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Sentenza — n. 28993/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28993/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28993/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 24 novembre 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza proposta nell'interesse di Bravo Germana tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze indicate ai numeri da 1 a 11 e, per l'effetto, rideterminava la pena nella misura complessiva di mesi sette, giorni quindici di arresto.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28993/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Pescara deducendo violazione della disposizione di cui all'art. 671 cod. proc. pen. per avere il giudice dell'esecuzione applicato la disciplina della continuazione anche in relazione ai reati giudicati con tre sentenze non ancora divenute irrevocabili [in particolare, le sentenze del Tribunale di Pescara del 25.6.2014 (rectius 25.6.2019), dell'1.2.2019 e del 23.5.2019], risultando pendenti le impugnazioni proposte contro di esse.

Parole chiave

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esecuzione della pena revisione della sentenza penale differimento dell'esecuzione della pena remissione della pena revoca della sospensione condizionale esecuzione della sentenza

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Pescara deducendo violazione della disposizione di cui all'art. 671 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PESCARAnel procedimento a carico di: BRAVO GERMANA nato a FRANCAVILLA AL MARE il 13/11/1966 avverso l'ordinanza del 24/11/2020 del GIP TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette/se le conclusioni del PG . ot,4{ Q- IN v‘A-A, i29.)Q,et,t2_,Luto c0 u ON' b-et I

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 24 novembre 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza proposta nell'interesse di Bravo Germana tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze indicate ai numeri da 1 a 11 e, per l'effetto, rideterminava la pena nella misura complessiva di mesi sette, giorni quindici di arresto.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Pescara deducendo violazione della disposizione di cui all'art. 671 cod. proc. pen. per avere il giudice dell'esecuzione applicato la disciplina della continuazione anche in relazione ai reati giudicati con tre sentenze non ancora divenute irrevocabili [in particolare, le sentenze del Tribunale di Pescara del 25.6.2014 (rectius 25.6.2019), dell'1.2.2019 e del 23.5.2019], risultando pendenti le impugnazioni proposte contro di esse.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale di questa Corte, dott. Pasquale Fimiani, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. E in vero, la deduzione del ricorrente trova riscontro dalla lettura del certificato del casellario giudiziale nel quale non risultano inserite le tre indicate sentenze; con la conseguenza che i reati giudicati dalle stesse non potevano formare oggetto né della domanda di applicazione della disciplina della continuazione in executivis né di valutazione da parte del Giudice dell'esecuzione.

6. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, in diversa persona fisica (e ciò alla luce della pronuncia n. 183 del 3 luglio 2013 della Corte Costituzionale).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudite per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara. Così deciso, 1'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente PRIma Talerico Angela Tardio --rcgui (a24~, DEPO E.; ITATA 2 IN CANCE