Cassation court dismisses appeal against detention order due to lack of merit and family cohabitation risks.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to review the lower court's detention order. The defendant argued that family reconciliation and cohabitation should reduce the need for prison custody, but the court found these factors irrelevant given the underlying motive and living situation. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309 c.p.p.; Art. 635 c.p.p.: The Court holds that family reconciliation and cohabitation are insufficient to justify alternative bail measures when the underlying motive persists and the shared residence creates a risk of reoffending.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MICCO PASQUALE nato a NAPOLI il 04/06/1974 avverso l'ordinanza del 30/03/2021 del TRIB. LIBERIA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; lette le conclusioni del PG SIMONE PERELLI
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a Pasquale Di Micco con ordinanza del 12 marzo 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord in relazione al delitto di tentato omicidio in danno del padre Domenico aggravato dai motivi futili, dall'essere stato commesso il fatto contro l'ascendente e dalla premeditazione. In data 14 settembre 2020 Domenico Di Micco si trovava nella piazza San Giovanni del comune di Caivano quando veniva avvicinato dal figlio Pasquale che, sceso dall'automobile, lo raggiungeva tenendo una mano dietro la schiena.
L'indagato teneva nascosta una bottiglia di plastica contenente benzina che, una volta giunto vicino al padre, gli rovesciava addosso dandogli fuoco con un accendino. Pasquale Di Micco si allontanava e la vittima, sul cui corpo si erano propagate le fiamme, perdeva i sensi venendo poi soccorso da personale del 118 avvisato da passanti che, nel frattempo, avevano spento le fiamme. Su Domenico Di Micco venivano riscontrate «varie ustioni all'arto destro, all'emitorace destro, al capo ed al volto, con lesione del padiglione auricolare destro [...] su circa il 30% del corpo».
Durante il ricovero il predetto subiva un episodio di fibrillazione atriale che ne metteva in pericolo la vita. L'ordinanza ha motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di tentato omicidio richiamando precedenti proprio in tema di equiparazione del getto dell'alcool all'uso di un'arma argomentando in punto di idoneità e univocità della condotta posta in essere per provocare la morte del congiunto. L'evento morte era stato impedito solo per l'intervento dei passanti e del personale sanitario e le ustioni si erano estese su circa il 30% del corpo.
La ragione della condotta dell'indagato è stata individuata nella mancata volontà del padre di regalare al figlio una macchina «Balilla» della quale gli consentiva solo l'uso. Il provvedimento cautelare ha riconosciuto la configurabilità anche della premeditazione ritenendo irrilevanti, al fine di sminuire la gravità del fatto e la sussistenza delle esigenze cautelari, la circostanza che i rapporti familiari, a dire della difesa, si fossero ricomposti e che, addirittura, il figlio e la moglie si fossero presi cura del padre. Peraltro, proprio la circostanza della coabitazione del figlio e del padre nel medesimo stabile ha indotto il Tribunale a ritenere non idonea a garantire le esigenze cautelari la misura cautelare degli arresti domiciliari.
2. Avverso detta ordinanza, il Di Micco ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Paolo Sperlongano, formulando due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione in punto di qualificazione del fatto in termini di tentato omicidio anziché di lesioni personali. Richiamati i principi giurisprudenziali in punto di tentativo ha evidenziato, in relazione al fatto concreto, che, tenuto conto della parte del corpo attinta (il solo braccio destro), non poteva ritenersi esistente l'idoneità della condotta a cagionare la morte della persona offesa.
Qualora l'indagato avesse voluto uccidere la vittima, sarebbe senz'altro stato in grado di farlo. In tal senso deponevano considerazioni fondate sulla distanza tra vittima e autore dell'azione, le parti del corpo attinte, la mancanza del pericolo di vita, il comportamento tenuto dall'indagato che si era astenuto dall'infierire sulla vittima. 2.2. In punto di esigenze cautelari ha dedotto analoghi vizi deducendo che non era configurabile il pericolo di reiterazione del reato in ragione dei buoni rapporti tra padre e figlio.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Con il primo motivo di censura, la difesa del ricorrente pone una critica del provvedimento impugnato relativamente alla qualificazione giuridica del fatto sostenendo maggiormente plausibile un suo inquadramento nella fattispecie delle lesioni, piuttosto che in quella di tentato omicidio in ragione di elementi di fatto quali la distanza dalla vittima, le parti del corpo attinte, la mancanza di pericolo di vita e, sotto il profilo soggettivo, il comportamento (incompatibile con l'animus necandi) tenuto dall'autore prima e dopo i fatti. 2.1. Quanto al profilo relativo alla carenza motivazionale, si osserva che risale a Sez.
U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento secondo cui, «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie».
L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità che, da ultimo lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 e Sez. 1, n. 30416, del 25/09/2020, in motivazione. Si tratta di orientamento che si pone in esplicita continuità con quello più risalente espresso dall'esplicita affermazione secondo cui «l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione delle misura cautelare e del tribunale del riesame.
Il controllo di legittimità è perciò circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro di carattere negativo, il cui possesso rende l'atto insindacabile:
1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza nel testo dell'esposizione di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (fra le molte, Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, Marseglia, Rv. 206104). Peraltro, occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683;
Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213, e altre conformi precedenti). 2.2. Il primo motivo di ricorso non si è attenuto ai limiti fissati dalla giurisprudenza citata ai vizi deducibili in sede di legittimità. Attraverso argomentazioni versate esclusivamente in fatto ha, infatti, sollecitato una rivalutazione del compendio istruttorio già compiutamente effettuata in termini assolutamente congrui e plausibili dai giudici di merito che hanno valutato, uno per uno, tutti gli elementi sottoposti dalla difesa all'esame in sede di legittimità.
