Cassation court annuls de plano dismissal of probation request for collaboration impossibility, requiring full adversarial proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the Tribunal of Surveillance's de plano dismissal of a probation request based on 'impossible collaboration.' The applicant argued that the trial president violated the principle of adversarial proceedings by deciding without a hearing, as the request involved complex factual elements requiring full cognitive. The court held that de plano dismissals are only for manifestly unfounded requests or mere acknowledgments of non-existence, not for cases needing full evaluation of merits and party arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, comma 2, cod. proc. pen.; The de plano dismissal of a probation request for impossible collaboration is inadmissible when the request requires full cognitive and adversarial proceedings to evaluate the merits of the alleged conditions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALMENTIERI EMANUELE nato a NAPOLI il 04/11/1989 avverso il decreto del 08/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Vincenzo Senatore, sostituto procuratore generale presso questa Suprema Corte di cassazione, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1, Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli con decreto ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. dichiarava inammissibile la richiesta avanzata nell'interesse di Palmentieri Emanuele, annotando come l'istanza finalizzata al riconoscimento della collaborazione inesigibile fosse inammissibile, perché afferente ad un reato compreso nel catalogo dei delitti di cui all'art. 4-bis L. 26 luglio 1975, n. 354.
2. Ricorre per cassazione Palmentieri Emanuele con il ministero dei difensori di fiducia e lamenta la violazione del principio del contraddittorio. Il Tribunale avrebbe dovuto provvedere alla decisione solo dopo aver fissato la camera di consiglio, instaurando regolarmente il contraddittorio processuale. La domanda di ammissione al regime di affidamento in prova al servizio sociale, previo accertamento della collaborazione impossibile, sarebbe stata possibile anche a fronte del delitto di cui all'art. 291-quater d.p.r. 43/1973, potendo darsi prova della collaborazione anzidetta e dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata all'attualità, La motivazione, pertanto, nella specie era mancante e l'istanza aveva preso in esame una serie di elementi che avrebbero permesso di ritenere sussistenti le condizioni di cui all'art. 4-bis, comma 1-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354.
Anche l'acquisizione della documentazione in atti avrebbe imposto di provvedere nel rispetto del contraddittorio e dando la possibilità alle parti di interloquire sulle condizioni di ammissibilità della misura richiesta. Era palese l'illogicità del ragionamento posto in essere e della decisione con il decreto de plano da parte del Presidente del Tribunale.
3. Il ricorso è fondato. L'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. - nel prevedere la possibilità di dichiarare de plano l'inammissibilità della richiesta, quando la stessa sia manifestamente infondata, per difetto delle condizioni di legge - non è applicabile in tema di affidamento in prova al servizio sociale, nel caso in cui il richiedente abbia invocato l'accertamento della collaborazione cd. inesigibile. Il decreto di inammissibilità della richiesta da parte del presidente del Tribunale di sorveglianza può essere emesso allorquando si tratti di una richiesta identica già respinta o si versi al cospetto di una verifica che si traduca in una mera presa d'atto dell'insussistenza delle condizioni che rendano manifestamente infondata la domanda.
Diversamente, non ricorrono le condizioni per la definizione con rito de plano, specie nei casi in cui l'istanza si traduca in una richiesta da valutare, cognitio piena, ascoltando le parti sul merito di quanto rappresentato. La pronuncia di inammissibilità de plano implica l'inesistenza di presupposti minimi indefettibili, senza i quali la domanda, dunque, non potrebbe mai trovare accoglimento (Sez. 1, n. 3054 del 14/01/2004, Lubrano di Diego, Rv. 226962) e deve limitarsi alla "presa d'atto" dell'insussistenza delle condizioni legittimanti, escludendosi ogni passaggio valutativo di merito.
Va, pertanto, accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio dal Tribunale di sorveglianza di Napoli che pronuncerà sulla domanda, osservate le forme del contraddittorio camerale ed esplicitando le ragioni della sua decisione alla luce delle deduzioni svolte dalla parte.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così deciso in Roma il 14 maggio 2021 il consigliere est. Il Presidente Antonio Cair Adriano Iasi