Italian Supreme Court annuls surveillance court order denying probation and home detention due to insufficient future social reintegration assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation annulled the Palermo surveillance court's order rejecting both probation and home detention for the appellant. The appellant argued the lower court failed to address specific risks of recidivism and ignored the short remaining sentence term. The court ruled that the lower judge did not adequately evaluate future social reintegration prospects or consider the principle of graduality between alternative measures, necessitating a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 ord. pen.; The court must conduct a prospective assessment of social reintegration rather than a retrospective review, and alternative measures like probation or home detention require specific evidence of low recidivism risk and viable recovery plans, with distinct considerations for the principle of graduality between different control models.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO FASO GIUSEPPE nato a PALERMO il 06/03/1970 avverso l'ordinanza del 29/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Domenico A.R. Seccia sostituto procuratore generale della Repubblica, presso questa Suprema Corte di cassazione, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Lo Faso Giuseppe e finalizzata ad ottenere la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale o, in alternativa, quella della detenzione domiciliare.
2. Ricorre per cassazione Lo Faso Giuseppe, con il ministero del difensore di fiducia e deduce quanto segue. 2.1 Con il primo motivo lamenta la violazione di legge di legge e il vizio di motivazione sulla mancata concessione della detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza aveva errato nel non riconoscere la misura anzidetta, richiamando la motivazione data sull'affidamento in prova al servizio sociale e senza affrontare alcuno degli aspetti caratterizzanti la misura in esame. 2.2. Con il secondo motivo di duole il ricorrente, al pari, della decisione di non riconoscere l'affidamento in prova al servizio sociale in ragione della motivazione data.
Il tribunale non aveva spiegato le ragioni per le quali fosse ancora persistente il rischio di recidiva. 2.3. Con il terzo motivo lamenta il ricorrente l'erronea valutazione della relazione di sintesi nella parte in cui si era messo in evidenza il solo aspetto proteso a dare conto dei meccanismi difensivi, volti solo a proporre la migliore immagine di sé, là dove, al contrario, l'istante aveva testualmente anche compreso la gravità della condotta posta in essere, aspetto non messo affatto in evidenza.
3. Il ricorso è fondato secondo quanto si passa a esporre. 3.1. Il giudice di merito non ha adeguatamente valutato tutte le circostanze influenti sulla concessione dell'affidamento in prova. La ratio decidendi dell'ordinanza impugnata appare rispondente a una analisi ricostruttiva non corretta della portata dell'art. 47 ord. pen., quale risulta chiaramente definito nella giurisprudenza di questa Corte. Pur essendo stato più volte precisato che, allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, deve ritenersi giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell'applicazione di misure alternative al regime carcerario, se manchino concreti e precisi elementi indicativi del recupero sociale (Cass., Sez.
I, 5 luglio 1994, Russo; Cass., Sez. I, 27 ottobre 1993, Annunziata). 3.2. Nel caso di specie, la motivazione non si sofferma su questi particolari e, soprattutto, non tiene conto che l'affidamento in prova è una misura alternativa attraverso cui si attua il recupero sociale, salvo che non ricorrano fattori ostativi e non idonei ad assicurare il conseguimento di obiettivo siffatto. Non basta una valutazione, pertanto, esclusivamente orientata a compiere una verifica retrospettiva, ma occorre che il Giudice verifichi in funzione di prognosi in che termini la misura stessa possa essere idonea ad assicurare un reinserimento sociale, attraverso uno scrutinio che sia rivolto a compiere una valutazione proiettata verso il futuro.
Questi elementi mancano e soprattutto il provvedimento impugnato, richiamando una precedente decisione non tiene conto affatto dell'esiguo periodo di tempo mancante all'espiazione della pena (indicata nell'agosto 2021). Vizio non dissimile ricorre per la decisione di negare la misura della detenzione domiciliare. Sul punto attraverso un incrocio logico si richiamano le ragioni poste a fondamento della reiezione della misura del'affidamento in prova. Ciò senza tenere conto della possibile applicazione del principio di gradualità tra misure e delle caratteristiche di diversità strutturale tra i due modelli di controllo alternativo.
Alla luce di quanto premesso il provvedimento impugnato deve essere annullato per nuovo giudizio con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Palermo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Palermo. Così deciso il 14 maggio 2021 il consigliere est. A y t li Presidente o nio Cairo Adriano Iasillo 18? 4s r t2Lt__ D E