Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of same criminal design between two crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to apply the rule of continuation between two crimes. The appellant argued that the crimes of resisting a public official and receiving stolen goods were part of a single criminal design due to their temporal proximity and functional link. The court rejected this, finding that the violence used in the first crime was an occasional reaction to police intervention rather than a premeditated plan for the second offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: The rule of continuation requires a unified criminal design, which is absent when the subsequent act is an occasional response to unforeseen circumstances rather than a premeditated extension of the initial intent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KURTI LULZIM nato il 06/09/1989 avverso l'ordinanza del 23/12/2020 del TRIBUNALE di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette/6e-F+t-ite le conclusioni del PG • okokk y& 1112- Lca., i C/Lit Lo i
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 23 dicembre 2020, il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di Kurti Luizim, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze:
1) sentenza della Corte di appello di Venezia del 5.2.2015, irrevocabile dal 21.4.2015, con la quale il Kurti era stato ritenuto responsabile del delitto di resistenza a pubblico ufficiale;
2) sentenza del Tribunale di Treviso del 18.3.2016, irrevocabile dal 12.10.2016, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile del delitto di ricettazione.
2. Avverso detta ordinanza, il condannato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Giuseppe De Carlo, per erronea applicazione dell'art. 81, comma 2, cod. pen. e per difetto di motivazione. Il ricorrente ha, al riguardo, sostenuto che il Giudice dell'esecuzione avrebbe rigettato la richiesta difensiva con "motivazione assente, per un verso, e illogica, per l'altro"; che, nel caso di specie, sussistessero i presupposti per l'applicazione della disciplina della continuazione, in considerazione dell'elemento cronologico (i reati erano stati consumati lo stesso giorno) nonché della circostanza che il reato di resistenza a pubblico ufficiale era stato commesso dal condannato al fine di evitare il controllo sulla regolarità dell'autovettura sulla quale viaggiava, insieme ad altra persona, e, quindi, di guadagnarsi l'impunità dal reato di ricettazione.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Ferdinando Lignola, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Va, innanzitutto, premesso che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 cod. pen., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o, comunque, con una generale tendenza a porre in essere determinati reati. Ma la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno", e a non risultare necessaria per l'attenuazione del trattamento sanzionatorio, pone l'istituto "fuori dalla realtà concreta", data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, è che si abbia una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità dì condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo al conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico. Ed è in relazione alla unitarietà del fine che la coerenza modale degli episodi e la loro contiguità temporale ete41-i eztuKiii fungono da indizio della assenza di interruzioni o soluzioni di continuità della deliberazione originaria, della impossibilità di affermare cioè che gli episodi successivi siano frutto dell'insorgenza di autonome risoluzioni antidoverose.
Se dunque può escludersi che una programmazione e deliberazione unitaria possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati per come in concreto realizzati o dell'unitarietà del contesto, ovvero ancora della identità della spinta a delinquere o della brevità del lasso temporale che separa lo svolgimento dei diversi episodi, neppure può dubitarsi che ciascuno di codesti fattori, nessuno di per sé "indizio necessario", aggiunto ad altro incrementa la possibilità che debba riconoscersi l'esistenza del medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle coincidenze indiziarie favorevoli.
2. Tanto premesso in linea generale, ritiene il Collegio che l'argomentare del giudice dell'esecuzione appare congruo e sufficiente a sostenere la decisione adottata in merito all'esclusione della sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati giudicati con le due indicate sentenze di condanna. In particolare, il Giudice dell'esecuzione nella motivazione dell'ordinanza impugnata, dopo avere riportato i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza in materia di applicazione della continuazione in fase esecutiva, ha ritenuto che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda; e ha spiegato che doveva escludersi che il Kurti, nel momento in cui aveva posto in essere la condotta propria del reato di ricettazione, avesse già deliberato di usare violenza a seguito di un fatto (ovvero l'intervento delle Forze dell'Ordine), insorto solo successivamente alla consumazione del primo reato e dallo stesso, evidentemente, non prevedibile.
Tale valutazione ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singole violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti e resiste alle censure formulate nei due motivi di ricorso che finiscono, nella sostanza, con richiedere a questa Corte una diversa lettura dei dati procedimentali, non consentita nel presente scrutinio di legittimità. Per completezza, giova richiamare, al riguardo, quanto affermato da questa Corte in un caso analogo: "ai fini della continuazione, l'identità del disegno criminoso deve,essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episbdi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei distinti reati, ponendo invece in risalto l'occasionalità di uno dei due. (Fattispecie nella quale è stata esclusa la continuazione e riconosciuta, invece, l'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, anteriormente commesso in via del tutto occasionale, e il reato di cui all'art.337 cod. pen., posto in essere successivamente al fine di assicurarsi l'impunità del primo)" [Cass.
Sez. 6, n. 35805 del 24/05/2007, Rv. 237643].
3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, l'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Tal