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Sentenza — n. 29014/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29014/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29014/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 24 settembre 2020, il Tribunale di Noia applicava all'imputato Giovanni Domigno, su sua richiesta concordata con il Pubblico ministero, la pena di anni cinque di reclusione in relazione al reato di tentato omicidio in danno di Antonio Carillo (fatto commesso in Sant'Anastasia il 29 febbraio 2020), disponendo, tra l'altro, la confisca del telefono cellulare in sequestro.

Regesto Legislator

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art. 240 cod. pen, art. 448 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29014/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n, 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348). Ora, l'estensione dell'applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare l'esercizio del suo potere discrezionale quando procede a confisca facoltativa, indicando il rapporto di asservimento effettivo tra cosa e reato e illustrando le ragioni per quali ritiene che la libera disponibilità del bene possa costituire un incentivo alla reiterazione di condotte criminose.

Parole chiave

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tentato omicidio assassinio indagine per omicidio reati contro la sfera personale riservata delitto contro la persona uso del telefono cellulare alla guida

Disposizioni normative citate

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art. 240 cod. pen
Ricorre per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata per erronea qualificazione giuridica del fatto quale tentato omicidio in luogo di lesioni personali e per difetto di motivazione in ordine alla disposta confisca ex art. 240 cod. pen.
art. 448 cod. proc. pen
Nessuno ostacolo si frappone alla disamina della doglianza in punto di ammissibilità anche se valutata in base alla regola dettata dal comma 2-bis nell'art. 448 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DOMIGNO GIOVANNI nato a NAPOLI il 07/07/1984 avverso la sentenza del 24/09/2020 del TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pasquale Fimiani, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del telefono cellulare, con eliminazione della relativa statuizione, e di dichiarare nel resto inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 24 settembre 2020, il Tribunale di Noia applicava all'imputato Giovanni Domigno, su sua richiesta concordata con il Pubblico ministero, la pena di anni cinque di reclusione in relazione al reato di tentato omicidio in danno di Antonio Carillo (fatto commesso in Sant'Anastasia il 29 febbraio 2020), disponendo, tra l'altro, la confisca del telefono cellulare in sequestro.

2. Ricorre per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata per erronea qualificazione giuridica del fatto quale tentato omicidio in luogo di lesioni personali e per difetto di motivazione in ordine alla disposta confisca ex art. 240 cod. pen. del telefono cellulare, asseritannente pertinente al reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è solo parzialmente fondato e va dunque accolto nei limiti di quanto in seguito specificato.

2. Il primo motivo, seppure in astratto ammissibile, è privo di qualsiasi fondamento e articolato in modo puramente teorico. Come anche di recente statuito da questa Corte regolatrice, la qualificazione giuridica del fatto ritenuta in sentenza e corrispondente a quella oggetto del libero accordo tra le parti processuali può essere messa in discussione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o frutto di un errore manifesto. Non è ammissibile, quindi, un ricorso per cassazione che si limiti ad evocare, quale necessario passaggio logico del motivo di censura, aspetti in fatto e profili probatori non emergenti ictu ()cui/ dal contenuto descrittivo dell'accusa contestata.

Precisato che il contegno tenuto dall'imputato subito dopo la commissione del fatto (l'aver prestato soccorso alla vittima dopo l'accoltellamento) è stato apprezzato nella valutazione condotta sulla congruità della pena richiesta, il giudice di merito ha implicitamente escluso l'invocata qualifica più favorevole del fatto, osservando che la vittima era stata attinta al torace con un coltello con lama di venti centimetri e che l'evento esiziale era stato scongiurato dal provvidenziale intervento di Amedeo Siciliano, che aveva bloccato la copiosa perdita ematica con un giubbino e provveduto ad accompagnare il Carillo presso la clinica Villa dei Fiori ove era stato ricoverato.

Dunque, il Tribunale ha esposto, in modo chiaro e con precisi riferimenti agli atti delle indagini preliminari richiamati per relationem, la correttezza della qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio in relazione alla particolare offensività dello strumento impiegato, al colpo inferto in zona vitale, alle serie conseguenze patite. Di contro, del tutto generica è la censura sulla non configurabilità dell'animus necandi, che si risolve in una labiale affermazione e nella richiesta, inammissibile, di una diversa qualificazione giuridica che presenta margini significativi di opinabilità e non si rivela affatto frutto di alcun errore manifesto delle parti e/o del giudice.

2. E', invece, fondato il secondo motivo. La sentenza in verifica si è limitata a stabilire la confisca del telefono cellulare, trattandosi di cosa pertinente al reato. Nessuno ostacolo si frappone alla disamina della doglianza in punto di ammissibilità anche se valutata in base alla regola dettata dal comma 2-bis nell'art. 448 cod. proc. pen., posto che la denunciata omessa motivazione in ordine all'applicazione della misura di sicurezza della confisca rappresenta un vizio deducibile anche se rivolto a sentenza di patteggiamento. La statuizione contestata costituisce, infatti, un aspetto estraneo all'accordo ed è oggetto di determinazione giudiziale autonoma, sicché la questione della sua carente motivazione è sottratta alla disciplina limitativa dei motivi di ricorso per cassazione, secondo la prescrizione dell'art. 448 citato (Sez.

U, n, 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348). Ora, l'estensione dell'applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare l'esercizio del suo potere discrezionale quando procede a confisca facoltativa, indicando il rapporto di asservimento effettivo tra cosa e reato e illustrando le ragioni per quali ritiene che la libera disponibilità del bene possa costituire un incentivo alla reiterazione di condotte criminose.

4. Pertanto, la sentenza impugnata, va annullata limitatamente alla confisca con rinvio al Tribunale di Nola in diversa composizione per un nuovo giudizio sul punto, al cui esito, in piena libertà cognitiva, dovrà essere offerta congrua giustificazione delle ragioni per l'imposizione della misura stessa. Nel resto il ricorso, per le considerazioni già svolte, va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla confisca del telefono cellulare con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Noia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, i