Sentenza — n. 28998/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza depositata in data 9.6.2020 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, provvedendo sull'istanza presentata dal difensore di Bratu Ardían e avente ad oggetto la dichiarazione di non esecutività della sentenza pronunciata in data 18.11.2015 dal Tribunale di Roma, ha trasmesso gli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per competenza, osservando che "non può escludersi, come dedotto dal difensore, l'incidenza del provvedimento adottato in sede esecutiva il 31.1.2020 ai fini dell'art. 656 comma 5 c.p.p. ai fini della sospensione provvisoria dell'esecuzione della pena, ove la residua pena non superi il limite di concedibilità".
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 656 comma 5 c.p, art. 656 cod. proc. pen, art. 670 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28998/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Hanno proposto ricorso per cassazione il difensore di Bratu Ardian e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. La difesa ha denunciato la nullità dell'ordinanza per aver omesso di provvedere sull'incidente di esecuzione proposto dal condannato, che aveva chiesto fosse disposta la sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 cod. proc. peri. Anche il pubblido ministero ricorrente ha denunciato la abnormità del provvedimento impugnato, che ha omesso di pronunciarsi sull'oggetto dell'incidente di esecuzione proposto e, con la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza, aveva determinato una stasi del procedimento.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMAnel procedimento a carico di: BRATU ARDIAN ALIAS UJKA ADRIAN nato il 14/01/1973 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 08/06/2020 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Felicetta Marinelli che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata in data 9.6.2020 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, provvedendo sull'istanza presentata dal difensore di Bratu Ardían e avente ad oggetto la dichiarazione di non esecutività della sentenza pronunciata in data 18.11.2015 dal Tribunale di Roma, ha trasmesso gli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per competenza, osservando che "non può escludersi, come dedotto dal difensore, l'incidenza del provvedimento adottato in sede esecutiva il 31.1.2020 ai fini dell'art. 656 comma 5 c.p.p. ai fini della sospensione provvisoria dell'esecuzione della pena, ove la residua pena non superi il limite di concedibilità".
2. Hanno proposto ricorso per cassazione il difensore di Bratu Ardian e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. La difesa ha denunciato la nullità dell'ordinanza per aver omesso di provvedere sull'incidente di esecuzione proposto dal condannato, che aveva chiesto fosse disposta la sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 cod. proc. peri. Anche il pubblido ministero ricorrente ha denunciato la abnormità del provvedimento impugnato, che ha omesso di pronunciarsi sull'oggetto dell'incidente di esecuzione proposto e, con la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza, aveva determinato una stasi del procedimento.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati e va pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione. Il procedimento avanti il giudice dell'esecuzione era stato promosso con istanza del difénsore del condannato Bratu Ardian, detenuto in Albania, avente ad oggetto l'annullamento di ordine di esecuzione, la rideterminazione della pena residua da scontare e l'emissione di nuovo ordine di esecuzione con sospensione ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen. L'istanza, originariamente presentata al pubblico ministero, era stata trasmessa al giudice dell'esecuzione.L'ordinanza impugnata ha trasmesso l'istanza al Tribunale di sorveglianza senza provvedere sulla richiesta concernente la legittimità dell'ordine di esecuzione, questione riservata alla competenza del giudice dell'esecuzione e non del Tribunale di sorveglianza.
Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, perché provveda nel merito dell'istanza proposta, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., dalla difesa del condannato Bratu Ardian.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così deciso l' 8 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Pr