Cassation Court dismisses appeal against detention for attempted murder, rejecting insufficient evidence of alternative means.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Antonio Michele Gaglione against the Naples Tribunal's order for his detention in prison. The prosecution argued that the defendant's brother, driving a motorcycle, intentionally chased and caused a fatal accident to his sister due to their romantic relationship, reclassifying the crime from attempted to intentional murder. The court rejected the defense's claim that the brother's affection for the victim proved an alternative, less harmful way to commit the crime, ruling such arguments too speculative to challenge the factual reconstruction. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d), e 591 cod. proc. pen.; Art. 310 cod. proc. pen.: The Court of Cassation dismisses an appeal against a detention order when the defense fails to provide concrete evidence of alternative means to commit the crime, deeming emotional arguments or hypothetical scenarios insufficient to overturn the factual reconstruction established by the lower court.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAGLIONE MICHELE ANTONIO nato a ACERRA il 23/05/1990 avverso l'ordinanza del 24/02/2021 del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; lette le conclusioni del PG SIMONE PERELLI
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Napoli - investito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. della richiesta di appello del Pubblico ministero - ha applicato nei confronti di Antonio Michele Gaglione la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di omicidio volontario in danno di Maria Paola Gaglione e tentato omicidio in danno di Cira Migliore commessi in data 11 settembre 2020, così riqualificata l'originaria contestazione di omicidio preterintenzionale per la quale l'indagato era già sottoposto alla medesima misura.
2. Il fatto per il quale si procede è stato ricostruito nel provvedimento impugnato con ampio rinvio all'ordinanza emessa dal medesimo Tribunale in sede di riesame del provvedimento di conferma della misura custodiale per il reato di omicidio preterintenzionale. In sintesi, verso le 2.20 del 11 settembre 2020 i Carabinieri di Acerra, a seguito della segnalazione di un incidente stradale si recavano in via degli Etruschi ove constatavano la presenza di una persona (identificata per Maria Paola Gaglione) riversa sul ciglio della strada e il cui decesso era stato accertato da personale del 118 giunto poco prima.
Sul posto vi erano due motocicli, uno a terra sul margine sinistro della strada e uno, sul ciglio destro, sul cavalletto. L'indagato, fratello della vittima, pure presente, dichiarava spontaneamente di avere inseguito con la propria motocicletta (quella posta sul lato destro della strada) l'altro scooter, condotto da Cira Migliore, a bordo del quale si trovava anche la sorella. Giustificava il gesto con la propria contrarietà alla relazione sentimentale tra le due ragazze e riferiva che la Migliore, a un certo punto, aveva perso il controllo del veicolo da lei condotto, era caduta ed era scappata.
Veniva sentito anche Vito Russo (residente nelle vicinanze) il quale dichiarava che verso le ore 1.30 una persona aveva citofonato alla sua abitazione chiedendo aiuto e raccontando cosa fosse successo, ovvero che, mentre era alla guida di un motociclo proveniente da Caivano insieme a una passeggera, il fratello di quest'ultima le aveva inseguite, a bordo di altro motociclo, perché contrario alla loro relazione sentimentale. L'inseguitore aveva più volte tentato di spingere il conducente del motociclo contro il mezzo e di ostacolarne il percorso ostruendo la strada.
All'altezza di una curva, il fratello della passeggera aveva colpito con un calcio più forte il motorino inseguito provocandone (insieme ai due occupanti) la caduta al suolo ove la fidanzata era rimasta immobile. Il richiedente aiuto aveva anche riferito al residente che l'inseguitore lo aveva ripetutamente colpito anche dopo la caduta. Accortosi della condizione della ragazza, immobile a terra, aveva telefonato ai familiari, era scappato ed aveva chiesto aiuto. Il conducente del veicolo sul quale si trovava la Gaglione era stato individuato in Cira Migliore che, sentita dai Carabinieri, aveva reso una dichiarazione sostanzialmente conforme a quanto riferito dal teste de relato, arricchendola con indicazioni circa il punto in cui era iniziato l'inseguimento (diversi chilometri prima della caduta al suolo, nel Comune di Caivano), i motivi dello stesso (la contrarietà alla relazione sentimentale con Maria Paola Gaglione risalente al mese di luglio dello stesso anno - quando la stessa aveva avuto inizio), la reiterata pronuncia di frasi minacciose all'indirizzo della Migliore sia durante l'inseguimento che al momento in cui il rapporto tra le due ragazze aveva avuto inizio, le modalità dell'inseguimento nel corso del quale l'indagato aveva reiteratamente colpito il motociclo a bordo del quale si trovavano le due giovani con calci, fino al colpo finale particolarmente violento che aveva provocato la caduta.
La Migliore aveva anche precisato che la fidanzata aveva invitato il fratello a desistere dall'azione ricordandogli che sul motociclo c'era anche lei. Il Tribunale ha indicato plurime circostanze deponenti per l'attendibilità della Migliore (deposizione coerente del teste de relato, tracce rinvenute sul motociclo da lei guidato e caduto a terra, parziali ammissioni del Gaglione in sede di interrogatorio di garanzia). 2.1. Il Tribunale ha dato atto dell'accoglimento (e della conferma in sede di riesame) della mozione cautelare per il reato di omicidio preterintenzionale e del rigetto della richiesta di applicazione della misura custodiale presentata dal Pubblico ministero in relazione ai più gravi reati di omicidio volontario e tentato omicidio.
