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Sentenza — n. 28987/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28987/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28987/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava la richiesta di misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale e concedeva a Colanero Christian Orlando Salvatore la misura della detenzione domiciliare, che l'istante aveva chiesto in subordine. Il Tribunale indicato dava atto dell'assenza di Colanero e del suo difensore di fiducia e riteneva regolare l'instaurazione del contraddittorio processuale.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28987/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale indicato dava atto dell'assenza di Colanero e del suo difensore di fiducia e riteneva regolare l'instaurazione del contraddittorio processuale.

Parole chiave

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rinvio del dibattimento assenza prolungata sospensione dell'ordine espulsione sospensione del diritto di visita sospensione dell'istruzione soggiorno obbligato
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLANERO CHRISTIAN ORLANDO SALVATORE nato a SAN SEVERO il 06/07/1979 avverso l'ordinanza del 22/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; lette/sentite le conclusioni del PG h Letta la requisitoria della dott.ssa Kate Tassone sostituto procuratore generale della Repubblica, presso questa Suprema Corte di cassazione, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava la richiesta di misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale e concedeva a Colanero Christian Orlando Salvatore la misura della detenzione domiciliare, che l'istante aveva chiesto in subordine. Il Tribunale indicato dava atto dell'assenza di Colanero e del suo difensore di fiducia e riteneva regolare l'instaurazione del contraddittorio processuale.

2. Ricorre per cassazione Colanero Christian Orlando Salvatore con il ministero del suo difensore di fiducia e lamenta la violazione degli artt. 178, comma 1, e 179, comma 1, cod. proc. pen., per aver l'anzidetto Tribunale di sorveglianza omesso di notificare al difensore l'avviso dell'udienza successiva quella del 9 aprile 2020, non celebrata per la congiuntura pandemica, legata al Covid 19. Si duole il ricorrente poiché gli era stata direttamente notificata l'ordinanza del 22 ottobre 2020, che aveva deciso nel merito sulla richiesta avanzata.

3. Il ricorso è fondato. La regolare instaurazione del contraddittorio processuale avrebbe imposto di provvedere alla notifica del differimento, adottato fuori udienza, assicurando alla parte e al suo difensore, l'effettiva conoscenza della data fissata per la trattazione. Il vizio processuale dedotto, che autorizza la Corte di legittimità all'accesso agli atti processuali, permette di appurare che detta comunicazione non era stata data specificamente né a Colanero, né al suo difensore. Dal verbale di udienza del 22 ottobre 2020, agli atti del fascicolo, risulta che all'udienza non erano presenti né l'interessato, né il difensore di fiducia, Starace Matteo.

Consta un allegato che attesterebbe la trasmissione al Consiglio dell'ordine degli avvocati dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, dei rinvii effettuati per emergenza cd. Covid-19, allegato in virtù del quale l'udienza fissata per il 9 aprile risulta differita d'ufficio a quella del 22 ottobre 2020. Non v'è, tuttavia, prova che di quel differimento sia stata data comunicazione alla parte, né che lo abbia fatto il Consiglio dell'ordine ricevente, in attuazione di eventuali protocolli di regolamentazione, adottati in via organizzatoria. Ciò determina una irrituale instaurazione del contraddittorio, avendo obbligo il Tribunale di sorveglianza di accertare, prima di ritenere correttamente instaurato il rapporto processuale, che il difensore e la parte avessero ricevuto rituale notifica o altra forma di comunicazione che li rendeva edotti dell'avvenuto differimento e della data di trattazione della procedura.

Si realizza, in difetto, una violazione degli artt. 178, comma 1, e 179, comma 1, cod. proc. pen. per avere il Tribunale di Sorveglianza, investito della richiesta, omesso di notificare al difensore l'avviso di fissazione dell'udienza successiva a quella fissata per il 9 aprile 2020, che non poteva essere celebrata per l'emergenza COVID19 e per non avere eseguito l'anzidetto Tribunale direttamente la notifica dell'ordinanza di differimento al 22 ottobre 2020. Alla luce di quanto premesso l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari per nuovo giudizio. Così deciso in Roma il 14 maggio 2021 il consigliere est. Il Presidente Antoni Cairo Adriano Iasillo • DE POS rr A T A IN CANCEL