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Sentenza — n. 28983/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility of detention credit claim due to mafia association permanence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28983/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly denied detention credit for a period spent without title. The appellant argued that his association with a criminal group had ended in 2010-2011, yet the execution judge refused to apply the credit rule because the association remained permanent until the first-instance verdict. The court rejected this, citing established precedent that detention does not automatically terminate mafia participation and that the credit rule applies only to crimes committed before incarceration.

Regesto Legislator

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Art. 657 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The institution of fungibility for detention credits without title does not apply to permanent crimes where the permanence ceased after the credit period, and the subsequent detention state does not automatically terminate participation in mafia associations.

Parole chiave

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fungibility of detention credits mafia association permanence detention sine titulo criminal association participation inadmissibility of appeal penal execution proceedings credit for time served facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 657 cod. proc. pen.
Il Giudice dell'esecuzione ha correttamente escluso dalla possibilità di applicazione dell'istituto di cui all'art. 657 cod. proc. pen., con riferimento al periodo cautelare sofferto sine titulo dal 22.2.11 al 18.10.12, la pena detentiva da eseguirsi in forza della sentenza n.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Donato al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
art. 299 cod. proc. pen.
354 del 1975), ma che il Giudice dell'esecuzione non ha tenuto in adeguato conto la delimitazione temporale operata da una ordinanza resa dal Tribunale di Lamezia, che, a seguito di istanza ex art. 299 cod.
art. 657 cod. proc. pen
Avverso detta ordinanza Donato, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 657 cod. proc. pen.
art. 299 cod. proc. pen
354 del 1975), ma che il Giudice dell'esecuzione non ha tenuto in adeguato conto la delimitazione temporale operata da una ordinanza resa dal Tribunale di Lamezia, che, a seguito di istanza ex art. 299 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Donato al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 1450 del 05/04/1993, Di Trapani
Sez. 5, n. 1739 del 19/04/1998 - dep. 18/05/1999, Marinkovic T
19428 Sez. 5, n. 1739 del 19/04/1998 - dep. 18/05/1999, Marinkovic T, Rv.
Sez. 1, n. 20332 del 11/05/2006, Marando
213399; Sez. 1, n. 20332 del 11/05/2006, Marando, Rv.
Sez. 1, n. 4999 del 14/09/2017 - dep. 01/02/2018, Schiavone
234444; Sez. 1, n. 4999 del 14/09/2017 - dep. 01/02/2018, Schiavone, Rv.
Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017
b) l'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, depositata 1'8/02/2018, Rv.
Sez. 1, n. 17829 del 10/04/2008
272102; in senso conforme: Sez. 1, n. 17829 del 10/04/2008, Rv.
Sez. 1, n. 20997 del 01/04/2004
240288 e Sez. 1, n. 20997 del 01/04/2004, Rv.
Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, De Notaris
sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
pen., la condanna di Donato al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DONATO ANTONIO nato a CATANZARO il 06/02/1969 avverso l'ordinanza del 11/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; letteisentité Letta la requisitoria del dott. Luigi Birritteri, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN 'FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in ' epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata da Antonio Donato, con cui si è impugnate il provvedimento della Procura generale presso la stessa Corte di appello di rigetto della richiesta avanzata dal suddetto - in relazione al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso da detta Procura n. 290 del 2018 - per lo scomputo, per fungibilità, del periodo cautelare sofferto sine titulo dal 22.2.2011 al 18.1CP.)12.

2. Avverso detta ordinanza Donato, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 657 cod. proc. pen. Si duole la difesa che l'ordinanza impugnata abbia motivato il rigetto del computo del periodo di detenzione sine titulo in ragione della sussistenza di un reato associativo con contestazione c.d. aperta (dal 2004 con condotta perdurante) protrattasi per fictio iuris fino alla sentenza di primo grado intervenuta in data 16/12/2015; e che, quindi, abbia ritenuto inidoneo ad interrompere la partecipazione associativa fino a tale ultima data lo stato detentivo intervenuto nel febbraio 2011.

