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Sentenza — n. 28995/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28995/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28995/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 12 novembre 2020, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la domanda proposta nell'interesse di Gjoka Marjan, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra il reato di ricettazione, accertato in Pioltello 1'1.2.2016, giudicato con sentenza del medesimo Tribunale in data 5.7.2019 (irrevocabile dal 30.9.2019), e tutti gli altri delitti, già ritenuti avvinti dal suddetto vincolo, ex art. 671 cod. proc. pen., in forza (da ultimo) dell'ordinanza del Tribunale di Monza del 4.2.2020 (rectius: 5.2.2020).

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28995/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa M. Francesca Loy, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con le consequenziali statuizioni.

Parole chiave

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concorso materiale di reati delitto contro i beni occultamento di beni reato mancato contributo straordinario in denaro reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Aggiungeva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la competenza attribuita dall'art. 671 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GJOKA MARJAN nato il 10/05/1992 avverso l'ordinanza del 12/11/2020 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette/sentite-le conclusioni del PG -47 -ubtxceileo„.. igor CAA t,,t c,\"L - uz.1".0 3kr. e Li Q.A,9_,e-o (A. MILA-Z/3g' 32,t w2c,,fs.ttud-' "sto_A-tu: o

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 novembre 2020, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la domanda proposta nell'interesse di Gjoka Marjan, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra il reato di ricettazione, accertato in Pioltello 1'1.2.2016, giudicato con sentenza del medesimo Tribunale in data 5.7.2019 (irrevocabile dal 30.9.2019), e tutti gli altri delitti, già ritenuti avvinti dal suddetto vincolo, ex art. 671 cod. proc. pen., in forza (da ultimo) dell'ordinanza del Tribunale di Monza del 4.2.2020 (rectius: 5.2.2020).

A ragione della decisione, riteneva che il reato di ricettazione, accertato in data 1.2.2016, pur collocandosi nell'arco temporale tra il 17.2.2015 e il 27.2.2016 in cui erano stati commessi gli altri reati già avvinti sotto il vincolo della continuazione con precedenti ordinanze emesse dal Giudice dell'esecuzione, era stato commesso in concorso con svariati altri soggetti (con cui il Gjoka condivideva l'abitazione ove i beni ricettati erano stati occultati), che non risultava avessero partecipato alle ulteriori condotte illecite cui si riferiva l'istanza in valutazione; e che ciò era sintomatico di autonoma deliberazione occasionata da contingenze che, in quanto, estemporanee, sfuggivat2a una possibile originaria previsione unitaria.

Aggiungeva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la competenza attribuita dall'art. 671 cod. proc. pen. al Giudice dell'esecuzione ha "carattere residuale e sub valente" e che, secondo la decisione n. 23652 del 2014, ai fini del riconoscimento della continuazione tra più fatti di reato, la mancata prospettazione dell'unitarietà del disegno criminoso in relazione ai medesimi nella prima sede processuale utile, costituirebbe apprezzabile "indice negativo" della sua esistenza; affermava, quindi, che detto principio si adattava al caso di specie, avendo il richiedente omesso di richiedere al Giudice della cognizione, pur essendo nella condizione processuale di esercitare tale facoltà, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto di ricettazione (oggetto della sentenza del 5.7.2019) con tutti gli altri reati, all'epoca già definitivamente giudicati.

2. Avverso detta ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Giuseppe Capobianco ) per violazione di legge e difetto di motivazione. Secondo il ricorrente l'ordinanza non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi di diritto in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva; inoltre, essa sarebbe sorretta da motivazione assolutamente illogica per avere escluso l'esistenza di una originaria e unitaria programmazione tra il reato di ricettazione e tutti gli altri delitti già unificati sotto il suddetto vincolo, nonostante avesse rilevato l'omogeneità degli stessi (trattandosi tutti di reati contro il patrimonio) e l'analogia delle modalità esecutive dei medesimi, commessi tutti nell'arco temporale di circa quaranta giorni dal 18.1.2016 al 27.2.2016, a eccezione di quello risalente al 17.2.2015 per ìl quale, tuttavia, il Tribunale di Monza aveva già accolto la domanda di applicazione della disciplina della continuazione.

Sempre secondo il ricorrente, il rilievo effettuato dal Giudice dell'esecuzione al fatto che la ricettazione accertata l'1.2.2016 fosse stata commessa dal condannato in concorso con altri soggetti che non avevano partecipato alle ulteriori condotte illecite cui si riferiva l'istanza in valutazione non sarebbe dirimente, in quanto il "concorso con altri soggetti" era da ricondurre unicamente alla circostanza che il Gjoka condivideva la stanza dell'appartamento dove erano stati rinvenuti gli oggetti dì provenienza furtiva con alcuni coinquilini; erroneo era da ritenersi il passaggio motivazionek con il quale il Giudice dell'esecuzione aveva attribuito valore di apprezzabile indice negativo dell'esistenza dell'unicità del disegno criminoso alla mancata prospettazione di esso nel giudizio di cognizione, anche perché, nel caso di specie, il Gjoka non avrebbe avuto notizia della celebrazione del processo a suo carico per il delitto di ricettazione tanto da avere promosso ricorso ai fini di ottenere una pronuncia di rescissione del giudicato.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa M. Francesca Loy, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con le consequenziali statuizioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. Intanto, come sostenuto dal ricorrente, del tutto erronea deve ritenersi l'affermazione secondo cui, ai fini del riconoscimento della continuazione tra più fatti di reato, la mancata prospettazione dell'unitarietà del disegno criminoso in relazione ai medesimi nella prima sede processuale utile., costituisce apprezzabile "indice negativo" della sua esistenza. E in vero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "in tema di continuazione tra più fatti di reato, la mancata prospettazione dell'unitarietà del disegno criminoso in sede di cognizione non costituisce indice negativo della sua esistenza, che può essere riconosciuta anche in fase esecutiva. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non sussiste un onere per l'interessato di chiedere l'applicazione della continuazione in sede cognitoria, atteso che, in assenza di una specifica previsione di legge in tal senso, deve essere assicurato al predetto il massimo spazio di esercizio del diritto di difesa) [Cass.

Sez. 1, n.46606 del 11/07/2019, Rv. 277483; conforme, tra le tante, Cass. Sez. 1 n. 48308 del 13/07/2018, Rv. 274327, che ha statuito che "in tema di continuazione tra più fatti di reato, la mancata prospettazione dell'unitarietà del disegno criminoso in relazione ai medesimi in sede di cognizione non costituisce indice negativo della sua esistenza, che può essere riconosciuta anche in fase esecutiva. (In motivazione la Corte ha aggiunto che non sussiste alcun onere per l'imputato di chiedere il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede di cognizione, occorrendo assicurare il massimo spazio di esplicazione al diritto di difesa del medesimo)"].

Peraltro, nel caso di specie, la deduzione difensiva - secondo cui il Gjoka non sarebbe stato nella condizione di avanzare al giudice della cognizione la domanda di applicazione della disciplina della continuazione, non avendo avuto notizia della celebrazione del processo a suo carico per il delitto di ricettazione; tanto da avere promosso ricorso ai fini di ottenere una pronuncia di rescissione del giudicato - trova riscontro nella documentazione allegata al ricorso.

2. Ciò posto, osserva il Collegio che, come in precedenza evidenziato, il Giudice dell'esecuzione, al fine di respingere la domanda del condannato, si è limitato ad affermare%jreato di ricettazione, accertato in data 1.2.2016, pur collocandosi nell'arco temporale tra il 17.2.2015 e il 27.2.2016 in cui erano stati commessi gli altri reati già avvinti sotto il vincolo della continuazione con precedenti ordinanze emesse dal Giudice dell'esecuzione, era stato commesso in concorso con svariati altri soggetti (con cui il Gjoka condivideva l'abitazione ove i beni ricettati erano stati occultati), che non risultava avessero partecipato alle ulteriori condotte illecite cui si riferiva l'istanza in valutazione; e ha sostenuto che tale circostanza fosse sintomatica di autonoma deliberazione occasionata da contingenze che, in quanto, estemporanee, sfuggiva Tà una possibile originaria previsione unitaria.

Ebbene, tale argomentare non è idoneo a supportare la decisione adottata, in quanto non è possibile inferire da detta circostanza, in maniera univoca, che non ci fosse stata una originaria deliberazione unitaria tra detto delitto e gli altri perché essa è relativa alla fase di accertamento del reato medesimo e non alla sua ideazione; mentre, nel caso di specie, come rilevato dallo stesso Giudice dell'esecuzione, il reato di ricettazione, di natura omogenea rispetto a tutti gli altri già avvinti in continuazione, era stato commesso nell'arco temporale in cui si collocavano questi ultimi.

Se, dunque, può escludersi che una programmazione e deliberazione unitaria possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati per come in concreto realizzati o dell'unitarietà del contesto, ovvero ancora della identità della spinta a delinquere o della brevità del lasso temporale che separa lo svolgimento dei diversi episodi, neppure può dubitarsi che ciascuno di codesti fattori, nessuno di per sé "indizio necessario", aggiunto ad altro incrementa la possibilità che debba riconoscersi l'esistenza del medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle coincidenze indiziarie favorevoli.

Sarebbe stato, allora, doveroso ricercare, attraverso un approfondito esame delle fattispecie in valutazione, ben più preganti elementi di giudizio al fine di ritenere se di tale disegno quei reati potessero considerarsi manifestazioni.

3. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Milano, che, in diversa composizione (e ciò alla luce della pronuncia n. 183 del 3 luglio 2013 della Corte Costituzionale), dovrà colmare le rilevate carenze motivazionali.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano. Così deciso, 1'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente