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Sentenza — n. 28999/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal order regarding time served fungibility for crimes committed after detention ended sine titulo.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28999/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Rome Court of Appeal's order rejecting the request to count time served as part of the sentence. The defense argued that detention from 2009 to 2012 became invalid (sine titulo) after an acquittal, yet the lower court ignored this and focused on crime dates. The Supreme Court ruled that for continued offenses, the date of consummation of each specific crime must be considered individually, not just the end of the period, leading to the annulment and remittal.

Regesto Legislator

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Art. 657, comma 4, cod. proc. pen.; In cases of continued offenses, the date of consummation of each specific crime must be individually considered to determine fungibility, rather than relying solely on the final date of the criminal period.

Parole chiave

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fungibility of time served continued offenses date of consummation sine titulo detention art. 657 cod. proc. pen. remittal for new trial fraudulent transfer of assets indennizzo per detenzione ingiustificata

Disposizioni normative citate

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Art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
L'ordinanza impugnata aveva interpretato la norma di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., senza considerare la data in cui la carcerazione era divenuta sine titulo, momento che segna l'assunzione di consapevolezza, in capo al condannato, del "credito" di pena.
Art. 12-quinquies legge n. 356/1992
specifica fattispecie In particolare, trattandosi di reati di cui all'art. 12-quinquies legge n. 356/1992, ora art.
Art. 512-bis cod. pen.
356/1992, ora art. 512-bis cod. pen., va applicato il principio di diritto, costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale "Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art.
art. 416-bis cod. pen
Con ordinanza depositata in data 27.7.2020 la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza rilevando che l'esecuzione in corso riguardava la condanna per reati, di cui all'art. 416-bis cod. pen.
art. 12 -quinquies legge n. 356/1992
Inoltre, l'ordinanza impugnata non aveva considerato che la condanna in esecuzione era stata pronunciata anche per delitti, ai sensi dell'art. 12 -quinquies legge n. 356/1992, commessi in date anteriori al periodo di detenzione di cui si era chiesto il computo per la fungibilità.
art. 512-bis cod. pen
356/1992, ora art. 512-bis cod. pen., va applicato il principio di diritto, costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale "Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, 12/02/2019, CAMMARERI, Rv. 275327
272102), mentre, nel secondo, della data di consumazione di ciascun reato unificato nel vincolo della continuazione (Sez. 1, 12/02/2019, CAMMARERI, Rv. 275327; Sez.
Sez. 1, 23/02/2018, Iannicelli, Rv. 273133
275327; Sez. 1, 23/02/2018, Iannicelli, Rv. 273133).
Sez. Un., 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218768
Sez. 2, 6/03/2018, Szalska, Rv. 272902
218768; Sez. 2, 6/03/2018, Szalska, Rv. 272902; Sez.
Sez. 3, 8/05/2019, CAPEZZUTO, Rv. 276199
272902; Sez. 3, 8/05/2019, CAPEZZUTO, Rv. 276199).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARTOLI SILVIA FRANCA nato a OLGIATE COMASCO il 28/05/1952 avverso l'ordinanza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Maria Francesca Loy che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con istanza depositata in data 11.3.2020 il difensore di Bartoli Silvia Franca aveva chiesto la rideterminazione della pena da eseguire nei confronti della medesima, computando per la fungibilità il periodo di detenzione sofferto, sine titulo, dal 17.12.2009 al 20.4.2012.

2. Con ordinanza depositata in data 27.7.2020 la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza rilevando che l'esecuzione in corso riguardava la condanna per reati, di cui all'art. 416-bis cod. pen. e all'art. 12 -quinquie's legge n. 356/1992, commessi dopo il 20.4.2012. In particolare, la condanna per il reato associativo aveva riguardato condotta protrattasi sino alla condanna di primo grado, e dunque sino al 30.1.2015, mentre le ulteriori fattispecie erano state commesse nel periodo tra l'ottobre 2004 e il novembre 2012.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Bartoli Silvia Franca, chiedendo l'annullamento'dell'ordinanza impugnata. L'unico motivo denuncia la violazione dell'art. 657 cod. proc. peri. sotto due profili. Innanzitutto, il giudice dell'esecuzione non aveva considerato che il periodo di carcerazione sofferto dal 17.12.2009 al 20.4.2012 era divenuto sine titulo a seguito della sentenza di assoluzione, dai reati in relazione ai quali era stata disposta la custodia cautelare in carcere . sofferta nel menzionato periodo, pronunciata dalla Corte di appello di Roma, in conferma della sentenza di primo grado, in data 20.1.2014, non impugnata.

Ne consegue la non operatività della preclusione alla fungibilità del periodo di carcerazione come pena sofferta in esecuzione di condanna per reati commessi prima della irrevocabilità della sentenza assolutoria. L'ordinanza impugnata aveva interpretato la norma di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., senza considerare la data in cui la carcerazione era divenuta sine titulo, momento che segna l'assunzione di consapevolezza, in capo al condannato, del "credito" di pena. L'interpretazione data dalla Corte di appello non sarebbe condivisibile in quanto contraria alla ratio della norma processuale e non conforme al principio costituzionale di cui all'art. 3 Costituzione.