La proposizione dell'appello cautelare avverso tale decisione è stata motivata con richiamo al contesto in cui è maturata l'azione (ovvero l'odio dell'indagato verso la Migliore per la relazione con la sorella), la durata e le modalità dell'inseguimento, lo speronamento del motociclo, la prosecuzione della condotta violenta anche dopo la caduta dal motorino, la cessazione di quella condotta solo con la fuga della vittima. L'appellante ha valorizzato la richiesta del Gaglione rivolta a un amico di controllare i movimenti della sorella con l'invito ad avvertirlo qualora avesse visto le ragazze.
A tale richiesta ha fatto seguito un messaggio dell'amico che segnalava la presenza delle ragazze (ritratte in una foto inviata al Gaglione) nei pressi di un bar di Caivano la sera del 10 settembre. L'immagine era stata poi inviata alla madre della Gaglione presso la quale si era recato l'indagato per decidere il da farsi. Ricevuta la foto, la madre aveva inviato un messaggio di rimprovero alla figlia. In precedenza, l'indagato aveva sottratto alla sorella il telefono per impedirle di avere contatti con la Migliore, destinataria di minacce di morte.
In sede di appello le predette argomentazioni hanno trovato accoglimento avendo ritenuto il Tribunale di desumere l'esistenza del dolo omicidiario, quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale, anche dalla protratta azione pericolosa e dal tentativo, riuscito, di far cadere il motociclo sul quale si trovavano le ragazze mentre i veicoli viaggiavano a una velocità sostenuta (quantificata dal consulente tecnico in circa 90 - 98 kmh). Per quanto riguarda il dolo rispetto alla condotta di tentato omicidio della Migliore, il Tribunale ha desunto, ulteriormente, l'elemento soggettivo dalle reiterate minacce profferite all'indirizzo della giovane sin da epoca precedente ai fatti.
Il Tribunale, respinta la tesi difensiva secondo cui la Migliore avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagata, ha ritenuto inidoneo a smentire la credibilità della persona offesa il contenuto di una conversazione intercettata tra la stessa e il proprio difensore e la circostanza che l'indagato non avesse preso parte a un precedente incontro tra la sorella ed i genitori nell'abitazione di famiglia trattandosi di elemento neutro, alla luce della condotta sopra descritta e posta in essere in epoca successiva a tale incontro.
3. Avverso la predetta ordinanza, il Gaglione ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Giovanni Cantelli, formulando un unico composito motivo di impugnazione con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen.. In primo luogo, ha lamentato la mancata considerazione, nell'ambito delle indagini, di eventuali condotte colpose attribuibili alla Migliore (conducente del motociclo che è caduto a terra provocando la morte della Gaglione).
In punto di elemento soggettivo, ha dedotto l'esistenza di una motivazione «riduttiva e confusa» per avere il Tribunale ritenuto l'esistenza di una forma indistinta di dolo diretto e alternativo omettendo di chiarire quale sarebbe stato l'effettivo atteggiamento psicologico dell'indagato. I giudici di merito, inoltre, hanno omesso di prendere in esame il profilo correlato al profondo affetto che legava il Gaglione alla sorella, profilo pure valorizzato dal Giudice per le indagini preliminari per rigettare la richiesta cautelare del Pubblico ministero in ragione della ritenuta volontà dell'indagato di riportare la sorella a casa, non certamente di provocarne la morte.
Inoltre, il percorso motivazionale del Tribunale è stato criticato per non avere preso in considerazione la circostanza che, qualora l'indagato avesse voluto causare la morte della sorella, avrebbe posto in essere condotte diverse. Nel senso della mancanza della volontà omicidiaria deponeva anche la circostanza che il Gaglione si era limitato a colpire la Migliore, caduta dal ciclomotore, con «schiaffi e calci, lasciandola poi fuggire». Infine, l'indagato ha ritenuto liquidata troppo frettolosamente la questione della rilevanza della conversazione tra la Migliore e il suo difensore avendo la persona offesa, in tale circostanza, mostrato di nutrire dubbi circa un proprio interesse a fornire una versione credibile della narrazione.
4. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il difensore ha depositato note difensive in vista dell'udienza di trattazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato.
2. Il ricorso è articolato sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio motivazionale. In relazione al primo si denuncia la violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen.. Per quanto riguarda il vizio dedotto con riferimento alla prima norma processuale, si osserva che «poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (fra le molte, Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-02). Per la dedotta violazione di legge con riguardo alla norma di cui all'art. 273 cod. proc. pen., si osserva, ulteriormente, che «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (Sez.
F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). Pertanto, il vizio di violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. non è autonomamente deducibile se non nella misura in cui derivi dalla violazione di altre specifiche disposizioni (nel caso di specie dedotte limitatamente alla natura giuridica del dolo del reato omicidiario ritenuto) ovvero si traduca in un vizio motivazionale.
3. Sul punto da ultimo rilevato (pure censurato nel ricorso in esame) va doverosamente premesso che risale a Sez. U, n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento secondo cui, «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie».
L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità che, da ultimo lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976, e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione. Peraltro, occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare dovendosi sempre tenere conto della «diversità V1 dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683;
Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213, e altre conformi precedenti). 3.1. Nel caso di specie, la motivazione dell'ordinanza del Tribunale contiene una illustrazione coerente, logica e priva di contraddizioni di alcun genere. L'esame delle dichiarazioni della persona offesa è stato condotto con rigore ed è stato spiegato per quale ragione, insindacabile in questa sede in quanto sorretta da motivazione logica e coerente, la stessa debba ritenersi credibile.In particolare, il Tribunale ha valorizzato elementi intrinseci alla dichiarazione stessa (l'assenza di una particolare animosità, la mancanza di evidenti contraddizioni) ed estrinseci (elementi di conferma sono venuti dalle risultanze della consulenza tecnica sulla velocità, dai danni al ciclomotore per il calcio sferrato dal Gaglione, dalle dichiarazioni a s.i.t. del teste Russo).
La motivazione, peraltro, ha preso in esame non solo la deposizione della Migliore ma anche il contesto nella quale la stessa si inserisce collocandola nell'ambito di una, non smentita, situazione conflittuale e ostile rispetto alla relazione sentimentale che aveva con la sorella dell'indagato, per come confermato anche da quanto relativo all'avviso degli spostamenti, all'invio delle foto, all'atteggiamento familiare rispetto a tale relazione. La valorizzazione di elementi, quali la velocità, le minacce precedenti, la persistenza nella condotta violenta nonostante la richiesta della sorella di smetterla, rendono recessive le generiche considerazioni difensive circa l'affetto nutrito dal fratello verso la sorella.
Si tratta di circostanza priva di quella capacità neutralizzatrice delle emergenze correttamente valorizzate dal Tribunale quali elementi sintomatici del reato in danno della Gaglione, di cui alla provvisoria imputazione. Sotto il profilo della qualificazione giuridica del reato omicidiario, appare del tutto congrua la valorizzazione degli elementi per affermare la configurabilità del dolo della fattispecie, quanto meno, nella forma del dolo eventuale. Adeguatamente valorizzate, contrariamente a quanto ritenuto in ricorso, le circostanze fattuali delle quali si è detto per escludere che l'indagato sia stato mosso dalla sola volontà di riportare la sorella a casa.
Si tratta di volontà che, all'evidenza, avrebbe, imposto comportamenti decisamente diversi da quelli posti in essere dall'indagato il quale, qualora avesse avuto le intenzioni indicate, evidentemente, non avrebbe tentato di far cadere più volte due ragazze che viaggiavano a bordo di un motorino a oltre 90 kmh, dopo averle inseguite per più chilometri, riuscendovi con un colpo finale particolarmente violento tanto da lasciare tracce sul motociclo. Si tratta proprio delle circostanze fattuali congruamente valorizzate dal Tribunale per inferirne il dolo omicidiario pieno.
Il tutto in perfetta coerenza con le minacce precedenti alla Migliore e la condotta successiva alla caduta tenuta nei confronti della stessa, colpita dall'indagato dopo la violenta caduta dal motorino da lui provocata senza che egli conoscesse quale tipo di ferite avesse riportato la giovane. 3.2. La denuncia di vizio di motivazione relativa alla mancata considerazione della conversazione tra difensore e la persona offesa è priva di specificità e, atteso che si sostanzia in un riferimento generico alla stessa conversazione, appare inammissibile.
Sul punto può essere richiamata la giurisprudenza secondo cui, «in tema di ricorso per cassazione, la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito, purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso che prospettava il vizio di motivazione rispetto a una serie di certificati medici non allegati e di cui non era stato riportato né il contenuto specifico, né la sede e il momento della relativa produzione)» (Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384).
Ancora, circa il confronto tra ordinanza dell'appello cautelare e ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, appare pertinente il richiamo, nella requisitoria scritta, al principio per cui nella materia di interesse non è richiesto il requisito della motivazione rafforzata: «in sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel gìudìzìo dì merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice. (In motivazione la Corte ha precisato che, nel procedere ad una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve comunque essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata)» (Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593).
Infine, con riguardo all'affetto nutrito dal Gaglione verso la sorella, si richiama quanto esposto in precedenza e con riguardo alla valorizzazione dell'argomento circa la possibile modalità alternativa più agevole per commettere l'omicidio della sorella, si deve ritenere che esso «prova troppo», potendo essere utilizzato in un numero indeterminato di casi e concretizzandosi, nella fattispecie, o in una argomentazione meramente congetturale ed ipotetica non in grado di 3 mettere in crisi la ricostruzione operata nell'ordinanza impugnata.
4. Da quanto esposto discendono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il provvedimento deve essere trasmesso alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. e per quelli di cui all'art. 28 reg. es. cod. proc. pen. con riferimento al reato di tentato omicidio per il quale la misura custodiale è stata applicata in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'