Sentenza — n. 28997/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 27 novembre 2020, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza avanzata nell'interesse di Maiorano Mariano, riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze della medesima Corte del 30.4.2012, irrevocabile dal 7.1.2013, e del 27.6.2012, irrevocabile dal 30.4.2013, e, per l'effetto, rideterminava la pena in complessivi anni quattro, mesi otto di reclusione ed C. 26.000,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 665 cod. proc. pen, art. 419 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28997/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per quanto di seguito illustrato. E in vero, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e per risolvere la relativa questione può accedere all'esame diretto degli atti processuali; tuttavia, è onere del ricorrente, che deduca un error in procedendo, collegato ad atto non rinvenibile nel fascicolo processuale, quello di allegare l'atto sul quale l'eccezione si fonda. Tale principio di diritto è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in tutti i casi in cui era necessario verificare la fondatezza dell'eccezione del ricorrente, che aveva dedotto l'inosservanza di norme processuali [cfr.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: MAIORANO MARIANO nato a NAPOLI il 20/10/1991 avverso l'ordinanza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette/sest-i4e le conclusioni del PG, t"1/4--Q." j2., I 0, vtkx.Q9-QiuutRAAA 2,Cet9,AL u,..3-i‹) -62(L. O tol:-
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 27 novembre 2020, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza avanzata nell'interesse di Maiorano Mariano, riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze della medesima Corte del 30.4.2012, irrevocabile dal 7.1.2013, e del 27.6.2012, irrevocabile dal 30.4.2013, e, per l'effetto, rideterminava la pena in complessivi anni quattro, mesi otto di reclusione ed C. 26.000,00 di multa.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica di Napoli, per inosservanza dell'art. 665 cod. proc. pen., evidenziando che competente a decidere sull'istanza in parola sarebbe stato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, atteso che l'ultima sentenza divenuta irrevocabile era quella emessa dal citato giudice in data 13.2.2018 (parzialmente riformata dalla Corte di appello in data 5.12.2018), irrevocabile dal 22.3.2019, titolo quest'ultimo la cui esecuzione era curata dalla Procura della Repubblica di Napoli con procedura SIEP n. 1566/2019.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Paola Filippi, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
4. Il ricorso è inammissibile per quanto di seguito illustrato. E in vero, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e per risolvere la relativa questione può accedere all'esame diretto degli atti processuali; tuttavia, è onere del ricorrente, che deduca un error in procedendo, collegato ad atto non rinvenibile nel fascicolo processuale, quello di allegare l'atto sul quale l'eccezione si fonda. Tale principio di diritto è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in tutti i casi in cui era necessario verificare la fondatezza dell'eccezione del ricorrente, che aveva dedotto l'inosservanza di norme processuali [cfr.
Cass. sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020; Rv. 280121, che ha affermato che "in tema di giudizio di legittimità, il potere della Corte di cassazione di controllo degli atti per la verifica della fondatezza dei motivi inerenti ad asseriti "errores in procedendo" non esonera il ricorrente dalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall'art. 187, comma 2, cod. proc. pen., degli elementi dai quali dedurre le caratteristiche dell'atto, anche quando venga allegato un vizio che si risolve nell'inutilizzabilità dell'atto stesso. (Fattispecie in cui il ricorrente, pur avendo dedotto l'inutilizzabilità dei verbali delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia inviati al giudice per le indagini preliminari con omissis, non aveva fornito alcun elemento dal quale desumere la trasmissione parziale di tali atti)";
Cass. Sez. 6 n. 37074 del 01/10/2020, Rv. 280551, secondo cui " in tema di ricorso per cassazione, la parte che deduca la nullità di un atto processuale che non fa parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, ha l'onere di indicare ed allegare al ricorso gli atti sui quali l'eccezione si fonda, in particolare quando si tratti di atti che non transitano nel fascicolo del dibattimento. (Fattispecie relativa alla proposizione dell'eccezione di nullità per omesso avvertimento all'imputato delle conseguenze della sua mancata comparizione all'udienza preliminare ai sensi dell'art. 419 cod. proc. pen., senza che il ricorrente avesse allegato al ricorso copia integrale del decreto di fissazione)";
Cass. Sez. 5 n. 30102 del 19/04/2018, Rv. 273511, che ha statuito che "non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso in cui si eccepiva la nullità della sentenza di appello facendo riferimento in modo imprecisato, indeterminato ed indeterminabile, a un vizio di notifica)"].
Ebbene, nel caso di specie, l'onere dimostrativo è stato assolto in termini meramente assertivi; il ricorrente si è, infatti, limitato ad affermare che la sentenza divenuta esecutiva per ultima, rilevante ai fini della determinazione della competenza del Giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., è quella resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 13.2.2018 "(parzialmente riformata dalla Corte di appello di Napoli in data 5.12.2018), irrevocabile il 22.3.2019 (titolo definitivo la cui esecuzione è curata dalla Procura della Repubblica di Napoli con procedura SIEP n. 1566/2019)", senza, però, documentare in alcun modo tale assunto e senza confrontarsi con la contraria affermazione, contenuta nell'impugnata ordinanza, secondo cui la Corte di appello di Napoli sarebbe competente a decidere sull'istanza del condannato proprio in ragione dell'indicata sentenza emessa dalla stessa in riforma di quella di primo grado.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, 1'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente peraTalerico_...— Angela Tardio )-