Rileva il difensore non solo che il concetto di dissociazione possibile solo a mezzo di collaborazione risulta superato alla luce della più recente giurisprudenza nazionale e sovranazionale (in particolare con riferimento all'accesso ai benefici penitenziari da parte dei soggetti condannati all'ergastolo per reati riconducibili all'art. 4 bis I. n. 354 del 1975), ma che il Giudice dell'esecuzione non ha tenuto in adeguato conto la delimitazione temporale operata da una ordinanza resa dal Tribunale di Lamezia, che, a seguito di istanza ex art. 299 cod. proc. pen., ha datato la compromissione con ambienti criminali di Donato "fino al più all'anno 2010-2011", in tal modo individuando la cessazione della permanenza del delitto associativo e procedendo alla sostituzione della misura custodiale in atto con altro meno afflittiva.La difesa insiste, pertanto, per l'annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato, oltre che generico e aspecifico. Il Giudice dell'esecuzione ha correttamente escluso dalla possibilità di applicazione dell'istituto di cui all'art. 657 cod. proc. pen., con riferimento al periodo cautelare sofferto sine titulo dal 22.2.11 al 18.10.12, la pena detentiva da eseguirsi in forza della sentenza n. 1986 del 2017 (rientrante nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale di Catanzaro n. 290 del 2018). Ha, invero, rilevato che: - l'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo; - nel caso in esame parte della detenzione sine titulo è assorbita nella legittima detenzione per altre cause e precisamente quella dal 22.2.2011 al 18.4.2012, sicché il periodo da considerare è quello dal 18.4.2012 al 18.10.2012, per il quale è stata riconosciuta l'ingiusta detenzione; - non vi è prova della cessazione del delitto associativo di cui alla sentenza di condanna, in relazione alla cui pena viene invocato lo scomputo, antecedente alla data di detta sentenza (16/12/2015); - «non si ravvisano elementi oggettivi e soggettivi che consentano di ritenere che, nel periodo di detenzione, il prevenuto abbia concretamente rescisso i legami con la consorteria criminale, che, comunque, ha continuato ad operare anche nel periodo successivo».

L'ordinanza impugnata, fa, quindi, corretta applicazione del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui:

a) per il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., la possibilità di computare in fungibilità la custodia cautelare subita ovvero la pena espiata sine titulo per reato diverso è rigorosamente limitata al dato cronologico, e cioè che la custodia o l'espiazione anzidette siano successive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire: è necessario, quindi, che detto reato sia stato commesso prima della carcerazione subita, al fine di non consentire la fruizione di crediti di pena che possano agevolare la commissione di fatti criminosi nella consapevolezza dell'assenza di conseguenze sanzionatorie (Sez. 1, n. 1450 del 05/04/1993, Di Trapani, Rv. 19428 Sez. 5, n. 1739 del 19/04/1998 - dep. 18/05/1999, Marinkovic T, Rv. 213399; Sez. 1, n. 20332 del 11/05/2006, Marando, Rv. 234444; Sez. 1, n. 4999 del 14/09/2017 - dep. 01/02/2018, Schiavone, Rv. 272292);

b) l'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, depositata 1'8/02/2018, Rv. 272102; in senso conforme: Sez. 1, n. 17829 del 10/04/2008, Rv. 240288 e Sez. 1, n. 20997 del 01/04/2004, Rv. 228197);

c) in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento( Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, De Notaris, Rv. 269121) A fronte di dette argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici /anzi conformi agli arresti giurisprudenziali di questa Corte, il ricorrente si limita ad insistere sull'applicazione dell'istituto della fungibilità in relazione alla pena di cui alla sopra citata sentenza.

Al riguardo invoca, da un lato, un'evoluzione giurisprudenziale in materia di rilievo dell'assenza di dissociazione, del tutto inconferente rispetto alla questione dedotta al Giudice dell'esecuzione, essendo riferibile al ben diverso tema della concedibilità dei benefici penitenziari; dall'altro, una delimitazione temporale della permanenza del delitto associativo oggetto della suddetta sentenza, operata da una non meglio precisata ordinanza, che si assume essere emessa a seguito di istanza ex art. 299 cod. proc. pen., ma non se ne specifica il contesto e, soprattutto, non si allega al ricorso, in violazione del principio di autosufficienza.

E incorre, in tal modo, nella manifesta infondatezza, oltre che nella aspecificità e nella genericità.2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Donato al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre