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Sentenza — n. 29017/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29017/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29017/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà, avanzate da Giuseppe Mele, detenuto in espiazione di pene concorrenti imputabili a reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Il Tribunale richiamava, a sostegno della decisione, le negative informazioni di polizia in ordine ai pregressi collegamenti del condannato con il crimine organizzato, nonché l'esistenza di un procedimento penale ancora pendente.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 29017/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nelle corrispondenti valutazioni il Tribunale di sorveglianza gode di uno spazio di apprezzamento discrezionale, ma esiste uno standard motivazionale minimo, che risulta nella specie palesemente non rispettato. I riferimenti al passato criminale del condannato, operati dall'ordinanza impugnata, sono assertivi e fugaci, né essa dà conto, neppure in modo sintetico, dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità di cui all'art. 13 Ord. pen., base del successivo programma individualizzato di trattamento, nonostante la lunga carcerazione dal condannato già patita; e lo stesso richiamo all'esistente pendenza di natura penale non è temporalmente circostanziato, risultando in tal modo privo d'incidenza prognostica.4.

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale traffico aggravato di stupefacenti semiprigionia assistenza riabilitativa precedenti penali rilevanti confisca di valori patrimoniali
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mele Giuseppe, nato a Napoli il 07/06/1977 avverso l'ordinanza del 29/06/2020 del Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà, avanzate da Giuseppe Mele, detenuto in espiazione di pene concorrenti imputabili a reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Il Tribunale richiamava, a sostegno della decisione, le negative informazioni di polizia in ordine ai pregressi collegamenti del condannato con il crimine organizzato, nonché l'esistenza di un procedimento penale ancora pendente.

2. Il condannato propone ricorso per cassazione, • tramite il difensore di fiducia, affidato ad unico articolato motivo in cui deduce violazione di legge e vizio della motivazione. Il ricorrente sostiene che il giudice a quo avrebbe totalmente pretermesso la valutazione del suo percorso penitenziario, in corso da ben sette anni, ignorandone gli evidenti progressi, valsi l'ammissione al regime dei permessi premio e al lavoro esterno. L'apprezzamento di tali elementi avrebbe reso anacronistico il formulato giudizio di pericolosità sociale e consentito l'ammissione quanto meno alla misura gradata della semilibertà.

3. Il ricorso è fondato. Basti in proposito rilevare che, come da questa Corte ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174- 01; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602-01; Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322; Sez. 1, n. 1501 del 12/03/1998, Fatale, Rv. 210553), ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e degli altri benefici penitenziari, non può certamente essere trascurata la tipologia e la gravità dei reati commessi, ma si deve avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti' per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o meno, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso le richieste misure alternative.

Nelle corrispondenti valutazioni il Tribunale di sorveglianza gode di uno spazio di apprezzamento discrezionale, ma esiste uno standard motivazionale minimo, che risulta nella specie palesemente non rispettato. I riferimenti al passato criminale del condannato, operati dall'ordinanza impugnata, sono assertivi e fugaci, né essa dà conto, neppure in modo sintetico, dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità di cui all'art. 13 Ord. pen., base del successivo programma individualizzato di trattamento, nonostante la lunga carcerazione dal condannato già patita; e lo stesso richiamo all'esistente pendenza di natura penale non è temporalmente circostanziato, risultando in tal modo privo d'incidenza prognostica.4.

L'ordinanza suddetta deve essere per l'effetto annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così deciso il 21/05/2021 Il Consigl