Cassation annuls home detention denial due to contradictory reasoning regarding prior work compatibility and lack of new risk assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower tribunal's order denying home detention while upholding the rejection of semi-liberty. The defendant argued the tribunal ignored prior positive factors and failed to properly address the loss of his job, which was the sole reason for his previous semi-liberty grant. The court found the tribunal's reasoning contradictory because it previously accepted the defendant's work as a positive factor for semi-liberty but now rejected home detention solely due to that same work's absence without a fresh risk assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47-ter, Art. 48, Art. 51 Ord. pen.; A supervisory tribunal must provide complete and non-contradictory reasoning when revoking alternative measures, ensuring that changes in circumstances are evaluated against previously established positive factors rather than relying on incomplete or inconsistent justifications.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MICI MIKEL nato il 20/03/1981 avverso l'ordinanza del 07/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; lette/s~ le conclusioni del PG f)odrc wiCo R R, Gc 7,1 CJ-11 hvg eitiZ 2,1191-4-/J4a0, 14-2 C_Péd Pruz (0aDiPinliza i rt nín,
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 7 ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha dichiarato l'inefficacia dell'ammissione alla semilibertà riconosciuta a Mikel Mici con la sua precedente ordinanza del 16 settembre 2020 e ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliare presentata dallo stesso condannato. Il Tribunale, quanto alla misura alternativa della semilibertà, ha ritenuto dirimente la sopravvenienza negativa costituita dalla perdita della prospettiva lavorativa - ritenuta unica e non surrogata - in vista della quale il condannato aveva avuto accesso alla stessa. In ordine, poi, all'istanza di ammissione alla detenzione domiciliare, la misura non è stata ritenuta compatibile con lo spessore criminale del detenuto.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Mici chiedendone l'annullamento e adducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 47-ter Ord. pen. e la corrispondente contraddittorietà della motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare. Il Tribunale, secondo la difesa, ha omesso di considerare che nell'ordinanza del 16 settembre 2020 la detenzione domiciliare era stata semplicemente considerata poco funzionale in relazione agli impegni di lavoro del condannato, sicché essa era stata esclusa, non per motivi afferenti alla persona di Mici ma per la difficoltà di armonizzarla con la sua attività di lavoro, attività peraltro ora venuta meno.
In secondo luogo, la paventata ricaduta nel delitto per motivi di lucro viene prospettata dalla difesa come contraddetta sempre dal contenuto del provvedimento precedente, nel quale si era dato atto che il condannato aveva nella sua situazione familiare un importante punto di riferimento in vista del percorso di reinserimento e che, in particolare, la di lui moglie, regolare sul territorio nazionale, lavorava in modo costante e parimenti regolare, sicché, per un verso, egli non si era trovato del tutto privo di fonti di reddito e, per l'altro, data la giovane età, era proiettato, con prognosi favorevole, al reperimento di un altro lavoro.
La difesa ritiene infine che, ponendo la presenza di un'attività lavorativa per il conseguimento della detenzione domiciliare, il Tribunale abbia erroneamente fatto assurgere il possesso di un autonomo reddito a requisito normativo di ammissione alla suddetta misura. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia l'erronea interpretazione degli artt. 48 e 51 Ord. pen.Sul tema della ritenuta inefficacia dell'ordinanza ammissiva alla semilibertà, il ricorrente evidenzia che l'art. 51 cit. consente la revoca della stessa soltanto quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento, con l'effetto che avrebbe dovuto considerarsi escluso l'effetto vanificante l'ammissione alla misura per la perdita incolpevole del lavoro: d'altra parte, l'art. 48 cit. subordina la concessione della semilibertà al conseguimento non solo delle attività lavorative, ma anche di quelle istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, di guisa che erroneo si rivelerebbe considerare l'attività lavorativa come unica forma di risocializzazione, ben potendo il condannato dedicarsi ad attività di istruzione o ad altre attività risocializzanti.
In tale prospettiva la difesa fa carico al Tribunale di essersi adagiato su un'interpretazione erronea dell'istituto e di non aver valutato la possibilità di perseguire il medesimo obiettivo del reinserimento sociale di Mici mediante il ricorso a differenti forme di attività rieducativa.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in quanto da una disamina unitaria e sinergica delle due doglianze viene tratta la considerazione che il Tribunale non ha verificato se, nonostante l'incolpevole perdita del lavoro, il condannato non potesse mantenere con la semilibertà il perseguimento del medesimo obiettivo risocializzante mediante il ricorso a differenti forme di attività rieducative e, nel contempo, non ha valutato in modo contestualizzato alla nuova situazione venutasi a determinare l'istanza di ammissione alla detenzione domiciliare, anche in relazione al complessivo contenuto della pregressa ordinanza del 16 settembre 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione non si rivela fondata quanto alla doglianza relativa alla declaratoria di inefficacia della pregressa ordinanza ammissiva alla semilibertà mentre essa, con riferimento alla parte in cui ha censurato la statuizione di rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare, è, per quanto di ragione, fondata.
