Sentenza — n. 29018/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Catanzaro - investito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. della richiesta di appello del Pubblico ministero - ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere a Piero Castagna anche per i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967 in relazione ai quali la richiesta cautelare era stata respinta dal Giudice per le indagini preliminari di Vibo Valentia che aveva applicato la predetta misura per il solo reato di cui agli artt. 56, 575 e 577 cod. pen. commesso dal Castagna in danno di Francesco Alberto Punta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 310 cod. proc. pen, art. 275-bis c.p, art. 275-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 29018/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa dell'indagato ha formulato tempestiva istanza di discussione orale ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASTAGNA PIERO nato a VIBO VALENTIA il 05/10/1978 avverso l'ordinanza del 14/01/2021 del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. L'avvocato ROTUNDO SERGIO del foro di CATANZARO in difesa di CASTAGNA PIERO preliminarmente deposita in aula la dichiarazione di nomina e la revoca dei precedenti difensori. Conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Catanzaro - investito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. della richiesta di appello del Pubblico ministero - ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere a Piero Castagna anche per i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967 in relazione ai quali la richiesta cautelare era stata respinta dal Giudice per le indagini preliminari di Vibo Valentia che aveva applicato la predetta misura per il solo reato di cui agli artt. 56, 575 e 577 cod. pen. commesso dal Castagna in danno di Francesco Alberto Punta.
La sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato è stata desunta dalle dichiarazioni della persona offesa che, nel descrivere le circostanze nelle quali è avvenuta l'aggressione ad opera del Castagna, ha affermato che l'esplosione di più colpi di pistola da parte dell'indagato è avvenuta con un'arma da questi detenuta e portata sul luogo in cui si sono svolti i fatti. In punto di credibilità della persona offesa, il Tribunale ha richiamato il giudicato cautelare formatosi in relazione al reato di tentato omicidio e segnalato la non credibilità (tenuto conto delle dichiarazioni della persona offesa e del mancato ritrovamento dell'arma) della versione dell'indagato, secondo cui la pistola, al momento della colluttazione con il Punta, era nella disponibilità di quest'ultimo, era caduta ed era stata afferrata dal Castagna il quale aveva esploso i colpi verso la vittima e, esaurito il caricatore, aveva lanciato in aria l'arma prima di andarsene.
Tanto integrava, secondo il Tribunale, la sussistenza della gravità indiziaria. In relazione alle esigenze cautelari richiamava sia le modalità del fatto che le considerazioni già articolate nell'ordinanza di riesame in punto di tentato omicidio confermate dalla Corte di cassazione, anche a fronte della mancata indicazione di elementi contrari forniti dalla difesa.
2. Avverso detta ordinanza, il Castagna ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Diego Brancia, articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha dedotto «violazione degli artt. 99, 61 n. 2 c.p. e artt. 2, 4, e 7 L. n. 895 del 1967 di cui al capo b), nonché degli artt. 273, 274, 192 c. 2 e 3 del c.p.p., nonché dell'art. 292, comma 2, lett.
c) c.p.p., in relazione all'art. 606 c.1, lett. e), per manifesta illogicità per taluni versi, e, mancanza per altri, della motivazione in punto di ricorrenza della gravità indiziaria, stante l'incoerenza del quadro cautelare rappresentato in ordine al capo b) perché, al fine di commettere il reato di cui al capo a), illegalmente deteneva e portava, a bordo dell'auto Fiat Panda a lui in uso e in luogo pubblico, un'arma da sparo (pistola) non ancora individuata». Un primo profilo di contraddittorietà è stato segnalato per avere ritenuto il Tribunale sussistenti le esigenze cautelari nonostante l'indagato si trovasse già detenuto in carcere per il reato di tentato omicidio.
