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Sentenza — n. 29010/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29010/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29010/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con decreto del 3/6/2020, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 47 O.P. avanzata da Fabio Latini, condannato per il reato ex art. 317 cod. pen., indicando che per tale titolo di reato "non sono presenti in atti elementi utili per l'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 4 bis O.P. e alla luce dei molteplici interventi della Corte costituzionale" 2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Clara Veneto, indicando a motivo di impugnazione la viola- zione di legge, anche processuale, ed il correlato vizio di motivazione in relazione agli artt. 4 bis e 47 0.P., 317 cod. pen. e 666, comma 2, cod. proc. pen. 2.1.

Regesto Legislator

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art. 317 cod. pen, art. 25 Cost; Sentenza — n. 29010/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 47 O.P. avanzata da Fabio Latini, condannato per il reato ex art. 317 cod. pen., indicando che per tale titolo di reato "non sono presenti in atti elementi utili per l'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 4 bis O.P. e alla luce dei molteplici interventi della Corte costituzionale" 2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Clara Veneto, indicando a motivo di impugnazione la viola- zione di legge, anche processuale, ed il correlato vizio di motivazione in relazione agli artt. 4 bis e 47 0.P., 317 cod. pen. e 666, comma 2, cod. proc. pen. 2.1.

Parole chiave

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principio di irretroattività attendibilità dei testimoni retroattività della rendita d'invalidità disobbedienza alla decisione dell'autorità facoltà di astenersi dal testimoniare riserva di modificazione

Disposizioni normative citate

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art. 317 cod. pen
avanzata da Fabio Latini, condannato per il reato ex art. 317 cod. pen., indicando che per tale titolo di reato "non sono presenti in atti elementi utili per l'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art.
art. 25 Cost
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LATINI FABIO, nato a BRINDISI il 29/08/1970 avverso il decreto del 03/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA L'UNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, VALENTINA MANUALI, la quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con decreto del 3/6/2020, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 47 O.P. avanzata da Fabio Latini, condannato per il reato ex art. 317 cod. pen., indicando che per tale titolo di reato "non sono presenti in atti elementi utili per l'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 4 bis O.P. e alla luce dei molteplici interventi della Corte costituzionale" 2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Clara Veneto, indicando a motivo di impugnazione la viola- zione di legge, anche processuale, ed il correlato vizio di motivazione in relazione agli artt. 4 bis e 47 0.P., 317 cod. pen. e 666, comma 2, cod. proc. pen. 2.1.

Il ricorrente si duole che nell'impugnato decreto sia stata barrata l'ipotesi dell'espiazione della condanna per reato ostativo, senza intervento di elementi utili per l'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 4 bis 0.P.: tale ipotesi non si attaglia alla situazione esecutiva del Latini, condannato per il delitto ex art. 317 cod. pen. commesso nell'anno 2010, dunque prima che tale titolo fosse inserito nell'elenco dei reati ostativi ai benefici penitenziari. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha dunque fatto applicazione retroattiva di una norma avente carattere sostanzialmente deteriore, in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 26/2/2020, senza soffermarsi a valutare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione del condannato alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali.

Si rimarca che l'art. 1, comma 6, L. n. 3 del 2019 non ha previsto alcuna norma di diritto intertemporale, ma con detta pronuncia il Giudice delle Leggi ha dichiarato la irretroattività della norma penale più sfavorevole per il condannato per fatti di concussione commessi in epoca precedente all'entrata in vigore della legge peggiorativa, in nome dei principi espressi nell'art. 25 Cost. e nell'art. 7 CEDU. 2.2. Quanto al dedotto vizio di motivazione, il ricorrente si duole dell'uso di un modulo prestampato, compilato mediante lo spunto di una casella, il cui contenuto non soddisfa i requisiti indicati dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. né risulta corrispondente al vaglio di ammissibilità dell'invocata misura alternativa.

3. Il ricorso è fondato. Nella declaratoria di inammissibilità il Presidente del Tribunale di Sorve- glianza di Napoli, tradendo le premesse indicate nello stesso decreto, che aveva espresso adesione ai molteplici interventi della Corte costituzionale, ha trascu- rato di verificare l'epoca di commissione dei fatti di concussione per i quali è in corso l'esecuzione, ed ha senz'altro affermato l'ostatività del titolo di reato alla concessione dell'invocata misura alternativa, senza considerare l'intervenuta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1, comma 6, lettera b), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 del codice penale e del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale.

In sintesi, il condannato ha il diritto di ottenere la valutazione dell'istanza nel merito secondo il regime vigente al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione della pena, giacché questo segna l'inizio della fattispecie complessa integrante il rapporto esecutivo, fissando, quindi, lo statuto normativo applicabile (Sez. 1, n. 48499 del 20/09/2019, Pm in proc. Vitale, Rv. 277797).

4. L'impugnato decreto deve quindi essere annullato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza, che dovrà esaminare l'istanza alla luce del principio di irretroattività affermato dalla Corte costituzionale, nonché con vaglio di merito dei presupposti indicati dall'art. 47, comma 3 bis, O.P.

P.Q.M.

Annulla l'impugnato decreto, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così deciso il giorno 8 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Teresaufi Adriano Iasillo DEPOS