Inoltre, l'ordinanza impugnata non aveva considerato che la condanna in esecuzione era stata pronunciata anche per delitti, ai sensi dell'art. 12 -quinquies legge n. 356/1992, commessi in date anteriori al periodo di detenzione di cui si era chiesto il computo per la fungibilità.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, nei termini che verranno precisati, è fondato e va perciò pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. Il ricorso pone la questione relativa alla interpretazione della norma di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. in ordine ai seguenti profili:

a) Se sia, o meno, rilevante la data in cui la carcerazione oggetto della richiesta di computo per fungibilità ha assunto la qualifica di "sine titulo";

b) Il criterio per individuare la data di commissione del reato, cui si riferisce la condanna in esecuzione, nel caso di reato permanente e di reato continuato.

1. Quanto alla prima questione, è consolidata la giurisprudenza che ritiene siano rilevanti, ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., solo la data di commissione del reato, cui si riferisce la condanna in esecuzione, e le date che definiscono il Periodo di carcerazione sofferta sine titulo (Sez. 1, 18/02/1994, De Angelis, Rv. 196831; Sez. 1, 11/05/2006, Marando, Rv. 234444; Sez. 1, 14/09/2017, Schiavone, Rv. 272292). In tal senso depone il dato letterale della norma, che limita il computo per fungibilità alla detenzione subita "dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire", senza dar rilevo alla data in cui viene pronunciato il provvedimento che accerta la ingiustizia della detenzione.

La norma è già stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 198/2014 e ordinanza n. 117/2017). Si deve aggiungere, con riguardo alla prospettata, dalla difesa, lesione del principio dell'art. 3 Costituzione, che proprio la condivisa interpretazione della norma assicura il rispetto del principio di uguaglianza perché sottrae la relativa disciplina, che ha rilevanti conseguenze sulla libertà personale del condannato, ad un parametro (la data in cui si accerta la ingiustizia della detenzione) incerto, possibile fonte di ingiustificabili disparità di trattamento.2.

Con riferimento al criterio da seguire al fine di individuare la data di commissione del reato nel caso di reato permanente e di reato continuato, è consolidata la giurisprudenza secondo la quale, nel primo caso, si deve tener conto della data di cessazione della permanenza (Sez. 1, 24/05/2017, Di Perna Rv. 272102), mentre, nel secondo, della data di consumazione di ciascun reato unificato nel vincolo della continuazione (Sez. 1, 12/02/2019, CAMMARERI, Rv. 275327; Sez. 1, 23/02/2018, Iannicelli, Rv. 273133).

3. L'ordinanza impugnata ha accertato che il reato associativo cui si riferiscono le condanne in esecuzione è stato accertato con permanenza cessata in data 30.1.2015, data della sentenza di primo grado. Sul punto, il ricorso non ha proposto censura alcuna e quindi è accertata la non computabilità dell'indicato periodo di detenzione sine titulo in espiazione della condanna inflitta per il reato associativo, la cui permanenza è cessata alla data del 30.1.2015.

4. Con riguardo al reato continuato, l'ordinanza impugnata ha fondato il rigetto, in parte qua, della richiesta della difesa sulla considerazione della data di consumazione dell'ultimo reato, successiva al 20.4.2012. In particolare, a fronte dello specifico passaggio motivazionale - laddove è scritto "... i reati ... risultano essere stati commessi tra l'ottobre 2004 e il , novembre 2012 (precisamente, in effetti, tutti in data successiva al 20.4.2012) ..." - il ricorso denuncia il travisamento dell'accertamento giudiziale che aveva riguardato una pluralità di condotte di intestazione fittizia di beni poste in essere i in diverse date, che, dalla imputazione, risultano essere anteriori all'inizio dell detenzione sine titulo.

L'ordinanza impugnata, laddove ha fatto riferimento al termine finale del periodo durante il quale il reato continuato era stato commesso, ha omesso di fare rìferimento all'accertamento compiuto nelle sentenze di condanna in ordine alla data di consumazione di ciascun reato, e così ha dato erronea applicazione della norma processuale, che, come visto, richiede, nel caso di reato continuato, lo scioglimento del cumulo giuridico e la considerazione della data di consumazione di ciascun reato. Si deve inoltre osservare che, nella considerazione di ciascuna fattispecie del reato continuato, la data di consumazione va determinata in relazione alla . specifica fattispecie In particolare, trattandosi di reati di cui all'art. 12-quinquies legge n. 356/1992, ora art. 512-bis cod. pen., va applicato il principio di diritto, costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale "Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in I. 7 agosto 1992, n. 356) integra un'ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti, e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa" (Sez.

Un., 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218768; Sez. 2, 6/03/2018, Szalska, Rv. 272902; Sez. 3, 8/05/2019, CAPEZZUTO, Rv. 276199).

5. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. In sede di rinvio, il giudice dell'esecuzione non ha vincoli nel merito, ma deve evitare le carenze motivazionali e le violazioni di legge indicate al superiore punto 4.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. Così deciso 1'8 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente M