Italian Court dismisses appeals against detention orders due to subsequent release and lack of procedural interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Marco and Paolo Pira inadmissible due to a subsequent lack of interest. Although the lower court confirmed their detention for alleged gun possession and robbery attempts, the brothers were released in June 2021 following plea bargains. The Court ruled that the appeals, filed before this release, had lost their legal relevance and utility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 4, cod. proc. pen.; The requirement of interest for appeals must exist at the time of filing and persists until the decision; if a subsequent factual change, such as release from detention, renders the appeal's purpose unattainable, the appeal is inadmissible for subsequent lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PIRA MARCO nato a PITIGLIANO il 27/12/1980 PIRA PAOLO nato a VITERBO il 25/03/1972 avverso l'ordinanza del 31/12/2020 del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; lette le conclusioni del PG SIMONE PERELLI
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Roma in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a Paolo Pira e Marco Pira con ordinanza del 2 dicembre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen, 2, 7 legge n. 895 del 1967, 61, n. 2, cod. pen. perché, in concorso tra loro, al fine di utilizzarla per la commissione di rapine detenevano una pistola. Premesso un generale rinvio all'ordinanza applicativa della misura, il Tribunale ha rilevato come Marco Pira, in sede di interrogatorio di garanzia, avesse ammesso il possesso dell'arma spontaneamente consegnata alla polizia giudiziaria al momento della perquisizione precisando che la stessa gli serviva solo per allontanare lupi e cinghiali dal proprio gregge ed escludendone il compossesso da parte del fratello Paolo che, a sua volta, aveva negato il possesso della medesima arma la cui detenzione era stata ascritta al solo Marco Pira.
Con la richiesta di riesame la difesa di quest'ultimo aveva dedotto la carenza di gravità indiziaria relativamente al compossesso di un'arma ritenuta funzionale alla commissione di reati per i quali il Giudice per le indagini preliminari aveva escluso la sussistenza della gravità indiziaria. Aveva altresì contestato sia la sussistenza delle esigenze cautelari, che la mancanza di proporzionalità della misura. Pressoché identiche le ragioni poste a fondamento della richiesta di riesame da parte di Paolo Pira. I giudici del Tribunale distrettuale hanno respinto le richieste di riesame ritenendo, in primo luogo, non contraddittorie le argomentazioni con le quali il Giudice per le indagini preliminari ha giudicato provato il possesso di "un numero imprecisato di armi" ma non integrati i presupposti per la punibilità dei tentativi di rapina, essendo rimasta la relativa condotta al livello di progressione propria dei meri atti preparatori non punibili.
Sul punto hanno richiamato il contenuto di intercettazioni nel corso delle quali Marco Pira aveva chiaramente fatto riferimento alla detenzione di una pistola, della quale aveva indicato anche il calibro (9 x 21), e di un fucile del quale aveva manifestato l'idea di recidere la canna. La circostanza che le armi servissero, secondo il compendio intercettivo, per commettere rapine e per porre in essere atti intimidatori verso un soggetto che, in passato, aveva denunciato gli indagati, anche per mezzo dell'intervento di terze persone (tale Cerri al quale si fa riferimento nel provvedimento impugnato), in uno con la circostanza che detta organizzazione fosse ascrivibile a entrambi gli indagati, compreso Paolo Pira, ha indotto il Tribunale ad ascrivere la detenzione delle armi (delle quali solo il fucile è stato rinvenuto) agli stessi.
Quanto alle esigenze cautelari, i giudici di merito hanno evidenziato come il possesso di armi tra loro diverse fosse sintomatico della proclività alla commissione di reati violenti con l'uso delle armi. In tal senso deponevano anche i precedenti e i carichi pendenti specifici a carico di Paolo Pira in materia di armi, stupefacenti e reati contro il patrimonio e, per entrambi gli indagati, i precedenti sintomatici di una personalità spiccatamente incline alla violenza anche per la capacità di avvalersi di terze persone per la commissione di reati.
Inoltre, è stata ritenuta idonea a giustificare la misura cautelare più grave la particolare inclinazione degli indagati a punire con violenza i soggetti che ne avevano denunciato le prepotenze. In tal senso si è ritenuto concreto il pericolo che vi potessero essere azioni di vendetta verso chi era stato incaricato di organizzare le rapine e gli atti ritorsivi da parte dei fratelli Pira e che aveva deciso di fornire una collaborazione con la polizia giudiziaria.
2. Avverso detta ordinanza, Marco e Paolo Pira hanno proposto con un unico atto ricorso per cassazione, per il tramite del loro unico difensore di fiducia, avvocato Angelo Di Silvio, formulando cinque motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo si sono dedotte violazione di legge penale e inosservanza di legge processuale di cui agli artt. 299 e 291 cod. proc. pen. per avere il Giudice per le indagini preliminari prima e il Tribunale, poi, applicato una misura cautelare per un fatto diverso da quello contestato. Invero, nella rubrica imputativa la detenzione della pistola era stata contestata in nesso teleologico con le rapine di cui ai primi due capi di imputazione (per i quali non è stata ritenuta esistente la gravità indiziaria), mentre i giudici di merito hanno ritenuto l'esistenza della gravità indiziaria in ordine alla detenzione della pistola senza quel nesso e senza che sia stata applicata la misura per le tentate rapine con conseguente mutamento del fatto (essendo presente nel provvedimento del Tribunale anche il riferimento a un fucile mai oggetto di contestazione), oggetto di misura cautelare, rispetto a quello per il quale vi era stata richiesta.
L'ipotesi è stata equiparata a quella in cui il giudice applica la misura cautelare senza richiesta alcuna del pubblico ministero. 2.2. Con il secondo motivo sono state eccepite violazione di legge penale e carenza motivazionale in ordine alle esigenze cautelari.La criticità della motivazione dovrebbe rinvenirsi nell'avere il Tribunale, da un lato, escluso la finalità del possesso dell'arma in vista della commissione di rapine e, dall'altro, affermato il pericolo imminente derivante dalla detenzione della pistola. In sostanza, l'esigenza cautelare che si vuole preservare (la commissione di rapine) è stata esclusa sin dall'originario provvedimento del Giudice per le indagini preliminari e, dunque, non poteva ritenersi esistente; tanto più che, come segnalato a proposito del motivo precedente, la detenzione dell'arma è stata contestata come funzionale alla commissione di rapine.
Inconferente, peraltro, il riferimento alle eventuali azioni ritorsive paventate nell'ordinanza impugnata ai danni di tale Dario Pomarè, trattandosi di fatti risalenti per i quali si sta svolgendo un processo presso il Tribunale di Viterbo nel quale non sono stati denunciati inquinamenti probatori o minacce. 2.3. Il terzo motivo contiene la denuncia di vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale non ha adeguatamente valutato la circostanza che la pistola non è mai stata ritrovata e che nessuno degli informatori l'ha mai vista; l'esito delle intercettazioni ambientali è inoltre compatibile con mere vanterie e «sbruffonate» dei conversanti.
La motivazione, dunque, sarebbe apparente o parziale avendo valorizzato elementi assenti dalla prospettazione accusatoria. Nel motivo si contesta, altresì, l'affermata esigenza cautelare di tutelare il teste Cerri rispetto al quale si prospetta la possibilità di preservarne la genuinità con le forme dell'incidente probatorio. 2.4. Con il quarto motivo sono state dedotte la carenza e illogicità motivazionale con riferimento alla scelta della misura applicata. L'assenza di elementi concreti a livello indiziario in ordine alle rapine e alle ipotizzate minacce verso il Cerri e il Pomarè doveva indurre a escludere la possibilità di applicare la misura cautelare più gravosa. 2.5.
Con il quinto motivo è stata dedotta violazione della legge penale atteso che l'ordinanza del Tribunale, depositata in data 11 gennaio 2021, è stata comunicata con avviso di deposito il 2 febbraio 2021, ovvero oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. con conseguente nullità del provvedimento o sua inefficacia.
3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto rigettarsi il ricorso. Il difensore ha depositato decreto di giudizio immediato.Ha altresì depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Preliminarmente deve essere rilevata l'inefficacia della rinuncia all'impugnazione presentata nell'interesse dei ricorrenti dal difensore in quanto privo di procura speciale. Costituisce, infatti, arresto consolidato quello secondo cui «è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, in quanto la rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale» (Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, Preiti, Rv. 262276 - 01). 2.1.
La rinuncia, siccome formulata, può essere comunque valutata come rappresentazione di una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della Corte di legittimità contenendo la precisazione che, in data 15 giugno 2021, è stata pronunciata dal Tribunale di Viterbo sentenza di patteggiamento, all'esito della quale, in ragione della sospensione della pena, la misura cautelare è stata revocata nei confronti di Marco Pira, mentre relativamente a Paolo Pira, con la sentenza di patteggiamento pronunciata in pari data, la misura della custodia cautelare in carcere è stata sostituita con quella non detentiva dell'obbligo di dimora nella provincia di Viterbo. 2.2.
Va infatti considerato che l'interesse all'impugnazione che l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone quale condizione per l'impugnazione, deve essere correlato alla finalità perseguita dal soggetto legittimato funzionale a «rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale» e a conseguire, comunque, una utilità da intendersi quale «decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, in motivazione con richiami a Sez.
U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Inoltre, costituisce arresto consolidato quello secondo cui il requisito dell'interesse deve sussistere sial momento della proposizione del gravame che a quello della sua decisione (Sez. 1, n. 11302 del 2017 cit. con richiami a Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale proposito, è stata richiamata la categoria della carenza di interesse sopraggiunta con la decisione delle sezioni Unite con la quale è stato affermato che, «in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso» (Sez.
U, n. 6624 del 2011 cit.).
3. Nel caso di specie, in fatto, dalla interrogazione svolta, a mezzo della Cancelleria, attraverso il sistema informativo del Ministero della Giustizia risulta che i ricorrenti, in data 15 giugno 2021 sono stati entrambi scarcerati essendo il solo Paolo Pira ancora sottoposto a misura cautelare non detentiva. Tanto conferma, sostanzialmente, ciò che è stato esposto dal difensore nella dichiarazione di rinuncia da intendersi nel senso sopra illustrato.
4. Da quanto premesso discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso alla quale non consegue, tuttavia, la condanna dei ricorrenti né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in quanto la situazione descritta non configura una ipotesi di soccombenza, neppure virtuale (in termini Sez. 1, n. 11302 del 2017, dep. 2018, cit. con richiami a precedenti conformi).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di