Ordinanza — n. 28992/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNETTI DANIELE (RINUNCIANTE) nato a ATRI il 24/09/1978 avverso l'ordinanza del 01/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila rigettava le istanze di sospensione dell'esecuzione della pena ex art 147 cod. pen. e di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter comma 1 lett. c), L. 26 luglio 1975, n. 354, oltre che di affidamento cd. terapeutico, avanzate nell'interesse di Iannetti Daniele. Riteneva, in concreto, non sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento di esse.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 147 cod. pen; Ordinanza — n. 28992/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila rigettava le istanze di sospensione dell'esecuzione della pena ex art 147 cod. pen. e di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter comma 1 lett. c), L. 26 luglio 1975, n. 354, oltre che di affidamento cd. terapeutico, avanzate nell'interesse di Iannetti Daniele. Riteneva, in concreto, non sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento di esse.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNETTI DANIELE (RINUNCIANTE) nato a ATRI il 24/09/1978 avverso l'ordinanza del 01/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila rigettava le istanze di sospensione dell'esecuzione della pena ex art 147 cod. pen. e di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter comma 1 lett. c), L. 26 luglio 1975, n. 354, oltre che di affidamento cd. terapeutico, avanzate nell'interesse di Iannetti Daniele. Riteneva, in concreto, non sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento di esse.
2. Avverso tale decisione Iannetti Daniele, con il ministero del difensore di fiducia, ricorreva per cassazione deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione; affermava una erronea valutazione della documentazione medica sottoposta ai decidenti, che documentava la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 147 cod. pen., criticando il ragionamento posto in essere attraverso il richiamo all'art. 58-quater Ord. pen. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell'art 94 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n, 309 e il relativo vizio di motivazione, non avendo considerato il Tribunale di sorveglianza che il programma redatto dal Sert di Giulianova era stato proposto in ragione dell'impossibilità di reperire una comunità residenziale. In data 07/05/2021 è stata depositata rinuncia al ricorso da parte di Iannetti Daniele e dell'avvocato Fedele Ferrara.
3. Il ricorso è inammissibile. Deve, in proposito, rilevarsi che, la rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc, pen., cessando in definitiva la materia de contendere per ragione sopravvenuta alla proposizione dell'impugnazione. All'anzidetta declaratoria deve addivenirsi de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Equa si stima la commisurazione della somma da versare alla cassa delle ammende in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 maggio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente A nio Cain , Adriano Iasillo "ittd DEPOSITA!