Sentenza — n. 29003/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon decreto 23 marzo 2020 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di aPoli dichiarava inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio ociale ovvero detenzione domiciliare o semilibertà, ai sensi degli artt. 47, 47-ter art. 50 Ord. pen., avanzata da Davide Rea, sulla base della motivazione che 'istante è in espiazione di una condanna per reato associativo, precisamente art. 4 d.P.R• n. 309 del 1990, che ai sensi dell'art. 4-bis Ord. pen. è ostativo alla ncessione dei benefici richiesti, senza che in atti risultassero elementi utili per MMissibilità della domanda «alla luce dei molteplici interventi della Corte ituzionale, ex sent. 253/2019».
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 666 cod. proc. pen, art. 678 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29003/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In definitiva, la difesa assume di aver puntualmente indicato tutti gli elementi di fatto per superare - o quantomeno discutere nel merito - la presunzione di ostatività ai benefici penitenziari ai sensi dell'art. 4-bis Ord. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REA DAVIDE nato a PIEDIMONTE MATESE il 24/04/1991 avverso il decreto del 23/03/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere Mariaemanuela Guerra; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto 23 marzo 2020 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di aPoli dichiarava inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio ociale ovvero detenzione domiciliare o semilibertà, ai sensi degli artt. 47, 47-ter art. 50 Ord. pen., avanzata da Davide Rea, sulla base della motivazione che 'istante è in espiazione di una condanna per reato associativo, precisamente art. 4 d.P.R• n. 309 del 1990, che ai sensi dell'art. 4-bis Ord. pen. è ostativo alla ncessione dei benefici richiesti, senza che in atti risultassero elementi utili per MMissibilità della domanda «alla luce dei molteplici interventi della Corte ituzionale, ex sent. 253/2019».
2. Avverso predetto provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di Davide Rea, Avvocato Finizio Di Tommaso, deducendo ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), c) e) cod. proc, pen., la violazione degli artt. 666, comma 2, e 678 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, in relazione alla decisione di inammissibilità dell'istanza adottata inaudita altera parte. c%cc; Sn'oWe La difesa evidenzia che la Em;ECEEDZIa pronunciata de plano dal giudice di sorveglianza ha tralasciato di valutare nel merito la contestuale istanza di accertamento della "collaborazione impossibile, inesigibile o oggettivamente irrilevante" debitamente documentata.
In particolare, osserva la difesa, erano stati richiamati passi delle sentenze di merito che inquadravano il giovanissimo Rea (classe 91) nell'ambito associativo con il semplice ruolo di vedetta e che i tre reati-fine contestatigli erano stati commessi nell'arco temporale di 4 giorni, da cui poteva trarsi che la sua intraneità nel contesto dell'associazione era del tutto secondaria e fuggevole. Inoltre, era stato prodotto un contratto di lavoro, con relative buste paga, che dimostrava la circostanza che il Rea, successivamente ai fatti oggetto della condanna (risalenti al 2012), si era trasferito in altra regione ed aveva iniziato a svolgere regolare attività lavorativa nel comune di Noventa di Piave con mansioni di imballatore di magazzino, ove era rimasto sino all'inizio dell'esecuzione della pena.
In definitiva, la difesa assume di aver puntualmente indicato tutti gli elementi di fatto per superare - o quantomeno discutere nel merito - la presunzione di ostatività ai benefici penitenziari ai sensi dell'art. 4-bis Ord. pen.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha richiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza, osservando come i motivi addotti siano fondati alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali la pronuncia di inammissibilità è circoscritta ai casi di inesistenza di presupposti minimi indefettibili senza i quali la domanda non potrebbe trovare accoglimento (Sez. 1, n. 35817 del 10/05/2016, Troia, Rv. 267583). Ed invero, nel caso di specie, evidenzia il Pubblico ministero, le allegazioni della difesa erano volte a provocare una pronuncia nel merito del Tribunale in ordine all'ammissibilità del beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio.Deve rilevarsi che il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, nel caso di specie, non poteva adottare il provvedimento previsto dall'art. 666 cod. proc. pen., comma 2. Infatti, la dichiarazione di inammissibilità de plano, disciplinata dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., a cui rinvia l'art. 678 cod. proc. pen., è ammessa soltanto con riguardo ad una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero che manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali, uniche condizioni processuali tassative che legittimano l'emissione del decreto e la deroga alla regola del contraddittorio garantito dal procedimento in camera di consiglio (tra le altre, Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714).
Nel caso dì specie, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli ha ritenuto la mancanza delle condizioni di legge nell'essere l'istante «in espiazione di una condanna di una condanna per reato associativo, art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e non sono presenti in atti elementi utili per l'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 4-bis L.P. e alla luce dei molteplici interventi della Corte costituzionale, ex sent. 253/2019». Ed invero, la citata sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis Ord. pen. nella parte in cui non consente che i condannati per i delitti ivi previsti possano fruire dei permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter Ord. pen., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.
Ed invero, nel caso di specie l'esercizio da parte del giudice di sorveglianza del potere di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. non si è limitato ad una "presa d'atto" dell'assenza delle condizioni di legge ma ha esercitato valutazioni discrezionali. Ed infatti, nell'emettere il decreto di inammissibilità, il Giudice di sorveglianza ha fatto riferimento ad una condizione ostativa non ricavabile dalla legge, ma implicante un giudizio di merito sulla assenza di collaborazione da parte del Rea e sulla sua impossibilità/inesigibilità, mentre, come già puntualizzato, la pronuncia di inammissibilità de plano implica l'inesistenza di presupposti minimi indefettibili, senza i quali la domanda non potrebbe mai trovare accoglimento (Sez. 1, n. 35817 del 10/05/2016, Troia, Rv. 267583;
Sez. 1, n. 3054 del 14/01/2004 - dep. 28/01/2004, Lubrano di Diego, Rv. 226962). Da tanto discende che il provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione de plano, senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, ricorribile per cassazione ai sensi dell'ultimo inciso dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della «omessa citazione dell'imputato e dell'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza» (Sez. 3, n. 1730 del 29/5/1998, Viscione, Rv. n. 211550); se accertata in sede di legittimità, detta nullità comporta l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata (Sez. 1, n. 41754 del 16/9/2014, Cherni, Rv. 260524).
Per le ragioni sopra esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Campobasso perché procede a nuovo esame alla luce dei sopraesposti principi.
P.Q.M.
Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Campobasso. Così deciso in data 10/06/2021 -7) Il Con estensore Il Presi Maria ela Guer onicT D E PS IN C'..'ANCELLEi.:L,,!:, li , 23 FWIZIOnano LUG 2021 Rosa o o Atie, CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE - I`Ù \,01L \jn)CLk4.5'A..._ s O I 2, Q \ \/-n9 Ikú!,,e ba\ \e-Wel.: \ Q 4-. -.)2, )in ; v Q cAQ_Ck_ QL: i , , ,(,Qi,),,t,,,,, , --)„'e y,. •5 4 I .) z?L Q r)..: •04- v\hk_e9k_ )e_hcb-h- ( v\v.\, z, tQ.- \(),\Rik.iv ,r, sj\d_vn\n\, kik-k \21u,;‘,., \(\;- 9 IJ kr\,%-c),,,,,,,Q_Aik-Q-\ r) . t-'n '-\) 'k) \-.3j- \j(;) a u,,:,1A -t '\. ve „ L fr V kMe\in O*) CCO,_:-.) O ()C/Un da,,,,,_ e;CA,‘Q M-C,Af),- k_ jr-, \)'\-A.,;) e. e Q1,-- , 0.1\ 1 j'' ''`) ``)L-- \f--i • Q \ ‘ %\,-, \g. ')` \X -1Q Q:k.,-.- S '- I E-' -k --, e), \‘fr,)+\0\q--- '') ì., l ki , (1_) 'e.. \)1/\7•) "1