Sentenza — n. 29019/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Caltanissetta in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a Thon Parisi con ordinanza del 16 marzo 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta in relazione (capo a) al delitto di tentato omicidio in danno di Carmelo Raniolo, aggravato dai motivi futili e dalla premeditazione e (capo b) al delitto di detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo, al fine di commettere il delitto di cui al capo a). Il Tribunale del riesame ha escluso, invece, la ricorrenza dell'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416bis.1 cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 309 cod. proc. pen, art. 335 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29019/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tale ritrosia a collaborare giustificava parzialmente anche qualche omissione nel narrato dì Roberto Ganci e l'incongruenza della sua dichiarazione laddove aveva riferito che era il guidatore a non indossare il casco, mentre le telecamere avevano consentito di accertare che, invece, era il passeggero a non indossarlo. 2.2. Il Tribunale ha motivato in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, escludendo la ricorrenza del più lieve reato di lesioni personali. Ha motivatamente confermato la sussistenza delle aggravanti della premeditazione e dei motivi futili, negando quella del metodo mafioso, dopo che il Giudice per le indagini preliminari aveva già escluso quella dell'agevolazione di una organizzazione mafiosa.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PARISI JHON nato a GELA il 23/08/1995 avverso l'ordinanza del 08/04/2021 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; lette le conclusioni del PG SIMONE PERELLI lette le conclusioni del difensore che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Caltanissetta in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a Thon Parisi con ordinanza del 16 marzo 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta in relazione (capo a) al delitto di tentato omicidio in danno di Carmelo Raniolo, aggravato dai motivi futili e dalla premeditazione e (capo b) al delitto di detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo, al fine di commettere il delitto di cui al capo a). Il Tribunale del riesame ha escluso, invece, la ricorrenza dell'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416bis.1 cod. pen..
2. La sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato è stata tratta dalle risultanze della comunicazione della notizia di reato in data 8 gennaio 2021 e dagli atti di indagine ad essa allegati, tra i quali le dichiarazioni delle persone informate sui fatti e le immagini del sistema di videosorveglianza posto nei pressi dell'abitazione dell'indagato. Avendo appreso che in data 7 gennaio 2021, poco prima delle 15.00, Carmelo Raniolo era stato ferito ad una mano con alcuni colpi di arma da fuoco, personale della Squadra Mobile di Caltanissetta aveva eseguito perquisizioni (con esito negativo) presso l'abitazione della vittima e quelle di alcuni suoi familiari.
In particolare, presso l'abitazione della madre della persona offesa venivano rinvenute tracce di sangue sui muri delle scale del condominio e, dall'esame del cellulare della compagna del Raniolo (Antonella Ganci), veniva visto un messaggio whatsapp con il quale la donna aveva comunicato a tale Salvatore che «u picuraru» aveva sparato a Carmelo che era ferito ad una mano. Dall'esame della vettura (una Peugeot 2008 bianca) si constatava la presenza di un foro sul parabrezza lato passeggero, compatibile con l'esplosione di colpi di arma da fuoco, e di tracce ematiche.
Escusso a sommarie informazioni, Raniolo dichiarava di essersi trovato, tra le 14.30 e le 15.00, a bordo della Peugeot unitamente a Roberto Ganci (padre di Antonella) quando la macchina era stata affiancata da un ciclomotore sul quale vi erano due individui (entrambi con il casco) uno dei quali aveva esploso un colpo di arma da fuoco che aveva colpito il parabrezza lato passeggero. Roberto Ganci dichiarava che il conducente del ciclomotore non indossava il casco (contrariamente al passeggero) e che, affiancatosi all'automobile, aveva attirato l'attenzione degli occupanti esclamando «Oh...», per poi esplodere un colpo di arma da fuoco verso il Raniolo colpendo solo il parabrezza.Ganci forniva anche particolari per identificare lo sparatore indicato come un soggetto da lui conosciuto e convivente o marito della figlia di Carmelo Raniolo.
Dichiarava altresì di non avere compreso quanti colpi fossero stati esplosi e, comunque, di avere trovato anche la ruota sinistra scoppiata in quanto, verosimilmente, colpita da altro colpo di pistola. A seguito della sottoposizione in visione di un album fotografico, aveva riconosciuto nell'indagato colui che aveva sparato. Antonella Ganci riferiva dei rapporti tesi tra il Raniolo e la figlia in quanto il primo osteggiava la relazione della giovane con il Parisi, che già in altra occasione aveva posto in essere un'azione minacciosa utilizzando la propria automobile mentre sulla Peugeot si trovavano la stessa Ganci e il Raniolo.
Sul fatto la donna aveva dichiarato che quel pomeriggio il padre e il Raniolo erano usciti insieme per andare a pesca ma avevano fatto ritorno dopo solo un'ora raccontando (entrambi) di essere stati avvicinati da un motorino dal quale un soggetto, dopo avere attirato la loro attenzione, aveva sparato. Allontanatosi da casa il Raniolo, il padre della Ganci le aveva riferito di avere riconosciuto il Parisi come uno dei due soggetti che si trovava a bordo del motorino perché non indossava il casco. Aveva anche riferito dei contrasti tra Raniolo Carmelo e il Parisi (dalla Ganci riconosciuto in foto) per le modalità con le quali questi intratteneva la relazione con la figlia della persona offesa, affermando anche che l'indagato veniva chiamato con il soprannome di «pecoraio».
Veniva così rintracciato il Parisi che si trovava presso l'abitazione della sorella e, sottoposta a perquisizione l'abitazione ove dimorava l'indagato, veniva rinvenuto un casco sottoposto a sequestro. 2.1. I principali elementi a carico del Parisi sono stati individuati nelle dichiarazioni di Roberto Ganci e della figlia Antonella, oltre che nelle riprese filmate di alcune videocamere situate, nei pressi dell'abitazione dell'indagato, che avevano ripreso due soggetti (dei quali solo uno indossava il casco) mentre partivano su uno scooter alle ore 14.41.45 e rientravano alle ore 15.01.44, ovvero in orario compatibile con la dinamica dei fatti.
In punto di gravità indiziaria il Tribunale ha richiamato la motivazione dell'ordinanza cautelare assegnando valore particolarmente significativo alla dichiarazione di Roberto Ganci ritenuto attendibile per la sua estraneità alle vicende familiari che vedevano contrapposto il Raniolo al Parisi segnalando, inoltre, la costanza delle dichiarazioni del teste presente al momento dei fatti e la coerenza delle stesse con quelle della figlia e con i files audio ed i messaggi rinvenuti sul cellulare della stessa (in pecie quello che ascriveva la responsabilità degli spari a «u pecuraru»).Di rilievo anche le dichiarazioni di Denise Raniolo che aveva confermato l'astio tra il padre e il Parisi, sul quale si era soffermata Antonella Ganci.
Ulteriori conferme erano venute dalle risultanze delle videoriprese che avevano anche permesso di osservare come, dei due soggetti a bordo dello scooter, solo uno era salito sulla macchina del Parisi e, in seguito, entrambi erano entrati a casa dello stesso. A fronte di tali elementi, il Tribunale, pur dandone atto, ha ridimensionato la portata di alcune discrasie tra le dichiarazioni di alcuni soggetti escussi a sommarie informazioni, compresa la persona offesa giustificandole con la repentinità dei fatti e con la dichiarata volontà della persona offesa (a sua volta vicina ad ambienti criminali) di non collaborare alle indagini.
Tale ritrosia a collaborare giustificava parzialmente anche qualche omissione nel narrato dì Roberto Ganci e l'incongruenza della sua dichiarazione laddove aveva riferito che era il guidatore a non indossare il casco, mentre le telecamere avevano consentito di accertare che, invece, era il passeggero a non indossarlo. 2.2. Il Tribunale ha motivato in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, escludendo la ricorrenza del più lieve reato di lesioni personali. Ha motivatamente confermato la sussistenza delle aggravanti della premeditazione e dei motivi futili, negando quella del metodo mafioso, dopo che il Giudice per le indagini preliminari aveva già escluso quella dell'agevolazione di una organizzazione mafiosa.
Sul punto ha anche respinto il motivo di impugnazione proposto dalla difesa in merito alla incompetenza territoriale conseguente alla mancata configurabilità dell'aggravante in parola richiamando la giurisprudenza di legittimità che fa rimanere ferma la competenza del Giudice per le indagini preliminari distrettuale anche nel caso in cui non venga ravvisata la circostanza aggravante del «metodo mafioso», dovendosi ritenere che la competenza rimane fissata in base alla tipologia di contestazione presente nella notizia di reato. Relativamente alla premeditazione ha rilevato che l'attentato non è stato il frutto di una determinazione istantanea o improvvisa essendo stato posto in essere con altra persona (circostanza che ha richiesto una certa organizzazione) e previo reperimento di un'arma. 2.3.
In punto di esigenze cautelari il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato per le modalità con le quali è stato commesso (a viso scoperto, in pieno giorno, sulla pubblica via, mentre la persona offesa viaggiava in automobile con altri) e per la negativa personalità dell'indagato gravato da plurimi precedenti (anche specifici per avere sparato, in passato, anche contro un rivale in amore).3. Avverso la predetta ordinanza, il Parisi ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Davide Limoncello, formulando quattro motivi di impugnazione. 2.1.
Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta per insussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. Sul punto ha contestato le conclusioni del Tribunale nisseno in relazione alla ritenuta competenza del giudice distrettuale nonostante l'esclusione dell'aggravante menzionata. 2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge, carenza e illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo a) in quello di tentato omicidio.
Nel caso di specie non sussistono gli estremi per la più grave qualificazione giuridica per la quale ha optato il Tribunale dovendosi, semmai, ritenere configurabile il più lieve reato di lesioni. Ciò in ragione del numero dei colpi esplosi (indicati dal Tribunale in due soli), delle modalità del fatto e della traiettoria degli stessi. Peraltro, qualora il Parisi fosse stato mosso da un intento omicidiario avrebbe organizzato un'azione completamente diversa con maggiori possibilità di «successo». Sul colpo esploso sul parabrezza non è stata effettuata alcuna indagine particolare per accertarne la traiettoria.
Nel senso della volontà di ledere e non di uccidere depone anche l'entità davvero minima delle lesioni riportate dalla vittima. jl 2.3. Con il terzo motivo è stata contestata la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di premeditazione. A tale proposito sono state richiamate la scarsa accuratezza della preparazione dell'azione criminale, la vicinanza con il locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, l'assenza di prove circa lo studio del tragitto del veicolo sul quale si trovava il Raniolo. 2.4. Con il quarto motivo sono stati contestati i medesimi vizi precedentemente illustrati (violazione di legge e vizio di motivazione) in punto di esigenze cautelari affermando che, «così per come si è svolta, l'azione delittuosa appare il frutto di una bravata posta in essere da un soggetto che, è solito risolvere controversie personali in maniera eclatante ma senza mai attingere alla vita altrui».3.
Il Procuratore Generale ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il difensore del Parisi ha presentato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Con riferimento al primo motivo, coglie nel segno l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Procuratore Generale per difetto di specificità; difetto che si apprezza maggiormente se si considera anche la parziale eccentricità del motivo di ricorso rispetto alla ratio decidendi adottata dal Tribunale di Caltanissetta. La difesa lamenta che dall'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale (eccezione che, si sostiene, essere stata «totalmente accolta») il Tribunale non abbia fatto discendere le «conseguenze previste dalla legge», ossia la competenza del Tribunale di Gela in luogo di quello distrettuale di Caltanissetta.
Il motivo di ricorso, in tale parte, è radicalmente inammissibile atteso che il Tribunale del riesame non ha accolto alcuna eccezione di incompetenza per territorio per come si desume chiaramente a pag. 16 della motivazione dell'ordinanza impugnata ove, esplicitamente, si afferma di «respingere la doglianza avanzata dalla difesa del Parisi sul punto». Nel resto, la censura si palesa come manifestamente infondata. Il profilo che è stato accolto ha avuto riguardo esclusivamente alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., la cui eliminazione, tuttavia, è stata ritenuta ininfluente al fine di escludere la competenza del giudice distrettuale sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, «in materia di procedimenti per i delitti indicati dall'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., sussiste la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale quando la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, inclusa nella notizia di reato iscritta nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., sia poi stata ritenuta insussistente in sede di valutazione cautelare» (Sez. 1, n. 27181 del 10/05/2013, Wang, Rv. 256370-01, e altre conformi precedenti e successive).
Sul punto, oltre all'aspetto contraddittorio sopra evidenziato, il motivo è del tutto generico e reiterativo di argomentazioni già smentite dal Tribunale nisseno.2. In relazione al secondo motivo, quanto alla dedotta carenza motivazionale, si osserva che risale a Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie».
L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità che, da ultimo lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976, e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione. Si tratta di orientamento che si pone in esplicita continuità con quello più risalente espresso dall'esplicita affermazione secondo cui «l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione delle misura cautelare e del tribunale del riesame.
Il controllo di legittimità è perciò circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro di carattere negativo, il cui possesso rende l'atto insindacabile:
1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza nel testo dell'esposizione di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (fra le molte Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, Marseglia, Rv. 206104). Peraltro, occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683;
Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213, e altre conformi precedenti). 2.1. La censura riguarda esclusivamente la motivazione relativa alla qualificazione giuridica del fatto che il Tribunale ha compiuto con argomentazioni logiche, coerenti e prive del vizio (che dovrebbe risultare dal testo del provvedimento) lamentato dalla difesa. In realtà, ciò che si pretende è la rivalutazione in fatto della ricostruzione operata in termini coerenti ed insindacabili dai giudici di merito il cui nucleo centrale è rinvenibile nella esplosione di colpi di arma da fuoco da uno scooter in movimento all'indirizzo di un'automobile (anch'essa in movimento) sulla quale viaggiavano due persone.