Ulteriore carenza motivazionale è stata denunciata per avere il Tribunale meramente elencato le fonti di prova poste a fondamento della pronuncia (fra cui le dichiarazioni di persone estranee presenti ai fatti) senza indicarne il contenuto. Inoltre, il Tribunale ha mancato di considerare che l'arma potrebbe non essere stata rinvenuta perché raccolta da qualcuno nel lasso di tempo (circa mezz'ora) intercorso tra il fatto e l'intervento delle Forze dell'Ordine. Ancora, i giudici catanzaresi hanno omesso di valutare le pacifiche circostanze, emerse nel corso delle indagini, che il Punta era detentore di armi, che le persone indicate come presenti al momento della discussione tra Castagna e Punta hanno smentito la persona offesa e che, secondo lo stesso pubblico ministero, l'arma è stata presa dall'indagato dopo una prima discussione con la persona offesa. 2.2.
Con il secondo motivo è stata dedotta «violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) in relazione agli artt. 274, lett.
c) e 275-bis c.p.p. per illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione della misura degli arresti domiciliari con le cautele previste dall'art. 275-bis c.p.p., nonché in punto di applicazione della misura in carcere quale extrema ratio». Il Tribunale ha omesso di considerare la confessione del Castagna in ordine all'esplosione dei colpi di arma da fuoco e la difesa ha segnalato come vi sia un favor da parte del legislatore per la misura egli arresti domiciliari con le cautele di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen.. Nel caso specifico, il tempo trascorso dalla commissione del fatto avrebbe potuto essere positivamente valutato nel senso sollecitato dal difensore. Peraltro, non erano configurabili, nella fattispecie, né il pericolo di fuga (essendosi l'indagato spontaneamente costituito), né quello di inquinamento delle prove (non avendo mai posto in essere, il Castagna, alcun comportamento violento o minaccioso). Su tali esigenze, peraltro, il Tribunale non ha operato una autonoma valutazione delle esigenze cautelari.
3. La difesa dell'indagato ha formulato tempestiva istanza di discussione orale ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Quanto al profilo riguardante il vizio motivazionale che affliggerebbe l'ordinanza impugnata, si osserva che risale a Sez. U, n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie».
L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità che, da ultimo lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione. Peraltro, occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683;
Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213 e altre conformi precedenti). 2.1. Operata tale doverosa premessa, si evidenzia come il vizio motivazionale è stato dedotto sotto molteplici profili, tutti ugualmente inammissibili perché manifestamente infondati o relativi a profili strettamente attinenti al merito e, quindi, insuscettibili di una nuova valutazione in questa sede di legittimità. Quanto al profilo di «illogicità motivazionale» per avere applicato il Tribunale la misura della custodia in carcere a soggetto già detenuto in relazione ad altro titolo, si osserva che, in realtà, la censura, lungi dal riguardare il profilo strettamente argomentativo dell'ordinanza, introduce il tema della compatibilità della misura cautelare della custodia in carcere rispetto alla condizione del soggetto già detenuto che, pacificamente, la giurisprudenza ammette anche con riferimento a coloro che siano detenuti a titolo definitivo.
Sul punto si condivide l'orientamento secondo cui «lo stato di detenzione per altra causa, ed anche in virtù di una condanna definitiva alla pena dell'ergastolo, del destinatario di una misura coercitiva custodiale, non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa» (Sez. 1, n. 48881 del 02/10/2013, Barranca, Rv. 258066; conformi Sez. 5, n. 28750 del 10/04/2017, Perskura, Rv. 270535 ed anche Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, Bastone, Rv. 274198).
