Italian Court dismisses appeal claiming execution judge cannot retroactively fix association crime end date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Raffaele Gallo's cassation appeal inadmissible, upholding the appellate court's rejection of his request to retroactively date the end of an association crime. Gallo argued that the execution judge should have modified the crime's cessation date to align with his detention start, claiming the original judgment's date was arbitrary. The court rejected this, ruling that the execution judge cannot alter facts already fixed by a final judgment and that the specific date of 2013 was legally determinate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; In execution proceedings, the execution judge cannot modify the date of the crime ascertained in a final judgment, and the cessation of an association crime is fixed by the specific date of the indictment or judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALLO RAFFAELE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 14/01/1981 avverso l'ordinanza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Letta la requisitoria del dott. Giovanni Di Leo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, per quanto di interesse in questa sede, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di Raffaele Gallo, di attribuire, per fungibilità, alla pena in esecuzione determinata con provvedimento di cumulo n. 452 del 2020 della Procura generale presso la stessa Corte, anche il periodo di detenzione sofferto in eccesso per la sentenza sub 2) dello stesso provvedimento di cumulo, ritenuto espiato senza titolo, e per l'effetto retrodatare al 26.4.07, data dell'arresto di Gallo, la decorrenza della pena determinata con detto provvedimento di cumulo.
2. Avverso detta ordinanza Gallo, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione e travisamento degli argomenti posti dalla difesa in ordine alle ragioni giustificative della ritenuta fungibilità della pena. Si duole la difesa che l'ordinanza impugnata: - abbia motivato il rigetto del computo del periodo di detenzione sine titulo in ragione della impossibilità di modificare la data di cessazione della permanenza nei reati associativi, in quanto fissata dalla sentenza di merito con c.d. "contestazione chiusa" al 27.09.13 e, come tale, coperta dal giudicato e conseguentemente intangibile; - abbia, quindi, erroneamente disatteso la possibilità per il Giudice dell'esecuzione di accertare in modo effettivo la data della consumazione del reato, posto che essa non poteva intendersi fissata nel capo di imputazione in modo preciso e delimitato; - il Gallo, infatti, era stato detenuto dal 26.04.07 al 30.10.12, con conseguente cessazione della permanenza nei reati associativi e necessità di retrodatare la contestazione di tali reati, fissata al 27.09.13, alla data di inizio dell'esecuzione di pena per i reati-fine di cui alla sentenza sub 2), coincidente con l'arresto del suddetto per detti reati (26.4.07).
Lamenta, quindi, che il provvedimento gravato sarebbe viziato sia con riferimento all'inosservanza di norme processuali sia con riferimento alla mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione resa a sostegno della iti..... decisione, la quale omette di pronunciarsi sulle specifiche doglianze difensive. L'ordinanza in esame trascura, invero, secondo la difesa, che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia relative alla partecipazione di Gallo nell'associazione per traffico di droga si riferiscono ad epoche precedenti al summenzionato arresto, al quale quindi si dovrebbe datare la cessazione della permanenza dei delitti associativi contestati con la sentenza sub 1).
La difesa insiste, pertanto, per l'annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato, oltre che aspecifico. Il Giudice dell'esecuzione ha correttamente escluso dalla possibilità di applicazione dell'istituto di cui all'art. 657 cod. proc. pen., con riferimento alla pena espiata in eccesso relativa alla sentenza sub 2), la pena detentiva ancora da eseguirsi in relazione alla sentenza sub 1) del cumulo n. 452 del 2020. Ha, invero, rilevato che: - i reati associativi di cui alla sentenza sub 1) del cumulo in questione sono oggetto di contestazione c.d. chiusa, che indica come data di cessazione della permanenza delle condotte associative quella del 27/09/2013; - con detta sentenza il giudice di merito non ha indicato una diversa data di cessazione della permanenza di tali reati associativi, leggendosi in particolare dagli atti che, sebbene gli elementi di prova a carico del prevenuto, sia in relazione all'associazione camorristica che in relazione all'associazione per traffico di droga, sono costituiti in buona parte da dichiarazioni di collaboratori di giustizia che parlavano di lui con riferimento ad epoche precedenti all'arresto del 26.4.07, il G.u.p. ha ritenuto l'esistenza ed operatività dei sodalizi in questione anche nel tempo attuale e dunque per epoche successive alla scarcerazione di Gallo, risalente al 30.10.12, sulla base delle più recenti dichiarazioni di Pasquale Sentiero, che riferiva di epoche comprese fin dall'inizio della sua collaborazione, risalente alla fine del 2012, consentendo anche il recupero di un arsenale di armi del clan (come da pag. 69 della sentenza), rinvenuto il 19.12.2012, nonché sulla base delle emergenze investigative relative ad ulteriori sequestri di armi (in data 28.8.12) e di droga, nonché a fatti di sangue riferiti alle faide in atto con clan avversi, avvenuti negli anni 2011 e 2012 (come da pagine 70,77 e 82 della sentenza); - con l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che ha ritenuto la continuazione tra i reati associativi di cui alla sentenza sub 1) del cumulo e i reati di detenzione di armi e di droga di cui alla sentenza