I colpi hanno attinto il parabrezza lato passeggero e quindi erano indirizzati, almeno uno, verso una parte dell'automobile occupata dal passeggero (il Raniolo, appunto). Il Tribunale, nel ricostruire proprio la vicenda per la quale si procede, ha valorizzato lo strumento utilizzato, le modalità del fatto, l'avere lo sparatore attirato l'attenzione degli occupanti l'automobile a fronte dei quali la dedotta, in sede di legittimità, possibilità di consumare una eventuale azione omicidiaria, con modalità alternative e di più agevole realizzazione, si pone in termini meramente congetturali ed ipotetici.
Si tratta di elementi valorizzati in funzione dell'affermazione della «qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine al reato addebitatogli» (in tal senso, fra le molte Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704, e altre conformi) proprio della fase cautelare che non viene messa in crisi dalle generiche e frammentarie prospettazioni contenute nel ricorso. 2.2. Immune da censure anche la parte relativa alla qualificazione giuridica del fatto, secondo la provvisoria prospettazione formulata in sede cautelare. Sul punto non assume specifico rilievo la circostanza che le lesioni patite dalla vittima siano state lievi atteso che, in astratto, la circostanza che non ricorra il pericolo di vita non è decisiva per escludere la sussistenza del reato di tentato omicidio e ritenere configurabile, invece, quello diverso di lesioni personali atteso che il criterio applicabile, per distinguere le due fattispecie, è stato individuato dalla giurisprudenza di legittimità in termini che prescindono dalla circostanza in questione.
Si afferma, infatti, che «in tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dell'atto lesivo» (Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, Tripodi, Rv. 257881).Sul punto la motivazione appare logica e congrua avendo, peraltro, fatto applicazione corretta dei parametri legali e giurisprudenziali in punto di tentato omicidio specie con riguardo al dolo alternativo (fra le molte, Sez. 1, n. 43250, del 13/04/2018, Alfieri, Rv. 274402).
3. Anche il terzo motivo contiene la promiscua censura di violazione di legge e vizio motivazionale riferita all'aggravante della premeditazione. Alla luce di quanto sopra esposto in punto di motivazione, quella riferita all'aggravante in questione appare assolutamente esente da censure essendo stata ampiamente oggetto di congrua e logica motivazione desunta dalla valorizzazione di elementi fattuali idonei a sostenerne la configurabilità. Si tratta dell'organizzazione preventiva, del reperimento dell'arma, della individuazione di un complice. Non smentiscono tale ricostruzione gli elementi di fatto segnalati dalla difesa (vicinanza del Commissariato, scarsa accuratezza della preparazione, mancanza di prove circa lo studio del tragitto del veicolo) trattandosi di elementi fattuali che non possono trovare ingresso in questa sede e la cui mancata valutazione non è idonea ad inficiare la tenuta logica della motivazione. 3.1.
A ciò si aggiunga che il ricorrente non vanta alcun effettivo e concreto interesse a sollevare la questione relativa all'aggravante in sede cautelare in quanto dalla sussistenza o dalla esclusione della stessa non scaturiscono effetti sui termini di durata massima della custodia che sono parametrati a quelli del delitto tentato (Sez. 3, n. 20891, del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508).
4. Il quarto motivo, in punto di esigenze cautelari, è parimenti inammissibile. Esso, a fronte di illustrazione approfondita e pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità del pericolo di reiterazione (in ordine al quale il Tribunale ha valorizzato le modalità del fatto, la personalità dell'indagato, la commissione di analogo fatto, in passato, per ragioni sentimentali), si risolve nella mera petizione di principio (irrilevante) sulle modalità con le quali Parisi è solito risolvere i suoi problemi. Sul punto, si segnala, fra le molte, il precedente con il quale è stato deciso che «in tema di esigenze cautelari - ove l'indagato sia dedito, per il suo "modus vivendi", a commettere delitti in modo continuativo e seriale - il giudizio sul pericolo di recidiva non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dall'analisi della personalità dell'indagato, dall'esame delle sue concrete condizioni di vita, da dati ambientali o di contesto, nonché dalle modalità dei fatti o 3 per cui si procede» (Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, S., Rv. 274085 - 01). 9.) Il Tribunale si è attenuto correttamente a tale principio esprimendo un giudizio insindacabile e logico relativamente al profilo in esame, senza che in ricorso siano stati evidenziati profili idonei a smentire l'adeguatezza del percorso argomentativo seguito.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass