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Sentenza — n. 29004/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses prisoner's appeal regarding non-delivery of correspondence censorship orders as inadmissible.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29004/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Guarino's appeal inadmissible, rejecting his claims regarding the lack of notification and insufficient motivation for the non-delivery of his correspondence. The court held that the supervisory judge's decision to withhold the text of the censorship order was legally sound because the law only requires notification of the retention, not the underlying text, to prevent the detainee from accessing it. Consequently, the court found no violation of the right to defense or effective judicial protection, upholding the balance between public safety and the prisoner's rights.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis L. 354/1975; Art. 18-ter Ord. pen.: The supervisory judge is not required to notify the detainee of the text of the censorship order, and the general motivation provided by the censorship office suffices to ensure effective judicial protection without violating the right to defense.

Parole chiave

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prisoner correspondence censorship non-delivery of documents right to defense violation supervisory judge notification effective judicial protection censura costituzionale censura formulata in modo carente segreto professionale dei giornalisti

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354
Del resto, se al detenuto fosse permesso di comunicare liberamente sarebbe stato privato di significato il regime di cui all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354, regime cui egli era sottoposto.
Art. 18-ter L. 26 luglio 1975, n. 354
Con il terzo motivo si osserva che la motivazione del provvedimento impugnato, generico e stereotipato rendeva il detenuto privo di una tutela effettiva e si lamenta la violazione dell'art. 18-ter L. 26 luglio 1975, n. 354 e dell'art.
Art. 15 Cost.
354 e dell'art. 15 Cost. nonché del diritto di difesa di cui all'art.
Art. 24 Cost.
nonché del diritto di difesa di cui all'art. 24 e 111 Cost.Il trattenimento delle fotografie era del tutto immotivato.
Art. 111 Cost.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 15 Cost
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 14871 del 04/03/2020, Guarino G.
(Sez. 1, n. 14871 del 04/03/2020, Guarino G., Rv.
Sez.U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov
Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio
239694; Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto; Sez.
Sez. 2, del 7 marzo 2007 n. 11940, Lamiranda
25933, Malgioglio, non massimata sul punto; Sez. 2, del 7 marzo 2007 n. 11940, Lamiranda, non massimata), con la conseguenza che non v'è la lesione lamentata del diritto di difesa.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUARINO GIUSEPPE nato a SIRACUSA il 14/06/1983 avverso l'ordinanza del 14/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria della dott.ssa Paola Mastroberardino, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Nell'esercizio dell'attività di controllo sulla corrispondenza è stata trattenuta una missiva in arrivo a Giuseppe Guarino, lettera che si è ritenuto contenesse messaggi a contenuto ambiguo o criptico. Il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Milano ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse adeguatamente motivato, evidenziando che la missiva indirizzata al detenuto contenesse messaggi provenienti dall'esterno e che l'ufficio censure aveva annotato che le fotografie trasmessegli contenevano l'indicazione dell'identità dei soggetti raffigurati nell'effigie, con annotazioni retroscritte.

Del resto, se al detenuto fosse permesso di comunicare liberamente sarebbe stato privato di significato il regime di cui all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354, regime cui egli era sottoposto. Ciò posto si è annotato che la censura di cui all'art. 41-bis Ord. pen. non lede la facoltà di comunicare, ma solo quella di limitare, per ragioni di sicurezza, il diritto costituzionale, alla libertà della corrispondenza nel rispetto dei limiti superprimari.

2. Ricorre per cassazione Giuseppe Guarino, con il ministero dell'avvocato Pintus e sviluppa tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge e la violazione di legge per omessa motivazione del provvedimento impugnato. Il "non inoltro" era stato disposto facendo riferimento alla particolarità che il provvedimento conteneva frasi dal contenuto ambiguo o criptico, motivazione dal contenuto privo di valutazione specializzata e individualizzata. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la mancata notifica del provvedimento del magistrato di sorveglianza.

Aveva errato, assume il ricorrente, che nella specie non fosse necessaria la notifica del provvedimento assunto ma fosse sufficiente il solo provvedimento dell'avvenuta adozione. Non si comprendeva la ragione per la quale il soggetto avente diritto al reclamo non potesse avere contezza del contenuto della motivazione. Il detenuto aveva dovuto impugnare senza conoscere il mittente, senza conoscere il contenuto delle frasi incriminate e senza conoscere quello della motivazione delle frasi impugnate. 2.3. Con il terzo motivo si osserva che la motivazione del provvedimento impugnato, generico e stereotipato rendeva il detenuto privo di una tutela effettiva e si lamenta la violazione dell'art. 18-ter L. 26 luglio 1975, n. 354 e dell'art. 15 Cost. nonché del diritto di difesa di cui all'art. 24 e 111 Cost.Il trattenimento delle fotografie era del tutto immotivato.

Pur non essendovi obbligo di riportare nel provvedimento impugnato rI contenuto delle frasi criptiche si sarebbe dovuto, comunque, dare una spiegazione adeguata all'impugnante.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e va ritenuto inammissibile. 3.1. Quanto al primo aspetto delle censure sollevate il provvedimento è adeguatamente motivato, proprio richiamando il carattere delle frasi e delle retroscrizioni alle fotografie. Aspetto siffatto soddisfa, in ragione della natura della missiva trattenuta, che risulta essere in entrata, l'obbligo di motivazione; imporre un diverso tipo di prescrizione motivazionale rischierebbe di frg,conoscere al ristretto in regime differenziato proprio il contenuto della missiva cherintende sottrarre, Con la censura alla sua cognizione.

Questa Corte ha avuto modo di osservare che al fine di assicurare le esigenze di conoscibilità del provvedimento di trattenimento della corrispondenza, previste dall'art. 18-ter, comma quinto, ord. pen., non è necessaria la notifica integrale dell'atto, essendo, invece, sufficiente che all'interessato sia comunicata la sua avvenuta adozione, a seguito della quale lo stesso, o il suo difensore, potrà chiedere il rilascio di copia del provvedimento in funzione dell'eventuale reclamo ai sensi dell'art. 18-ter, comma sesto, ord. pen. (Sez. 1, n. 14871 del 04/03/2020, Guarino G., Rv. 278978).

Sulla questione non v'è nessuna deduzione relativa all'avvenuta richiesta e ad un eventuale mancato rilascio. 3.2. La deduzione sviluppata nel secondo motivo di ricorso è, al pari, manifestamente infondata. Non si sarebbe potuto inoltrare, come invocato, il testo del provvedimento per due ordini di motivi. Il primo è legato, in parte a quanto detto e al fatto che la norma non prevede che esso testo debba essere allegato alla comunicazione di non inoltro, ma prescrive esclusivamente che al detenuto sia data comunicazione dell'avvenuto trattenimento.

Il secondo è che, in ipotesi diversa, si realizzerebbe l'epilogo di far conoscere proprio il testo di cui, con il visto di censura, si intende evitare che il ristretto prenda cognizione. 3.3. Anche il terzo motivo risulta manifestamente infondato. Il richiamo al principio di effettività della tutela giudiziaria non vale nel caso in esame a superare il bilanciamento ragionevolmente operato dal legislatore tra diritto alla libertà della corrispondenza e regime restrittivo differenziato cui l'istante risulta sottoposto, di guisa che la valutazione legislativa si è orientata nel ritenere recessivo "il primo rispetto alle esigenze di tutela dell'ordine pubblico, garantite attraverso il regime in questione, ed in virtù degli aspetti di pericolosità sociale che emergono allorquando sia disposto il controllo di corrispondenza.

Del resto, nella specie, non ricorre un'integrazione della motivazione del provvedimento del Magistrato di sorveglianza, ma un riferimento proprio del Tribunale alla relazione dell'ufficio censura, con conseguente manifesta infondatezza 9 anche delle deduzioni sul difetto di motivazione, apparendo adeguata quella resa e improprio è il richiamo ad una funzione integratrice del Tribunale di sorveglianza. D'altro canto Il reclamo al Tribunale si sorveglianza avverso il provvedimento di trattenimento è un mezzo da assimilare all'impugnazione e ha carattere interamente devolutivo-rinnovatorio.

Il Tribunale adito deve, cioè, rinnovare la valutazione sulla esistenza dei presupposti per disporre l'inoltro della documentazione e non è tenuto a conformarsi in via esclusiva alla motivazione del primo giudice (in tema di riesame, per un potere di integrazione della motivazione: Sez.U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239694; Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto; Sez. 2, del 7 marzo 2007 n. 11940, Lamiranda, non massimata), con la conseguenza che non v'è la lesione lamentata del diritto di difesa. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e tenuto conto del grado di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presiden