2. Per ciò che concerne la declaratoria di inefficacia dell'ammissione di Mici alla semilibertà, va specificato che il Tribunale ha, innanzi tutto, evidenziato che, con l'ordinanza del 16 settembre 2020 con cui, il condannato era stato ammesso di ufficio alla semilibertà sul presupposto che il medesimo - svolgendo attività lavorativa nella country house "L'arca di Noè" di Senigallia, dove aveva già lavorato in regime di lavoro all'esterno, avendo ottenuto anche un recente contratto di lavoro a tempo indeterminato - potesse continuare così il percorso rieducativo: ebbene, in quel frangente, era emerso che alla fine dell'anno la struttura presso cui lavorava Mici avrebbe cambiato gestione e, per tale ragione, non si era accordato l'affidamento in prova onde verificare l'effettiva prosecuzione dell'attività di lavoro.
Però, evidenzia l'ordinanza impugnata, appena emessa quell'ordinanza e ancor prima della formulazione del programma di trattamento per l'inizio della misura, era risultato altresì che l'attività economica a cui Mici aveva fatto capo era stata addirittura chiusa, senza che alcun altro gestore la rilevasse: dato di fatto a fronte del quale il condannato non aveva prospettato alcuna altra attività da svolgere per sostenere il percorso risocializzante. Data questa situazione, la semilibertà non poteva trovare concreta esecuzione, risultando inefficace il relativo provvedimento ammissivo. 2.1.
Stante il quadro così delineato, la censura contenuta nel secondo motivo di impugnazione - logicamente preminente - non coglie nel segno. Non può ritenersi dubbio che il provvedimento ammissivo del detenuto alla semilibertà non potesse avere utile corso per il venir meno dell'attività lavorativa che Mici avrebbe dovuto svolgere, attività su cui si era imperniata la positiva valutazione compiuta nell'ordinanza del 16 settembre 2020, con l'ulteriore specificazione che tale negativa novità era maturata ancor prima della redazione del programma di trattamento di cui all'art. 101, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230: il radicale venir meno dell'unica, concreta possibilità di svolgimento del lavoro a cui la concessione della misura alternativa era coordinata ha minato la funzionalità della stessa.
Non può obliterarsi che il regime di semilibertà si connota, ai sensi dell'art. 48 Ord. pen., per il fatto che, con essa, viene accordata al condannato (o all'internato) la possibilità di trascorrere parte del giorno al di fuori dell'istituto al preciso scopo di "partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale". La revoca di questa misura alternativa, al lume della previsione di cui all'art. 51, primo comma, Ord. pen., può essere disposta in ogni tempo "quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento".
In via ordinaria, essa è determinata da un comportamento soggettivamente rimproverabile del condannato. In tal caso, deve compiersi un esame globale del comportamento dell'ammesso alla semilibertà, in quanto la norma esclude qualsiasi automatismo in presenza di violazioni alle prescrizioni o condotte non positive del medesimo (salvo il caso, previsto dai commi successivi, di un'assenza dall'istituto per un tempo maggiore, di dodici ore), ma affida al Tribunale di sorveglianza una complessa valutazione tale da ricollegare le condotte rilevate a un giudizio di non idoneità al trattamento.In questo alveo, si è ripetutamente affermato - e il principio va ribadito - che, ai fini del giudizio di revoca della semilibertà, assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Ocoro Velasquez, Rv. 277452 - 01;
Sez. 1, n. 31739 del 01/07/2010, Farouq, Rv. 248357 - 01) di recente Sez. 1, n. 20512 del 01/07/2020, Arpaia, non mass.). 2.2. Nel presente caso è, però, venuto meno, sia pure senza responsabilità in capo al condannato, il presupposto ritenuto in concreto necessario per l'utile dispiegamento dell'efficacia risocializzante della misura, ossia l'esercizio di quell'attività lavorativa; e, per tale verso, risulta l'ineludibile inidoneità al trattamento attuale della posizione di Mici, pur se per fatto a lui non imputabile. Anche per questo diverso ambito si è specificato che l'ammissione al regime di semilibertà presuppone che venga svolta una concreta ed effettiva attività lavorativa: pertanto, venendo meno questa condizione, il provvedimento va revocato (Sez..6, n. 1796 del 27/09/1983, Bortolato, Rv. 160810 - 01, principio applicato al caso di licenziamento senza colpa del detenuto ammesso al beneficio).
Pur se per una ragione oggettiva emerge in tal caso la disfunzionalità della situazione di fatto rispetto allo scopo perseguito dall'ammissione alla misura alternativa. Nel caso di specie, peraltro, non essendosi ancora data esecuzione alla semilibertà deliberata, per essere il procedimento attuativo ancora nella fase di predisposizione del programma di trattamento, i giudici specializzati hanno utilizzato la formula della declaratoria di inefficacia del provvedimento ammissivo, fermo restando che la sopravvenuta carenza dell'attività lavorativa è il fatto che ha determinato il sostanziale 'ritiro della misura concessa. 2.3.
E' certamente vero, peraltro, che avrebbe potuto prevedersi che la semilibertà venisse associata ad altre attività rieducative, anche non lavorative a titolo oneroso, stante la chiara lettera dell'art. 48 cit. e considerata la ratio dell'istituto (v. la motivazione di Sez. 1, n. 17861 del 24/01/2017, Santarsiero, non mass.), per cui va ribadito che la sussistenza delle condizioni preordinate a favorire il graduale reinserimento sociale del condannato può essere ravvisata anche nel caso in cui l'attività lavorativa proposta non sia retribuita (Sez. 1, n. 47130 del 25/11/2009, De Stasio, Rv. 245724 - 01).
Tuttavia, è del pari assodato che non risulta affatto dedotto e dimostrato che, in concreto, sia mai affiorata, anche su proposta del detenuto che si fosse attivato in questo senso, la concreta possibilità di reperire altre attività istruttive o, in ogni caso, utili al reinserimento sociale a cui coordinare la misura della semilibertà da accordare a Mici. Queste considerazioni impongono di ritenere infondato il secondo motivo.
3. Fondato si rivela, al contrario, il primo motivo. 3.1. Il Tribunale, per pervenire all'approdo negativo, ha osservato che già in sede di concessione della semilibertà aveva ritenuto che soltanto quest'ultima misura fosse compatibile con lo spessore criminale del detenuto, situazione in rapporto alla quale la sopravvenuta carenza di attività lavorativa, da cui poter trarre redditi leciti, faceva temere la ripresa dell'attività delittuosa a scopo di lucro, valutata la pregressa biografia penale del condannato. 3.2. Però, come ha correttamente rilevato il ricorrente, nel precedente provvedimento del 16 settembre 2020, si era espressamente considerato da parte del Tribunale di sorveglianza che la ragione per la quale Mici veniva ammesso di ufficio alla semilibertà fosse un'altra: essa risiedeva nel fatto che la detenzione domiciliare mal si conciliava con la sua attività di lavoro, in un quadro generale in cui si individuavano anche i notevoli progressi del detenuto, si considerava in senso positivo il percorso da lui compiuto e si evidenziava la stabilità della situazione familiare.
Ora, a distanza di pochi giorni, essendo mutato un solo fattore, ossia essendo venuta meno la possibilità per Mici di svolgere il lavoro in precedenza conseguito, il Tribunale, da un lato, avrebbe dovuto considerare tale fattore rispetto alla detenzione domiciliare motivando in relazione all'impedimento, per come inquadrato in precedenza, venuto meno, e, dall'altro, onde porre al centro della sua valutazione una condizione di pericolosità del condannato non specificamente valorizzata nel pregresso provvedimento, avrebbe dovuto porre gli indici sintomatici di tale condizione in comparazione con gli elementi positivi espressamente enucleati in precedenza e obliterati nell'ordinanza impugnata.
In sostanza, per il diniego della detenzione domiciliare, il Tribunale di sorveglianza ha esaurito la motivazione in un riferimento incompleto e carente omettendo una valutazione rinnovata e adeguata rispetto della complessiva posizione del detenuto rispetto a quella formulata in tempo appena antecedente e in relazione alla circostanza sopravvenuta nelle more.
4. Pertanto, il ricorso, per la specifica parte ora trattata, deve essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla detenzione domiciliare, con rinvio al suindicato Tribunale di sorveglianza affinché proceda - con nuovo giudizio e in piena libertà valutativa, ma nel quadro degli indicati principi - alla nuova valutazione della corrispondente domanda, fermo il. rigetto dell'impugnazione nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla detenzione domiciliare, con rinvio al Tribunale di s