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Sentenza — n. 29000/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29000/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29000/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 9 aprile 2020, il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava l'istanza presentata da Giuliano Palumbo - detenuto in espiazione di pena per i reati previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di sostanze stupefacenti - al fine di ottenere l'accertamento della impossibilità o inesigibilità (equivalente all'accertamento positivo) di una sua utile collaborazione con la giustizia, ai sensi dep:artt 4-bís, comma 1-bis, e 58-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 29000/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'avv. Gian Luca Malavasi, difensore di Giuliano Palumbo, ha proposto ricorso per cassazione con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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cooperazione giudiziaria in materia penale partecipazione al reato statuto di collaboratore dei servizi di intelligence riabilitazione permesso di promuovere un procedimento penale aiuto all'evasione di detenuti
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALUMBO GIULIANO nato a NAPOLI il 13/10/1972 avverso l'ordinanza del 09/04/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/s tite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Marco Dall'Olio, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 aprile 2020, il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava l'istanza presentata da Giuliano Palumbo - detenuto in espiazione di pena per i reati previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di sostanze stupefacenti - al fine di ottenere l'accertamento della impossibilità o inesigibilità (equivalente all'accertamento positivo) di una sua utile collaborazione con la giustizia, ai sensi dep:artt 4-bís, comma 1-bis, e 58-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.

2. L'avv. Gian Luca Malavasi, difensore di Giuliano Palumbo, ha proposto ricorso per cassazione con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., sia la violazione e l'errata applicazione dell'art. 58-ter ord. pen. in relazione al requisito dell'impossibilità o dell'inesigibilità della collaborazione da parte cg detenuto per i delitti di cui all'art. 4-bis ord. pen.; sia carenza e illogicità della motivazione. Il Tribunale di sorveglianza, nel ritenere apoditticamente che il Palumbo si trovi in condizioni tali da poter fornire una collaborazione con la giustizia, non ha tenuto conto che la vicenda per la quale egli è stato condannato è stata ampiamente ricostruita e non vi è alcun dubbio sulla responsabilità del Palumbo e dei coimputati e sui rispettivi ruoli.

Il Tribunale di sorveglianza, nel rilevare che l'avvenuta assoluzione del Palumbo da alcuni reati ascrittigli sia ostativa alla valutazione di una impossibilità di rendere utile collaborazione con la giustizia, non ha tenuto conto della giurisprudenza di legittimità, in base alla quale l'accertamento di detta impossibilità o inesigibilità di collaborazione è circoscritto alle sole circostanze su cui il condannato potrebbe riferire in relazione al delitto per cui è in esecuzione la custodia o la pena, e non può essere dilatato fino a ricomprendervi gli ulteriori contenuti informativi che consentono la repressione o la prevenzione di condotte criminose diverse.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di concessione di benefici penitenziari a condannati per delitti ostativi di prima fascia, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, ord. pen., l'accertamento della impossibilità o della inesigibilità della collaborazione con la giustizia è circoscritto alle sole circostanze su cui il condannato potrebbe riferire in relazione al delitto per cui è in esecuzione la custodia o la pena, e non può essere dilatato fino a ricomprendervi gli ulteriori contenuti informativi che consentono la repressione o la prevenzione di condotte criminose diverse, poiché tale requisito è inerente alla diversa figura della collaborazione effettiva con la giustizia, di cui all'art. 58-ter, comma 1, ord. pen., cioè a quella forma di collaborazione che sola consente il superamento delle soglie minime di pena espiata necessario per l'accesso ai diversi benefici penitenziari (Sez. 1, n. 51891 del 29/10/2019, Rv. 278480 - 01). 1.2.

Con riferimento al caso ora in esame, è assorbente rilevare che il Tribunale di sorveglianza di Bologna non ha rispettato il suddetto principio di diritto. L'ordinanza ricorda il ruolo del Palumbo come capo di una organizzazione criminale dedita al traffico di hashish, pone in luce che egli era persona estremamente violenta nella gestione dell'attività criminale e osserva che una eventuale collaborazione del detenuto sarebbe sicuramente rilevante ed efficace perché proveniente da una figura apicale, pertanto a conoscenza diretta o indiretta di tutte le attività delittuose e dei singoli apporti delle persone coinvolte.

Dopo tali affermazioni, l'ordinanza mette in evidenza, come dato dirimente, l'intervenuta assoluzione di Giuliano Palumbo e di Nicola Paolella, ai sensi del comma secondo dell'art.530 cod. pen., da alcuni delitti loro ascritti, notando che, trattandosi di temi di indagine che facevano parte del procedimento e che concernevano la struttura organizzativa dell'attività di spaccio o collaterali, una delle due figure di spicco dell'organizzazione, quale il Palumbo, avrebbe potuto sicuramente fornire elementi quanto meno di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (che aveva mosso le accuse).

In sostanza, nell'ordinanza si fa discendere il giudizio negativo sulla impossibilità o inesigibilità della collaborazione soprattutto dal comportamento tenuto dal Palumbo in relazione a reati dai quali è stato assolto. Invece, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto svolgere l'indagine, circa l'impossibilità o inesigibilità della collaborazione, nell'ambito del perimetro in cui sono compresi i delitti ai quali si riferisce la pena in espiazione.

2. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna, che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio qui riscontrato, ma attenendosi al principio di diritto sopra richiamato. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna. Così deciso in Roma il 8 giugno 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDE