Sentenza — n. 29015/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 24 luglio 2020, la Corte di appello di Milano respingeva l'istanza, proposta dal condannato Alvarez Falcones Nelson Enrique, volta ad ottenere la rescissione del giudicato di condanna di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 31 ottobre 2019, irrevocabile il 15 gennaio 2020, con la quale il predetto era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 6.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 I. n.110 del 1975.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 29015/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 4 I. n.110 del 1975.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALVAREZ FALCONES NELSON ENRIQUE nato il 28/09/1990 avverso l'ordinanza del 24/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppina Casella, che ha chiesto disporsi la revoca della sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano il 31/10/2019 e la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale, con ogni ulteriore conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 24 luglio 2020, la Corte di appello di Milano respingeva l'istanza, proposta dal condannato Alvarez Falcones Nelson Enrique, volta ad ottenere la rescissione del giudicato di condanna di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 31 ottobre 2019, irrevocabile il 15 gennaio 2020, con la quale il predetto era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 6.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 I. n.110 del 1975.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, avv. Giuseppe Capobianco, che ne ha chiesto l'annullamento per vizio di motivazione. A sostegno della richiesta si è addotto che: - l'Alvarez non aveva mai ricevuto notizie o informazione del procedimento a suo carico; - le notifiche erano state eseguite nel domicilio eletto all'atto dell'identificazione da parte della polizia giudiziaria, presso il difensore di ufficio; - di non avere avuto con detto professionista un effettivo rapporto professionale né di aver ricevuto dallo stesso alcuna informazione sul procedimento; - erroneamente la Corte di appello di Milano aveva rigettato la sua richiesta, non facendo applicazione del principio di diritto elaborato dalle sezioni Unite di questa Corte, ma rifacendosi a precedenti giurisprudenziali difformi e ravvisando, pertanto, una presunzione di conoscenza proprio in virtù della riferita elezione di domicilio, della regolarità delle notifiche e dell'onere di mantenere contatti con il difensore di ufficio.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 3.1. La difesa lamenta l'erroneità in punto di diritto della decisione di rigetto e la mera apparenza della relativa motivazione. 3.2. La Corte di appello ha negato che il ricorrente avesse versato in condizioni di incolpevole mancata conoscenza del processo, al quale era rimasto assente, sul rilievo che il medesimo aveva subito il sequestro dello sfollagente retrattile e nell'immediatezza aveva tentato di giustificarne il possesso; aveva ricevuto, all'atto del controllo, notizia immediata delle indagini a suo carico per violazione della legge sulle armi; aveva sottoscritto il verbale di identificazione, dichiarando di non essere in grado di eleggere un domicilio né di nominare un difensore e gli era stato nominato un difensore di ufficio; era, dunque, perfettamente al corrente del procedimento a suo carico e aveva l'onere di attivarsi per prendere contatti informativi con il proprio difensore sugli sviluppi del procedimento. 3.3.
Ebbene le verifiche condotte dalla Corte di merito e le conclusioni raggiunte non considerano gli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente affermato che, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, la conoscenza del procedimento, effettiva e reale e non soltanto presunta per la regolarità del sistema delle notificazioni, deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, che non è equiparabile a quella offerta dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari, perché non contenente le informazioni essenziali per comprendere la prossima celebrazione del processo, il luogo ed il tempo dell'udienza, l'accusa contestata, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire, ovvero a proporre impugnazione, oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez.
U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro Luigi, Rv. 275716). Soltanto in questi ultimi casi, secondo le Sezioni Unite, il processo può legittimamente celebrarsi in assenza dell'imputato, colpevolmente postosi nelle condizioni di non ricevere le necessarie informazioni e disinteressatosi del suo esito. I medesimi principi sono stati ulteriormente sviluppati dalla giurisprudenza successiva: le Sezioni Unite, nell'occuparsi del processo in assenza, hanno affermato che, ai fini della relativa dichiarazione, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez.
U , n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Pm in proc. Ismail, Rv. 279420). 3.4. Argomentando alla stregua della Corte territoriale si desume in maniera sostanzialmente automatica "l'ignoranza colpevole", ostativa alla rescissione, proprio e solo dal fatto che, nel corso delle indagini preliminari, l'imputato abbia eletto domicilio presso il difensore d'ufficio assegnatogli all'atto della sua identificazione; d'altra parte, «l'assente involontario» è gravato da «un onere di allegazione delle specifiche ragioni che giustificano la richiesta di rescissione e degli elementi che vengono indicati a sostegno delle medesime, la cui fondatezza spetta al giudice verificare, ma anche accertare attraverso le [...] integrazioni istruttorie che si rivelassero necessarie» (Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137) 4.
Per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano che si dovrà attenere ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. Così deciso i