Incontestata la ricostruzione dei fatti e la circostanza che a dare fuoco a Domenico Di Micco sia stato l'indagato Pasquale Di Micco, il Tribunale ha preso in considerazione complessivamente (e non parzialmente come sembra avere fatto la difesa) l'entità delle lesioni che si sono estese al 30% del corpo (non essendosi limiate al solo braccio destro), inferendone la particolare rilevanza per inquadrare la gravità del comportamento tenuto dal ricorrente e, quindi, la sua idoneità a provocare la morte della persona offesa. Il dato della distanza dalla vittima, pure singolarmente introdotto nel tema di discussione dalla difesa, non sembra idoneo a scardinare la tenuta del ragionamento logico seguito dal Tribunale il cui percorso motivazionale non è certamente messo in crisi dalla (non univoca) circostanza sostenuta dalla difesa che pretende di affermare la massima di esperienza per cui «più la vittima è vicino all'autore della condotta, maggiore in quest'ultimo è ferma la volontà di ledere e non uccidere, viceversa maggiore è la distanza tra i soggetti, più sfumata è la volontà di voler solo ledere, in quanto, in tal caso, l'autore del folle gesto accetta alternativamente entrambe le soluzioni» (pagg. 4 e 5 del ricorso).
L'affermazione non si confronta con la ricostruzione fattuale di cui al provvedimento impugnato che ha messo in rilievo in termini inequivoci e (peraltro) non contestati come Pasquale Di Micco abbia versato il liquido infiammabile contenuto in una bottiglia che nascondeva dietro la schiena dopo essersi avvicinato al padre, dandogli contestualmente fuoco con un accendino per allontanarsi immediatamente dopo dal luogo del fatto, mostrando totale disinteresse per le sorti della vittima. Tali dati sono stati oggetto di una coerente lettura unitaria da parte dei giudici di merito che hanno desunto proprio dagli elementi fattuali indicati sia l'idoneità della condotta a causare la morte della persona offesa, sia la volontà omicidiaria.
Si tratta di ricostruzione la cui logicità e coerenza non vengono messe in alcun modo in discussione dagli elementi fattuali introdotti dalla difesa, specie se si considera il pertinente richiamo al precedente di legittimità in base al quale, «in tema di tentato omicidio, si configura il requisito dell'idoneità degli atti in relazione alla condotta di chi cosparga testa, viso e busto della vittima con liquido infiammabile e, contestualmente, minacci di darle fuoco, non riuscendo nell'intento per il mancato reperimento di un accendino e per la pronta reazione della vittima, trattandosi di condotta atta a cagionare, in caso di sviluppo delle fiamme, lesioni verosimilmente mortali e, comunque, la compromissione della funzione vitale della respirazione» (Sez. 1, n. 12639 del 16/01/2019, Harrabi, Rv. 275326).
Correttamente il Tribunale ha desunto dalla condotta posta in essere dal Di Micco la volontà omicidiaria e non quella di causare delle semplici lesioni in ragione delle caratteristiche dell'azione lesiva in grado di lumeggiare anche l'atteggiamento psicologico dell'agente. Quanto alla mancanza del pericolo di vita si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la persona offesa, durante il periodo di ricovero in ospedale a causa della condotta delittuosa subita, ha subito un episodio di fibrillazione atriale che ne ha determinato il pericolo di vita e che tale episodio (pag. 5 del ricorso) è ascrivibile alle gravi ustioni riportate.
A ciò si aggiunga che la circostanza che, in astratto, la circostanza che non ricorra il pericolo di vita non è decisiva per escludere la sussistenza del reato di tentato omicidio e ritenere configurabile, invece, quello diverso di lesioni personali, atteso che il criterio applicabile, per distinguere le due fattispecie, è stato individuato dalla giurisprudenza di legittimità in termini che prescindono dalla circostanza in questione. Si afferma, infatti, che «in tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dell'atto lesivo» (Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, Tripodi, Rv. 257881).
Sono del tutto prive di rilievo al fine di smentire la ricostruzione effettuata dal Tribunale le circostanze che dovrebbero escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo, quali la mancata identificazione dei soggetti intervenuti per aiutare la persona offesa e il non avere infierito sulla vittima, pur potendolo fare (circostanza compatibile anche con il timore di non essere coinvolto dalle fiamme).
3. Parimenti inammissibile è il motivo relativo all'affievolimento delle esigenze cautelari in ragione della riconciliazione intervenuta tra padre e figlio a tal punto che il primo, fino al momento del suo arresto, si è preso cura (insieme alla propria famiglia) del secondo. Si tratta, ancora una volta, di profilo esaminato nell'ordinanza impugnata e la cui rilevanza è stata adeguatamente e congruamente smentita, sia alla luce della permanenza della causa scatenante il gesto violento (la mancata volontà del padre di cedere al figlio un'auto d'epoca) sia proprio in ragione della coabitazione di persona offesa ed indagato nel medesimo stabile.
Si tratta di circostanze che, anche alla luce dei precedenti penali del Di Micco, sono state ritenute idonee a escludere l'idoneità a preservare le esigenze cautelari con misure cautelari diverse dalla custodia in carcere. Attraverso l'apparente censura di violazione di legge e vizio motivazionale, la difesa sollecita una inammissibile rivalutazione di merito della argomentazioni spese dal Tribunale per ritenere l'adeguatezza della misura applicata al Di Micco.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'