sub 2) del cumulo, risalenti al 26.4.2007, non si è anticipata la data di cessazione della permanenza delle condotte associative alla data di consumazione dei predetti reati — fine posti in continuazione, quanto piuttosto si è anticipato l'inizio della condotta di partecipazione al sodalizio criminoso riportandola ad epoca evidentemente precedente la commissione dei reati per i quali il prevenuto venne arrestato il 26.4.2007 (ritenuti espressione del programma criminoso dei due sodalizi criminosi di cui alla sentenza sub 1) del cumulo); - in particolare è pregnante la circostanza che il primo giudice non abbia indicato una data di cessazione della condotta associativa diversa da quella indicata nel capo d'imputazione, neanche relativamente alla posizione del prevenuto, da cui discende che, trattandosi di contestazione c.d. chiusa, la data di consumazione del reato associativo non può che essere quella indicata nel capo di imputazione, essendo costante la giurisprudenza secondo cui r in caso di contestazione di tal tipo, l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione, ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, ostando ad una diversa determinazione della data di cessazione della permanenza in sede esecutiva l'intangibilità del giudicato, diversamente da quanto si è ritenuto nel caso di contestazione c.d. aperta; - a prescindere dal fatto che il periodo di detenzione presofferto dal 26.4.07 al 30.10.12 non è di per sé sintomatico dell'interruzione dei rapporti con gli affiliati, tenuto conto del fatto che è stata positivamente verificata l'esistenza e l'operatività del clan camorristico e della parallela associazione dedita al narcotraffico anche nel periodo successivo alla scarcerazione del prevenuto, nonché della posizione centrale che egli aveva nei sodalizi in questione, pure in virtù degli stretti legami, anche di parentela, con esponenti di spicco dei medesimi, per quanto detto comunque non ricorrono i presupposti per determinare in sede esecutiva una diversa data della cessazione della permanenza dei reati associativi in questione rispetto a quella ritenuta dal giudice di merito.
L'ordinanza impugnata, fa, quindi, corretta applicazione del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui:a) per il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., la possibilità di computare in fungibilità la custodia cautelare subita ovvero la pena espiata sine titulo per reato diverso è rigorosamente limitata al dato cronologico, e cioè che la custodia o l'espiazione anzidette siano successive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire: è necessario, quindi, che detto reato sia stato commessdprima della carcerazione subita, al fine di non consentire la fruizione di crediti di pena che possano agevolare la commissione di fatti criminosi nella consapevolezza dell'assenza di conseguenze sanzionatorie (Sez. 1, n. 1450 del 05/04/1993, Di Trapani, Rv. 194280;
Sez. 5, n. 1739 del 19/04/1998 - dep. 18/05/1999, Marinkovic T, Rv. 213399; Sez. 1, n. 20332 del 11/05/2006, Marando, Rv. 234444; Sez. 1, n. 4999 del 14/09/2017 - dep. 01/02/2018, Schiavone, Rv. 272292);
b) l'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, depositata 1'8/02/2018, Rv. 272102; in senso conforme: Sez. 1, n. 17829 del 10/04/2008, Rv. 240288 e Sez. 1, n. 20997 del 01/04/2004, Rv. 228197);
c) in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento( Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, De Notaris, Rv. 269121);
d) in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato (Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Spada, Rv. 266283);
e) in tema di reato associativo, l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado, con la conseguenza che la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi (Sez. 6, Sentenza n. 3054 del 14/12/2017, dep. il 23/01/2018, P.g. in procedimento Olivieri ed altri, Rv. 272138: in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale l'imputato eccepiva l'insussistenza della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, relativi al medesimo sodalizio ed oggetto di separate pronunce di condanna, ritenendo che, in difetto di prova del suo recesso nel periodo temporale di riferimento delle due sentenze, si trattava di un unico reato permanente).
A fronte di dette argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi agli arresti giurisprudenziali di questa Corte, il ricorrente si limita ad insistere sull'applicazione dell'istituto della fungibilità in relazione alla pena di cui alla sopra citata sentenza e a sottolineare la facoltà del giudice dell'esecuzione di procedere alla modifica della data di commissione del reato, laddove la stessa non sia stata fissata in sede di cognizione in termini precisi e delimitati, non tenendo conto del fatto che la sentenza della Corte di appello di Napoli del 30/09/2014 indica espressamente e in modo inequivoco quale data di cessazione dei reati associativi il giorno 27.09.2013, elemento fissato in sede di cognizione in modo determinato e inequivoco, come tale non modificabile dal Giudice dell'esecuzione che ha pertanto correttamente affermato l'impossibilità di operare tale modifica.
E, insistendo sulla retrodatazione della data di cessazione della permanenza nel reato associativo al 26/04/2007, data di inizio della detenzione di Gallo per i reati di cui alla sentenza sub 2), opera un improprio automatismo tra cessazione del reato permanente e stato di detenzione, in contrasto con la giurisprudenza sopra citata. E', quindi, evidente la manifesta infondatezza e l'aspecificità delle censure di cui al ricorso, che non sembrano confrontarsi con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata.
2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Gallo al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri