevoli di trattazione congiunta, fondandosì sulle stesse censure difensive, articolate in tre motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 270 e 271 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere utilizzabili le intercettazioni poste a fondamento del giudizio di colpevolezza degli imputati, pur non risultando le stesse ritualmente acquisite in questo processo - nel quale, peraltro, non risultavano depositate formalmente, essendo presenti in atti le sole copie informatiche estratte dal fascicolo n. 3054/2014 R.G.N.R., relativo all'omicidio di Cosimo Orlando, Carla Rosaria Fornari e Domenico Petruzzelli -, ma in un altro procedimento penale.

Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito, ritenuto inidoneo alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti degli imputati per i reati di cui agli artt. 2, 4, 7 legge n. 497 del 1974, non essendo emersa dalle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari - ferme restando le censure introdotte con la doglianza precedente - la prova dell'utilizzazione della pistola calibro 9x21 da parte dei ricorrenti, della sua funzionalità e del luogo dove l'arma era stata impiegata.

Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione dell'attenuante della lieve entità del fatto ex art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895 e delle attenuanti generiche, che si imponevano alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi e delle ragioni, esclusivamente lavorative, che avevano indotto gli imputati a utilizzare l'arma oggetto di contestazione.

La mitigazione sanzionatoria invocata, con specifico riferimento alla posizione di Alessandro Ruffano, sì imponeva anche alla luce della condizione di incensuratezza dell'imputato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti da Giuseppe Ruffano e Alessandro Ruffano, di cui si impone una trattazione congiunta, devono ritenersi fondati, in accoglimento del primo motivo di ricorso, nel quale devono ritenersi assorbite le residue censure difensive.

2. Occorre premettere che, con la doglianza oggetto di accoglimento, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 270 e 271 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere utilizzabili le intercettazioni poste a fondamento del giudizio di colpevolezza degli imputati, pur non risultando le stesse ritualmente acquisite in questo processo, ma nel procedimento penale n. 3054/2014 R.G.N.R., relativo all'omicidio di Cosimo Orlando, Carla Rosaria Fornari e Domenico Petruzzelli.

Tanto premesso, deve osservarsi che il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen., che impedisce di utilizzare i risultati delle intercettazioni acquisite in procedimenti penali diversi da quelli per i quali le operazioni di ascolto sono state autorizzate, non opera con riferimento alle captazioni relative ai reati che sono connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli per cui l'autorizzazione era stata originariamente concessa, a condizione che rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. Tale opzione ermeneutica, che trae origine da un risalente orientamento giurisprudenziale (Sez. 6, n. 4942 del 15/01/2004, Kolakowska, Rv. 229999-01;

Sez. 1, n. 14595 del 17/11/1999, Toscano, Rv. 216206-01), è stata, da ultimo, ribadita dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art.12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen,» (Sez.

U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395-01). Ne discende che, nel caso di specie, la Corte di appello di Taranto, Sezione distaccata di Taranto, non poteva limitarsi ad affermare sic et simpliciter la ritualità delle intercettazioni svolte nel procedimento penale n. 3054/2014 R.G.N.R., riguardante l'omicidio di Cosimo Orlando, Carla Rosaria Fornari e Domenico Petruzzelli, sull'assunto che le operazioni di ascolto erano state autorizzate nello stesso procedimento, dal quale questo processo era stato stralciato. Infatti, l'arresto ermeneutico che si è richiamato (Sez.

U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, cit.) postulava una ricognizione preliminare e approfondita da parte dei Giudici di merito tarantini, funzionale a verificare l'esistenza di un rapporto di connessione, rilevante ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., tra i reati oggetto di vaglio - così come contestati a Giuseppe Ruffano e Alessandro Ruffano ex artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen., 2, 4, 7 legge n. 497 del 1974 - e quelli iscritti nel processo da cui il presente procedimento era stato stralciato. Tuttavia, a questa imprescindibile verifica giurisdizionale e ai correlati doveri motivazionali la Corte territoriale tarantina non si conformava correttamente, limitandosi ad affermare, a pagina 6 della sentenza impugnata, senza alcuna ricognizione preliminare dei reati iscritti nell'originario procedimento penale, dei soggetti eventualmente indagati in tale ambito e del rapporto di connessione esistente tra tali ipotesi e quelle oggetto di vaglio, che «la notitia criminis relativa al possesso di armi in capo agli odierni imputati sia strettamente connessa a quella relativa al triplice omicidio a cui si è fatto richiamo in precedenza, anche in ragione dei rapporti tra Ruffano Giuseppe e D'Amore Franco, ritenuto appartenuto alla Scu».

Pertanto, su questi profili processuali, la Corte di appello di Lecce, al quale deve essere demandato un nuovo giudizio, dovrà soffermarsi ulteriormente, enucleando le ragioni di connessione, rilevanti ex art. 12 cod. proc. pen., esistenti tra i reati oggetto di vaglio nei due procedimenti penali e i soggetti indagati o imputati in tali ambiti processuali, nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati.

3. Restano assorbite nel motivo oggetto di accoglimento le residue censure difensive, che postulano il vaglio del compendio probatorio acquisito, incentrato sulle intercettazioni disposte nel corso delle indagini preliminari, la cui ritualità, per le ragioni che si sono esposte nel paragrafo precedente, non può essere affermata.

4. Le considerazioni che si sono esposte impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte di appello di Lecce per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce. Così deciso il 13/07/2021. Il Co