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Sentenza — n. 29006/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses deportation appeal as family ties lack cohabitation to block expulsion under immigration law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29006/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible because the applicant failed to prove cohabitation with his Italian brother, a requirement for family ties to block deportation. Although the applicant claimed alcoholism prevented him from returning home, the court found this did not establish a stable living relationship. Consequently, the family bond was deemed insufficient to constitute a statutory obstacle to expulsion.

Regesto Legislator

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Art. 19 D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; Family ties alone do not block deportation without proven cohabitation or stable residence.

Parole chiave

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deportation appeal family ties obstacle cohabitation requirement immigration law Italian brother alcoholism defense inadmissible appeal espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 19 D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286
L'atto di opposizione era integrato, affermando l'assenza di motivazione e la circostanza di una causa ostativa all'espulsione ex art. 19 D.L.vo 25 luglio 1998, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, nr. 15114 del 26/02/2021, Kinahi
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HIBA RACHID nato a RABAT( MAROCCO) il 13/08/1976 avverso l'ordinanza del 12/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica, dott. G. Locatelli che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Hiba Rachid ha presentato opposizione avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva disposto l'espulsione del detenuto, opposizione con cui affermava di avere una famiglia in Italia disposta ad accoglierlo. L'atto di opposizione era integrato, affermando l'assenza di motivazione e la circostanza di una causa ostativa all'espulsione ex art. 19 D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, vivendo Hiba con il fratello, cittadino italiano, oltre alla mancata considerazione dei legami familiari e della durata del soggiorno in Italia, essendo ivi giunto da quindici anni.

Hiba era dedito all'alcolismo, ragione che, per vergogna, gli impediva di far rientro a casa. Ciò, tuttavia, non avrebbe reso possibile procedere all'espulsione per legami importanti in Italia. Il collegio ha osservato che provvedimento di espulsione era stato emesso nel concorso dei presupposti di legge (la pena non era superiore a due anni; il titolo non riguardava reati ostativi; il condannato era in regime ordinario detentivo, non essendo stato ammesso a misure alternative, con la conseguenza che non ricorrevano condizioni ostative alla disposta espulsione, essendo, per altro verso, certa l'identità e la mancanza di un titolo legittimante permanere sul territorio nazionale -permesso di soggiorno-).

Quanto affermato dall'Hiba e dai carabinieri si concretizzava, pertanto, nel fatto che, al momento dell'arresto e nel periodo precedente, egli non si trovasse in rapporto di convivenza con il fratello. I legami con la famiglia, pur se forti non assurgevano alla condizione di circostanze ostative all'espulsione (ex art.19 D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286).

2. Ricorre per cassazione Hiba Rachid, con il miniero del difensore di fiducia e deduce quanto segue. 2.1. Con il ricorso lamenta l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 13 comma II del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 per i legami familiari e la durata del soggiorno. Nell'adottare il provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero che abbia esercitato il diritto al riconoscimento familiare o che lo abbia attuato si tiene conto anche della natura e della effettività dei vincoli anzidetti.

3. Le doglianze sono manifestamente infondate. E' rilevante stabilire se e in che misura la presenza di legami familiari nel nostro Paese rientri tra le cause ostative all'espulsione.Questa Corte ha chiarito che in tema di espulsione dello straniero quale misura alternativa alla detenzione, ricorre la causa ostativa della convivenza con un parente entro il secondo grado di nazionalità italiana qualora sussista un rapporto di coabitazione che tragga titolo, oltre che dal coniugio, dal suddetto vincolo di parentela, di cui sia accertata l'effettività secondo indici di apprezzabilità esterna (Sez. 1, nr. 15114 del 26/02/2021, Kinahi, Rv. 280904).

Nella specie, tuttavia, pur dato per acquisito il legame familiare e il rapporto di collateralità, con il germano indicato, non emerge dalla stessa prospettazione del ricorrente un vincolo di convivenza o di coabitazione, richiamando, sia i carabinieri, che l'istante una condizione di dipendenza dall'alcool che lo induceva a stare lontano dalla casa del fratello "per vergogna". Ebbene questo elemento si rivela assorbente e non è suscettibile di essere superato dalla "disponibilità all'accoglimento" presso la sua abitazione, manifestata dal fratello rappresentata nel ricorso proposto.

Deriva da quanto prémesso che, in fatto, è acquisito il dato relativo al difetto di coabitazione o di convivenza del ricorrente con il fratello, elemento che esclude che l'anzidetta disponibilità possa porsi come elemento ostativo all'espulsione, non potendo rilevare la convivenza come elemento meramente virtuale o come un legame che non si caratterizza con crismi duraturi e di stabilità. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e tenuto conto del grado di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11 giugno 2021. Il Consi