Va dunque ribadito che la condizione di detenzione (nel caso di specie per altro titolo di reato connesso con quello per il quale si procede) non costituisce ostacolo, neppure sotto il profilo del pericolo di reiterazione, all'applicazione della misura in ragione dell'autonomia delle vicende cautelari relative ai diversi reati. 2.2. Insussistente, il denunciato vizio motivazionale, anche con riguardo all'aspetto che riguarda l'adozione della tecnica della motivazione per relationem. Anche in questo caso può richiamarsi la giurisprudenza di legittimità secondo cui, «in tema di impugnazioni "de libertate", l'ordinanza ex art. 310 cod. proc. pen. che accolga l'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di misure cautelari personali, nel fornire, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., adeguata motivazione in relazione a tutti i presupposti della misura (gravi indizi di colpevolezza, esigenze cautelari e criteri di scelta della misura stessa), può legittimamente fare richiamo, anche integrale, ad altro atto del procedimento, a condizione che, da un lato, il giudice dell'impugnazione cautelare dia conto del proprio esame critico degli elementi richiamati e delle ragioni della loro rilevanza e, dall'altro, mostri di aver valutato le specifiche questioni che le parti abbiano ritualmente sottoposto al suo vaglio» (Sez. 6, n. 57529 del 29/11/2017, Desiderato, Rv. 272205) .
Nel caso di specie, l'atto del procedimento al quale è stato compiuto richiamo è l'ordinanza dello stesso Tribunale del riesame relativa al delitto di tentato omicidio ascritto al Castagna in danno del Punta e commesso proprio con l'arma per il cui porto e detenzione è stato emesso il provvedimento qui impugnato. 2.3. Ininfluenti si rivelano, inoltre, ai fini del vizio motivazionale i profili che riguardano la causale dell'azione (l'eventuale condotta illecita posta in essere dal Punta verso la moglie - sorella dell'indagato - e la figlia) così come la circostanza che il Punta fosse detentore di armi.
Parimenti irrilevante, ai fini di interesse, la circostanza che i testi indicati dalla persona offesa abbiano escluso di avere assistito alla conversazione tra Castagna e Punta. L'ordito motivazionale, infatti, si regge, principalmente, sulla valutazione di attendibilità della dichiarazione del Punta che ha descritto l'aggressione posta in essere dal Castagna ai suoi danni mediante una pistola portata sul luogo degli spari dallo stesso indagato. Tale valutazione è stata giustificata anche alla luce dell'esito dell'incidente cautelare relativo al reato di tentato omicidio, che ha visto confermata provvisoriamente la ricostruzione effettuata dalla persona offesa le cui dichiarazioni anche il provvedimento qui impugnato ha ritenuto maggiormente credibili rispetto alla versione dei fatti del Castagna, riepilogata anche in ricorso con la sollecitazione a questa Corte di operarne una inammissibile rivalutazione nel merito.
Analogamente sono inammissibili le censure volte a confrontare le dichiarazioni del Punta con quelle di altri testimoni presenti sul posto al momento dei fatti in quanto implicanti valutazioni, parimenti, di merito non suscettibili di essere compiute in questa sede e giustificate (segnatamente si veda pag. 8 del ricorso ove si formulano alcune ipotesi sulla sorte dell'arma non rinvenuta sul luogo dell'aggressione) con una ricostruzione puramente congetturale della vicenda.
3. In ordine al motivo avente ad oggetto le esigenze cautelari, in ordine alla tecnica redazionale della motivazione per relationem, si rinvia a quanto esposto in precedenza segnalando, in ogni caso, che l'ordinanza impugnata, con motivazione sintetica ma puntuale ed insindacabile in sede di legittimità, ha richiamato la gravità del fatto e le modalità della sua commissione. Proprio alla luce di tali elementi il Tribunale ha ritenuto unica misura in grado di preservare le esigenze cautelari quella della custodia in carcere. Tale argomentazione è idonea a soddisfare il requisito motivazionale anche con riferimento alla mancata applicazione della misura più gradata di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen. se solo si considera che «il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico)» (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili Maurizio, Rv. 277762-01).In ogni caso si evidenzia come non sia ravvisabile alcuna violazione di legge (genericamente e promiscuamente dedotta nel secondo motivo unitamente al vizio motivazionale) nel momento in cui, ravvisate le esigenze cautelari segnalate ed individuati i concreti pericoli da preservare, si sia reputata unica misura idonea quella della custodia cautelare in carcere.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. Va, infine, disposta, a cura della Cancelleria, l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg