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Sentenza — n. 29001/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls surveillance court order for suspended regime due to lack of factual verification and inadequate reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29001/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the Rome Surveillance Court's order suspending the special regime for the applicant, Rosa Di Munno, and remanded the case for a new trial. The applicant argued the lower court ignored her lack of current ties to the criminal environment after serving her sentence and facing acquittal on the original charge. The Court ruled that the lower court failed to conduct a concrete factual verification and provided only a superficial, unconvincing argument regarding her continued dangerousness.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis Ord. pen.; The judicial review of the application or extension of the special regime requires a concrete verification of factual indicators and a logically coherent reasoning that adequately addresses the specific defensive arguments raised.

Parole chiave

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special regime suspension surveillance court review lack of factual verification inadequate reasoning custodial measure dangerousness assessment remand for new trial estensione dell'estradizione

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis Ord. pen.
Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto avverso il decreto in data 15 ottobre 2019, con il quale era stata disposta la sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario ai sensi dell'art. 41-bis Ord.
art. 416- bis cod. pen
Ha, infatti, condiviso totalmente l'ordinanza custodiale che però era stata annullata in sede di riesame per la parte relativa al reato previsto dall'art. 416- bis cod. pen., addebito dal quale Di Munno era stata in precedenza assolta; sicché neppure risultava mai riconosciuta l'appartenenza associativa della stessa.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MUNNO ROSA nata a NAPOLI il 15/02/1964 avverso l'ordinanza del 20/11/2020 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Lucia ()dello, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto avverso il decreto in data 15 ottobre 2019, con il quale era stata disposta la sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen. nei confronti di Rosa Di Munno, in stato di detenzione in quanto sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere con ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli emessa il 30 aprile 2019.

2. Avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza propone ricorso per cassazione Rosa Di Munno, tramite il proprio difensore, muovendo doglianze con le quali denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione. Deduce che il provvedimento ha del tutto ignorato l'assoluta assenza di informazioni dalle quali desumere il perdurare dopo il 2015 di legami della ricorrente con l'ambiente delinquenziale camorristico preso in considerazione. Ha, infatti, condiviso totalmente l'ordinanza custodiale che però era stata annullata in sede di riesame per la parte relativa al reato previsto dall'art. 416- bis cod. pen., addebito dal quale Di Munno era stata in precedenza assolta; sicché neppure risultava mai riconosciuta l'appartenenza associativa della stessa.

Di Munno aveva interamente espiato, in carcere e dal 2015 al 2019 agli arresti domiciliari, la pena per il reato di riciclaggio aggravato ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991 per il quale soltanto era stata condannata con sentenza in data 22 luglio 2015, senza mai avere intrattenuto colloqui con il marito Salvatore Botta (indicato fra i capi di una ramificata associazione di tipo camorristico) già sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. peti., di cui sarebbe emissario. Il Tribunale di sorveglianza ha così respinto il reclamo mancando di effettuare qualsiasi verifica in concreto in ordine agli indicatori da considerare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Va in primo luogo rilevato che, diversamente da quanto premesso nel provvedimento impugnato, l'intervento cognitivo del Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo in materia di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41-bis Ord. pen., non è assimilabile a quello del giudizio di legittimità, sicché non ha per oggetto solo "la congruità della motivazione del decreto ministeriale in relazione alle informazioni in possesso del ministro". Di contro, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la tutela giurisdizionale di cui trattasi deve esercitarsi attraverso un controllo che si misura con le circostanze di fatto indicate nel decreto ministeriale come desunte dalle fonti compulsate, per riscontrarne la valenza e l'idoneità rappresentativa della capacità del soggetto sottoposto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità e della connessione funzionale tra prescrizioni imposte e tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza (Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248;

Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, Di Grazia, Rv. 256495). Il ricorso per cassazione avverso tale provvedimento è ammesso solo per violazione di legge, riscontrabile e sanzionata dalla nullità (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.), allorquando la motivazione risulti inesistente in quanto solo apparente, essendo priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare comunque inidonea - per evidenti carenze di coordinazione e per la complessiva oscurità del discorso- a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito.

L'omessa risposta a specifiche doglianze difensive dedotte in sede di reclamo può al riguardo rilevare solamente laddove, per l'assoluta decisività del tema rimasto in nessun modo esaminato, l'intero apparato argomentativo che deve supportare la verifica demandata al Tribunale risulti privo dei requisiti minimi come sopra indicati.

3. Il provvedimento impugnato rileva che il titolo per il quale la ricorrente si trova ristretta è costituito da un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere e che essa, quanto all'addebito del reato all'art. 416-bis cod. pen., era stata annullata dal Tribunale del riesame, così rimanendo valido detto titolo solo per alcuni reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis 1. cod. pen. che parrebbero riguardare condotte di riciclaggio. Al contempo, il Tribunale di sorveglianza, nella sua esposizione, dà atto che l'annullamento di cui sopra era intervenuto "in applicazione del principio del ne bis in idem".

Tale indicazione pare ricollegabile al riferimento ancor prima a precedenti contestazioni mosse alla ricorrente nell'ambito di un procedimento al cui esito la stessa, con sentenza del 22 luglio 2015, era stata assolta dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e condannata per quelli di riciclaggio aggravati. Sembrerebbe, dunque, che la partecipazione associativa rappresentata nell'ultimo titolo custodiale sia stata ritenuta la stessa di quella a suo tempo imputata e con pronuncia irrevocabile considerata non provata quanto all'inserimento nel clan camorristico.

Le nuove condotte contestate di riciclaggio vengono indicate come commesse fino al 2015. Una ricostruzione, questa, che, come risulta dallo stesso provvedimento impugnato, era stata rappresentata dalla difesa per negare la sussistenza dei requisiti richiesti dal provvedimento applicativo del regime differenziato, considerando anche che le condizioni attuali seguivano a una pena già espiata. Al riguardo, il Tribunale, oltre a enunciare quanto sopra, si è limitato a far riferimento a certe condotte che dovrebbero denotare l'esistenza di legami ancora stabili fra la ricorrente e il clan camorrístico capeggíato dal marito, senza neppure fornire indicazioni temporali in proposito e confrontarsi con le pur riportate decisioni di assoluzione e di parziale annullamento del titolo cautelare.

Sicché, appare evidente che la motivazione assume i connotati della mera apparenza, restando incomprensibile la verifica della valenza e dell'idoneità rappresentativa dell'attuale capacìtà della ricorrente di mantenere collegamenti con il clan indicato, della sua conseguente pericolosità e del collegamento funzionale tra le prescrizioni e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza.

4. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato deve essere dunque annullato con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza ìmpugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso il 9 giugno 2021. Il Consiglier stensore Il Presiden